I referendum sulle trivellazioni

Sono stati promossi da nove regioni, comitati e movimenti: dei sei quesiti ne è rimasto in piedi solo uno, ma su altri due c'è una questione aperta

Piattaforma petrolifera Rospo Mare B nel mar Adriatico di proprietà Edison e Eni (ANSA/UFFICIO STAMPA GREEN PEACE)
Piattaforma petrolifera Rospo Mare B nel mar Adriatico di proprietà Edison e Eni (ANSA/UFFICIO STAMPA GREEN PEACE)

Da qualche mese si parla dei referendum contro le trivellazioni promossi da alcune regioni, i cosiddetti comitati No-Triv e altri movimenti. Inizialmente i quesiti erano sei, ma solo uno è stato approvato pochi giorni fa dalla Corte Costituzionale; su altri due sta per essere presentato un conflitto di attribuzione.

Da capo
Il referendum è previsto dall’articolo 75 della Costituzione: può essere proposto da 500 mila elettori o da almeno cinque Consigli regionali per abrogare, totalmente o parzialmente «una legge o un atto avente valore di legge». Dopodiché, prima di arrivare al voto vero e proprio i quesiti devono passare una serie di controlli tecnici e devono essere dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale.

Nel settembre del 2015 Possibile, un movimento politico fondato dal parlamentare Giuseppe Civati dopo essere uscito dal Partito Democratico, aveva promosso la raccolta firme degli elettori a sostegno della presentazione di otto referendum, due dei quali avevano a che fare con la ricerca e l’estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare e su terraferma, cioè con le trivellazioni. Le 500 mila firme non erano state però raggiunte. Poco dopo – anche grazie alla pressione esercitata da 200 associazioni, comitati e movimenti – dieci consigli regionali avevano deciso di presentare a loro volta sei quesiti referendari, ai quali il 27 novembre la Cassazione aveva dato il via libera. I referendum erano stati promossi inizialmente da dieci regioni: Abruzzo, Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise. L’Abruzzo si è poi ritirato.

Il governo Renzi era intervenuto allora con una serie di modifiche nella legge di stabilità, che avevano in parte a che fare con i quesiti stessi. La Cassazione aveva dovuto quindi valutare di nuovo i referendum e l’8 gennaio, viste le modifiche introdotte dalla legge di Stabilità, aveva accantonato cinque quesiti. La Cassazione aveva però ritenuto che la modifica del Parlamento sulla durata delle concessioni non avesse recepito completamente la richiesta referendaria e aveva dichiarato che il sesto quesito continuava a mantenere i requisiti necessari per la presentazione. Lo aveva rinviato alla Corte Costituzionale che il 19 gennaio lo ha dichiarato ammissibile. La sentenza della Corte Costituzionale e le motivazioni saranno pubblicate entro il 10 febbraio.

Il quesito ammesso
La sentenza della Consulta sarà ora notificata alla presidenza del Consiglio dei ministri e verrà indicata una data per il voto tra il 15 aprile e il 12 giugno. A quel punto il referendum sarà indetto con un decreto del presidente della Repubblica. Nel frattempo però il governo potrebbe cercare di modificare la norma per evitare che si arrivi al voto, come già successo con la legge di stabilità.

Il quesito ammesso riguarda la durata delle autorizzazioni per le esplorazioni e le trivellazioni dei giacimenti in mare già rilasciate, e ha a che fare con l’abrogazione dell’articolo 6 comma 17 del Codice dell’Ambiente nella parte in cui prevede che le trivellazioni possano proseguire fino a quando il giacimento lo consente. Il comma prevede sostanzialmente che le trivellazioni per cui sono già state rilasciate delle concessioni non abbiano una scadenza. Il referendum vuole invece limitare la durata delle concessioni alla loro scadenza naturale, chiudere dunque definitivamente i procedimenti in corso e evitare proroghe.

Altri due quesiti
Su due dei cinque quesiti che la Cassazione ha dichiarato “decaduti” dopo gli interventi del governo nella legge di stabilità, sei regioni hanno deciso di presentare un conflitto di attribuzione: Basilicata, Sardegna, Veneto, Liguria, Puglia e Campania. Si tratta in questo caso dei referendum che riguardano il “Piano delle Aree” e le proroghe dei titoli.

Il Piano delle Aree era stato introdotto dal decreto cosiddetto “Sblocca Italia”: obbligava il governo e le regioni a definire quali fossero le aree in cui era possibile avviare dei progetti di trivellazione tenendo conto della diversità dei territori, delle aree a rischio sismico e così via. Si trattava di uno strumento di pianificazione e razionalizzazione che prevedeva la partecipazione attiva delle regioni. Uno dei quesiti dei referendum ribadiva che le regioni dovevano partecipare in modo attivo alla sua stesura e chiedeva che fino a quando il Piano non fosse stato elaborato non si potessero rilasciare nuovi permessi. Il Piano è però stato abrogato dal governo nella legge di stabilità, facendo decadere automaticamente anche il quesito che lo riguardava.

I promotori del referendum sostengono che l’azione del governo sia servita ad aggirare la questione e hanno sollevato dunque un conflitto di attribuzione. La Cassazione, dicono, ha fatto decadere il quesito invece di sollevare una questione di costituzionalità e il parlamento ha violato l’attribuzione che la Costituzione all’articolo 75 assegna al comitato promotore. La modifica della legge di stabilità doveva essere conforme alla richiesta del referendum: l’obiettivo non è stato raggiunto e viene dunque richiesto il ripristino della norma dello Sblocca Italia per poterne abrogare realmente una parte.

L’altro quesito riguarda le proroghe dei titoli. Lo Sblocca Italia aveva introdotto il “titolo concessorio unico”, che andava a sostituire le vecchie forme di permessi e concessioni per le trivellazioni rilasciate alle società petrolifere. Il titolo concessorio unico prevede che alla società petrolifera fosse concesso di fare ricerca e estrazione con un’unica richiesta, per procedere più velocemente. Le vecchie concessioni separavano invece il permesso di ricerca dal permesso di estrazione, che poteva avere una durata di trent’anni con possibilità di proroga di altri venti, arrivando a cinquant’anni in totale.

Il quesito referendario chiedeva che venisse stabilita una durata limitata del titolo concessorio unico, fissandola a trent’anni al massimo e senza possibilità di proroghe. La legge di stabilità ha modificato in questo senso la norma accogliendo il limite temporale del titolo concessorio unico ma ha contemporaneamente reintrodotto la vecchia forma di concessioni che prevede delle proroghe, senza estendere dunque anche a questa vecchia formula un limite temporale. Attualmente una società petrolifera può fare una scelta tra due possibilità: il titolo concessorio unico, che le concede trent’anni di tempo, o le vecchie concessioni che le concedono – con le proroghe – cinquant’anni.

I promotori dei referendum hanno anche in questo caso sollevato un conflitto di attribuzione sostenendo che il governo ha eluso la questione per far tornare in vigore la vecchia norma. Il conflitto consisterebbe nel fatto che spetta ai promotori sottoporre agli elettori la loro richiesta e non al parlamento modificarla in modo da aggirare il quesito stesso.

E poi?
Se venisse stabilito che c’è stato effettivamente un conflitto di attribuzione sarebbero annullate le modifiche legislative introdotte con la legge di stabilità; tornerebbero in vigore le vecchie norme dello Sblocca Italia e due dei referendum “decaduti” dovrebbero tornare ad essere validi. L’obiettivo dei promotori del referendum è quindi far votare tre quesiti e non uno solo.

Resta da chiarire un ultimo punto, che ha a che fare con la tempistica del voto. Il governo potrebbe infatti decidere di fissare la data del voto del quesito attualmente ammesso in aprile, prima che la questione del conflitto di attribuzione (i cui tempi sono piuttosto lunghi) venga risolta. I promotori chiedono quindi che il voto venga deciso almeno per il 12 giugno, in coincidenza con le elezioni amministrative, in modo che sia il tempo per risolvere il conflitto. Una decisione del genere avrebbe un effetto sulle possibilità che venga raggiunto il quorum per considerare valido l’effetto del referendum.