Come funzionerebbe il riconoscimento facciale che vuole il governo
Il rischio maggiore che si porterebbe dietro, se venisse approvato, riguarda la raccolta di dati biometrici nei luoghi pubblici
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Nelle commissioni della Camera e del Senato si sta discutendo un provvedimento del governo per permettere alla polizia di usare i sistemi tecnologici di riconoscimento facciale dopo che viene commesso un reato, ma anche di ottenere dati biometrici in tempo reale nelle strade e nelle piazze, durante manifestazioni e cortei. Se ne sta discutendo soprattutto per i rischi legati a come questi strumenti vengano utilizzati, dato che senza regole e limitazioni diventano estremamente invasivi per la privacy delle persone.
Il riconoscimento facciale non funziona semplicemente confrontando due fotografie. Questa tecnologia sfrutta software che analizzano l’immagine di un volto e la traducono in una serie di numeri, che variano in base a caratteristiche fisiche come la distanza tra gli occhi, la forma della mandibola, la posizione degli zigomi e così via. Quella sequenza di numeri viene poi confrontata con altre sequenze già archiviate.
Il sistema non riconosce nessuno, ma calcola quanto due facce si assomigliano e restituisce un elenco di candidati con una percentuale di somiglianza. Più l’archivio di partenza delle immagini è grande e più la sorveglianza è estesa. Finora tutti i tentativi di installare sistemi di riconoscimento facciale nelle città italiane sono stati bloccati dal Garante della privacy, che ha segnalato più volte i rischi legati all’incertezza su come vengono raccolti, custoditi e usati i dati delle persone.
Nel 2024 il regolamento europeo chiamato AI Act ha stabilito fino a dove possono spingersi le tecnologie di sorveglianza, e il decreto in discussione serve appunto ad adeguare la legge italiana a quel regolamento. Nel settembre del 2025 il parlamento italiano aveva approvato una legge sull’intelligenza artificiale che aveva delegato al governo il compito di proporre concretamente come le forze dell’ordine e la magistratura avrebbero potuto usare queste tecnologie. Il Consiglio dei ministri aveva approvato la sua proposta il 10 giugno – si chiama schema di decreto legislativo – e poi aveva chiesto al parlamento di valutarlo con urgenza. Ora le commissioni devono dare un parere positivo o negativo, necessario in vista dell’approvazione definitiva del Consiglio dei ministri.
Le parti più discusse e delicate per la privacy delle persone si trovano nell’articolo 8 e nell’articolo 10 del decreto. L’articolo 8 riguarda l’identificazione in tempo reale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ammessa in due soli casi: per prevenire una minaccia specifica e grave, come un attacco terroristico o un pericolo per la vita e l’incolumità delle persone; e per cercare persone scomparse o vittime di sequestro, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale.
In questi casi l’uso del riconoscimento facciale è limitato a confermare l’identità di persone già individuate o a localizzare persone che si stanno cercando. Il confronto tra le immagini può avvenire solo con una banca dati «adeguata» per quella specifica finalità, costruita a partire da archivi già usati dalla polizia, oppure da immagini e filmati acquisiti legalmente. È vietato usare banche dati alimentate con una grande quantità di immagini ottenute online o da sistemi di videosorveglianza. Usato in questo modo, il riconoscimento facciale rende più veloce una ricerca che finora veniva fatta controllando a mano gli archivi o guardando i filmati.
La procedura per attivare i software prevede che il questore o i responsabili delle forze dell’ordine presentino una richiesta motivata al pubblico ministero (pm), che a sua volta autorizza come, quando e per quanto tempo si può utilizzare il sistema. Nei casi urgenti la polizia può partire prima, avvisando il pm anche solo a voce, e chiedere l’autorizzazione entro 24 ore. Poi il pm ha altre 24 ore per decidere. Se l’autorizzazione non arriva, l’uso si interrompe e i dati vanno cancellati.
L’articolo 10 riguarda i sistemi di videosorveglianza già installati, che potranno essere dotati di software di intelligenza artificiale capaci di attivare il riconoscimento facciale. L’accensione è consentita esclusivamente dopo un reato e solo per identificare persone «già indiziate».
Il punto più delicato e discusso è il comma 3. Nei luoghi o negli eventi «rispetto ai quali sussistono esigenze di ordine e sicurezza pubblica», il sistema può trattare automaticamente i dati biometrici di tutte le persone che entrano. Significa che le forze dell’ordine possono registrare e tenere immagini e dati ottenuti da filmati che riprendono piazze, strade, stadi, o comunque in tutti i posti dove ci sono potenziali e non meglio precisate ragioni di sicurezza.
Dove i posti possono essere assegnati, come negli stadi, attraverso la scansione elettronica dei biglietti è possibile abbinare i dati anagrafici e le informazioni ottenute dal biglietto alle immagini dei posti assegnati. La conservazione di questi dati dura sette giorni, poi la cancellazione è automatica. Se in quei sette giorni viene commesso un reato, il confronto avviene con quell’archivio.
Il governo sostiene che raccolta dei dati e riconoscimento dei dati biometrici siano due momenti distinti, e che il riconoscimento si attiverebbe soltanto dopo un reato. Pur dando un parere favorevole, il Garante della privacy ha chiesto di modificare il testo per chiarire in modo inequivocabile che l’analisi dei dati biometrici può essere fatta solo in caso ci sia un reato, non automaticamente al momento della ripresa dei filmati. Secondo il Garante, inoltre, il riferimento ai luoghi dove si può attivare questo sistema è troppo generico e genera il rischio di una sorveglianza preventiva e di massa.
Il comma 3, dice il Garante, è in contrasto (l’autorità usa l’espressione «non è coerente») con l’AI Act europeo, che legittima il riconoscimento facciale solo per ricerche mirate di persone sospettate o condannate per un reato, non l’uso dei dati biometrici di tutte le persone che partecipano a un evento o sono in un posto. La stessa critica è stata rivolta alla maggioranza dai partiti di opposizione. «Il riconoscimento facciale a posteriori viene pensato come una pesca a strascico», ha detto il senatore del PD Filippo Sensi. «Si accende la telecamera, tu passi per quella strada, le autorità possono trattenere per sette giorni i tuoi dati anche se non hai commesso un reato. Noi siamo per la polizia di Stato, ma non per lo Stato di polizia».
Sulla divergenza tra le regole proposte dal governo italiano e quelle dell’AI Act è intervenuta anche la Commissione Europea, che ha chiarito che il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili alle persone è una pratica vietata dall’AI Act. «Non vogliamo che con l’IA ci sia un controllo pubblico su dove noi e voi ci spostiamo quotidianamente negli spazi pubblici accessibili, quindi questo è un chiaro divieto», ha detto giovedì un portavoce della Commissione.
Anche in altri paesi si sta discutendo di come sfruttare e controllare questa tecnologia. La Svezia è il primo paese ad avere già approvato una legge che consente alla polizia il riconoscimento facciale in tempo reale, ma solo per cercare persone scomparse che si sospetta siano vittime di sequestro o tratta o per prevenire minacce imminenti, sempre con l’autorizzazione di un pm o di un giudice.
In Germania è in discussione una riforma della legge sulla polizia federale che consente il rilevamento biometrico solo confrontando le riprese delle telecamere con un elenco di sospetti definito in anticipo, non con i volti del pubblico che entra in un luogo. Ogni corrispondenza va verificata da due funzionari e i dati non possono essere collegati ad altri database. La Francia ha approvato una legge che consente alla polizia di utilizzare algoritmi per rilevare comportamenti come movimenti di folla e intrusioni, senza però ottenere i dati delle persone.
Dopo aver ricevuto pareri e suggerimenti dalle commissioni parlamentari e dalle autorità come il Garante della privacy, il Consiglio dei ministri può modificare il testo, ma ha tempo fino al 10 di ottobre per approvarlo definitivamente.



