Chi dovrebbe indagare sulla polizia?
Per la morte di Abderrahim Fakir lo sta facendo la polizia stessa: ci sono dei rischi, ma la risposta non è semplice e mancano regole chiare
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Sulla morte di Abderrahim Fakir, avvenuta a Bologna domenica mentre due agenti di polizia lo stavano immobilizzando a terra, sta indagando la procura di Bologna insieme alla squadra mobile, l’unità investigativa della polizia di stato. L’inchiesta è stata aperta per omicidio colposo e coinvolge i due agenti e quattro operatori sanitari che hanno assistito alla scena: formalmente nessuno di loro è indagato per via di una nuova norma voluta dal governo, che comunque non impedisce ai magistrati di fare approfondimenti sulla loro condotta in modo del tutto simile a quello che avviene normalmente per una persona indagata.
Per farla breve, la polizia sta indagando su azioni compiute dalla polizia.
Lunedì sera l’avvocato Fabio Anselmo, che rappresenta i familiari di Fakir, ha detto che le indagini avrebbero dovuto essere fatte «da un corpo autonomo e non dallo stesso a cui appartengono le persone coinvolte». L’idea alla base di questa dichiarazione è che indagini condotte da altre forze dell’ordine garantirebbero maggiore indipendenza e imparzialità rispetto a quelle fatte dalla polizia sulla polizia stessa.
In Italia non c’è una legge che obbliga il pubblico ministero (pm), il magistrato responsabile delle indagini, ad affidare le attività di indagine a certe forze dell’ordine piuttosto che ad altre, nemmeno in casi simili a quello di Fakir. La questione dell’indipendenza e dell’imparzialità delle indagini è però emersa in varie sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) su casi italiani e di altri paesi. Queste sentenze hanno fissato dei principi nella giurisprudenza internazionale, che offrono importanti parametri interpretativi anche per i giudici italiani, sebbene lascino margini di discrezionalità.

Il corteo per Abderrahim Fakir a Roma, 20 luglio 2026 (ANSA/MASSIMO PERCOSSI)
Il problema della gestione delle indagini su sospettati appartenenti alle forze dell’ordine si pone fin dall’inizio di un procedimento penale. È la fase delle indagini preliminari, che servono a raccogliere indizi per capire se ci siano i presupposti per chiedere che una persona indagata venga processata. Le indagini sono svolte dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria: il primo le dirige, la seconda esegue le varie attività investigative richieste dal pm.
La prima premessa da fare è che la polizia giudiziaria non è un corpo autonomo delle forze dell’ordine. È una funzione esercitata da una parte di membri specializzati delle varie forze dell’ordine, come polizia, carabinieri e guardia di finanza, quando svolgono attività investigative per conto dell’autorità giudiziaria. In ogni procura ci sono delle sezioni di polizia giudiziaria.
Quando si apre un procedimento penale in cui i sospettati sono membri delle forze dell’ordine, spetta al pm decidere quale reparto investigativo di un corpo coinvolgere di volta in volta (l’articolo 109 della Costituzione stabilisce che è l’autorità giudiziaria a disporre direttamente dalla polizia giudiziaria). L’Associazione Nazionale dei Magistrati (ANM), l’organo di rappresentanza sindacale dei magistrati, dice che non ci sono regole o linee guida nazionali da seguire in questi casi.
In varie procure esistono però pratiche consolidate a cui i pm si attengono, e che hanno lo scopo di tutelare il più possibile l’autonomia dell’indagine. Per esempio in alcune procure è prassi che i pm affidino le indagini sui casi più gravi a un corpo diverso da quello a cui appartengono gli indagati. Altre indagini su fatti più lievi o comunque su fatti circoscritti, invece, sono più facilmente assegnate alle unità investigative dello stesso corpo, quindi il nucleo investigativo per i carabinieri e la squadra mobile per la polizia.
Ci possono essere dei vantaggi investigativi se un pm sceglie di affidare un’indagine su un poliziotto alla squadra mobile: per esempio il fatto che gli agenti conoscono già il contesto lavorativo dell’indagato e il funzionamento dell’ufficio, possono recuperare una serie di informazioni più rapidamente, e potrebbero essere molto solleciti a farlo per difendere la reputazione del loro corpo.
D’altra parte sono evidenti anche i potenziali rischi. Il più grande è quello del corporativismo: quando le indagini sugli abusi commessi dalla polizia vengono fatte all’interno della polizia stessa, il rischio è che si verifichino insabbiamenti, coperture o impunità o che le procedure non siano imparziali.
Un esempio eclatante in questo senso furono le indagini sulle violenze perpetrate da componenti delle forze dell’ordine su manifestanti, attivisti e persone comuni durante il G8 di Genova nel 2001, come ha ricordato in questi giorni il procuratore Enrico Zucca parlando con Internazionale. Proprio Zucca ha appena lavorato a un documento (un “protocollo d’intesa”), valido per le procure della Liguria, che vieta di affidare le indagini su un agente di polizia o su un carabiniere al loro corpo di appartenenza.
Ma è un sospetto emerso anche in casi singoli più recenti, come quello di Moussa Diarra, l’uomo maliano di 26 anni ucciso a colpi di pistola il 20 ottobre del 2024 da un agente della polizia ferroviaria davanti alla principale stazione di Verona. Gli avvocati che assistono i familiari di Diarra (tra i quali c’è anche Fabio Anselmo) avevano sostenuto fin dall’inizio che l’indagine che la polizia aveva condotto su se stessa fosse stata incompleta e parziale.
– Leggi anche: Sull’omicidio di Moussa Diarra ci saranno nuove indagini
Dai primi anni Duemila la Corte europea dei diritti dell’uomo si è espressa più volte su casi italiani e stranieri in cui secondo i giudici gli investigatori erano anche i potenziali sospetti, oppure diretti colleghi dei sospettati, oppure ancora avevano un rapporto gerarchico con loro. Sono tutti casi diversi, ma ne è emersa almeno un’indicazione generale: Sara Prandi, assegnista di ricerca di diritto penale all’università di Torino che ha studiato questi temi, spiega che per la CEDU «il rispetto del diritto alla vita passa anche per indagini che siano effettive e realmente indipendenti».
Indagini parziali o insufficienti sono interpretate come una violazione dell’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il testo a cui aderiscono 46 paesi europei, compresa l’Italia, e su cui si basa l’attività della Corte. L’articolo 2 è appunto sul diritto alla vita.

Uno striscione appeso fuori dal tribunale di Firenze durante il processo per la morte di Riccardo Magherini, 2 novembre 2015 (LaPresse/Lo Debole-Bianchi)
La recente sentenza con cui la CEDU ha condannato l’Italia per la morte dell’ex calciatore Riccardo Magherini nel 2014 si è espressa tra le varie cose proprio su questo aspetto. Magherini morì in Borgo San Frediano, a Firenze, dopo essere stato immobilizzato da alcuni carabinieri. I carabinieri furono condannati in primo e secondo grado, ma assolti in Cassazione. La CEDU condannò comunque l’Italia per non essersi dotata di regole adeguate sulle procedure di contenimento: nella sentenza, tra la varie cose, la CEDU dice anche che l’indagine sulle responsabilità degli agenti non fu sufficientemente imparziale.
Quello di Magherini, e diversi altri simili, sono casi estremi, ma ce ne sono anche alcuni in cui la valutazione dell’indipendenza di un’indagine è più sfumata. «Il grande interrogativo è se il solo coinvolgimento dello stesso corpo delle forze dell’ordine della persona indagata possa essere di per sé un elemento che compromette l’imparzialità dell’indagine. La Corte finora non ha detto una cosa così forte», dice Prandi.
Tuttavia secondo Prandi l’obbligo di condurre indagini imparziali esplicitato dalla CEDU nelle varie sentenze si è consolidato nella giurisprudenza, tanto che spesso viene invocato quando c’è il sospetto o anche solo il timore che le indagini siano condotte in modo incompleto o non tempestivo, com’è accaduto appunto l’indagine sull’omicidio di Moussa Diarra. «Nella pratica delle attività investigative è difficile tracciare la linea tra ciò che è imparziale e ciò che non lo è, tolti i casi più patologici», dice Prandi. «È chiaro però che un ordinamento debba almeno provare a definire delle regole di salvataggio, di riduzione del rischio». In Italia, per ora, ci sono le prassi non codificate seguite nelle procure.
In Francia, nel Regno Unito, in Svezia e in altri paesi europei esistono degli enti esterni alla polizia che vigilano sull’operato della polizia. Il loro funzionamento può variare, ma in generale hanno un certo grado di indipendenza dal governo e hanno il compito di garantire il rispetto della buona condotta da parte di quei soggetti che svolgono attività di pubblica sicurezza sul territorio, e tutelare i diritti e le libertà della cittadinanza in caso di abusi. Sono comunque poche le agenzie che riescono a esercitare un reale potere decisionale e una reale capacità di intervento.
In Italia non esiste un organismo simile. Oltre alla procura, ci sono organi disciplinari interni a ciascun corpo di polizia che controllano la condotta di agenti e militari e prendono eventuali provvedimenti, come l’Ufficio centrale ispettivo della polizia di Stato.
– Leggi anche: Chi controlla la polizia?



