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  • Venerdì 1 febbraio 2019

Di cosa è accusato Salvini

Abbiamo letto le carte sulla base delle quali il Senato deciderà se il ministro dell'Interno sia accusabile di sequestro di persona aggravato per il caso Diciotti

di Luca Misculin

(ANSA/RICCARDO ANTIMIANI)
(ANSA/RICCARDO ANTIMIANI)

Due giorni fa la Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato ha iniziato a occuparsi del caso del ministro dell’Interno Matteo Salvini. La settimana scorsa, infatti, il tribunale dei Ministri di Catania aveva accusato Salvini di sequestro di persona aggravato nei confronti dei migranti rimasti per giorni a bordo della nave militare Diciotti, in agosto, in condizioni fisiche e psicologiche molto precarie e soprattutto senza una ragione valida.

Quello della Diciotti fu il solo primo di una serie di casi simili: da mesi il governo italiano sostiene di aver “chiuso i porti” alle navi che trasportano in Italia i migranti soccorsi in mare, per ragioni politiche e di sicurezza. Dopo il caso Diciotti è capitata la stessa cosa alla nave della ong Sea Watch, per ben due volte, l’ultima appena ieri. Salvini rivendica da settimane di aver preso queste decisioni nell’interesse del paese, e la presunta “linea dura” nei confronti dell’immigrazione irregolare è diventata un tema centrale nella comunicazione del governo.

Il caso ha effettivamente una natura politica ma forse anche una rilevanza penale. Va capito, cioè, se Salvini ha commesso un reato abusando della sua posizione di ministro (che pure prevede una notevole discrezionalità di natura politica: ci arriviamo).

La procura di Agrigento è stata la prima a ipotizzarlo, facendo richiesta al tribunale dei ministri di Palermo, cioè una sezione del tribunale che si occupa dei presunti reati compiuti dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni. Dopo una serie di passaggi, la pratica è finita al tribunale dei ministri di Catania, che dopo alcune indagini ha chiesto al Senato l’autorizzazione a procedere, cioè a iniziare formalmente un processo. Non è ancora chiaro cosa deciderà di fare il Senato – dipende soprattutto dal Movimento 5 Stelle, il principale alleato della Lega di Salvini – ma per capire meglio di cosa è accusato Salvini, vale la pena esaminare le carte che sono arrivate al Senato, di cui il Post è entrato in possesso.

Di cosa parliamo
Il caso iniziò il giorno prima di Ferragosto, il 14. La capitaneria di porto italiana fu informata che un barcone con decine di persone a bordo era sfuggito alla Guardia costiera libica ed era arrivato nella zona SAR di Malta. Le zone SAR sono aree di mare in cui gli stati costieri competenti si impegnano a mantenere attivo un servizio di ricerca e salvataggio, senza però esercitare la sovranità su quel territorio.

A Ferragosto i migranti a bordo del barcone contattarono la capitaneria di porto italiana segnalando che la nave era in difficoltà, e chiedendo aiuto. L’Italia allertò le autorità maltesi, che però minimizzarono la situazione e si rifiutarono di intervenire. Secondo la ricostruzione del tribunale dei ministri, alle 3.07 del 16 agosto, dopo una ulteriore richiesta di aiuto dei migranti a bordo, la capitaneria di porto italiana decise di intervenire, per rispetto delle numerose leggi nazionali e internazionali che impongono di soccorrere chiunque si trovi in difficoltà in mare (anche al di fuori della propria zona SAR, secondo la cosiddetta convenzione di Amburgo del 1979).

Le operazioni di soccorso avvennero a poche miglia da Lampedusa alle 4 del mattino. Inizialmente i migranti vennero soccorsi da due motovedette della Guardia costiera, e poco dopo furono trasferiti sulla più capiente nave militare italiana Diciotti. A quel punto iniziò quello che il tribunale dei ministri di Catania definisce un “rimpallo” di responsabilità fra Italia e Malta. L’Italia accusò Malta di non aver voluto intervenire per non assumersi le responsabilità successive, cioè lo sbarco di migranti sul proprio territorio, mentre Malta sostenne che l’Italia avesse soccorso il barcone in acque SAR maltesi per costringere Malta a occuparsene.

Quel primo stallo si concluse il 20 agosto, quando la capitaneria di porto italiana ordinò alla nave Diciotti – che nel frattempo aveva sbarcato 13 migranti in condizioni gravi a Lampedusa – di dirigersi verso la Sicilia, per lo sbarco definitivo delle 177 persone a bordo. Iniziò però un altro stallo, quello che sta al centro del caso. La Diciotti arrivò nel porto di Catania alle 23.49 del 20 agosto, ma la capitaneria di porto ordinò al comandante della nave di «non calare la passerella e lo scalandrone», cioè in sostanza di non sbarcare.

Nei giorni successivi furono chiare due cose. Primo: l’ordine di non sbarcare i migranti era arrivato direttamente dal ministero dell’Interno. Secondo: le condizioni delle persone sulla nave erano molto precarie. Quelli che salirono a bordo parlarono di persone ridotte a «scheletrini», di situazioni molto gravi dal punto di vista psicologico e di una sostanziale inadeguatezza della nave della Marina militare a ospitare così tante persone con così tanti problemi. Dopo un primo sbarco dei minori, chiesto esplicitamente dal Tribunale dei minori di Catania, il resto dei migranti rimase a bordo fino alle prime ore del 26 agosto, cioè per cinque giorni.

(ANSA/Michela Giuffrida)

Le accuse 
Facciamo un piccolo passo indietro. L’illegittimità del soccorso da parte della Guardia costiera italiana potrebbe in linea teorica invalidare le accuse, ma ci sono pochi dubbi sul fatto che fosse proprio l’Italia a doversi occuparsi del caso, dall’inizio alla fine.

È vero che le operazioni di soccorso avvennero in acque SAR maltesi, ma la Convenzione di Amburgo prevede esplicitamente che lo stato che per primo riceva notizia del naufragio – e in questo caso è stato sicuramente l’Italia – debba intervenire «tanto nel caso in cui l’autorità nazionale competente SAR dia risposta negativa alla possibilità di intervenire in tempi utili, quanto in assenza di ogni riscontro». Allo Stato che interviene spetta anche individuare un place of safety, cioè un porto sicuro dove siano rispettati sia i bisogni fondamentali sia i diritti umani. Secondo la legge italiana, individuare il porto sicuro spetta al ministero dell’Interno.

A Salvini viene contestato proprio questo: non aver mai concesso il permesso affinché i porti italiani potessero essere individuati come place of safety, di fatto trattenendo a bordo i migranti senza portare a compimento l’operazione di soccorso come prevista dalle norme internazionali. I giudici del tribunale dei ministri di Catania hanno inquadrato le azioni di Salvini nel reato di sequestro di persona, perché secondo loro avrebbe posto «arbitrariamente il proprio veto all’indicazione del place of safety […] così determinando la forzosa permanenza dei migranti a bordo dell’unità navale U. Diciotti, con conseguente illegittima privazione della loro libertà personale». Che la decisione sia arrivata direttamente da Salvini, fra l’altro, lo dimostrano le diverse dichiarazioni pubbliche che fece in quei giorni e alcune testimonianze di alti funzionari del ministero dell’Interno.

Secondo i giudici, il reato avrebbe anche due aggravanti: il fatto che sia stato compiuto da un pubblico ufficiale, e che abbia danneggiato anche dei minorenni. Se la richiesta di autorizzazione a procedere verrà approvata, Salvini rischia fino a 12 anni di carcere.

L’interpretazione della giurisprudenza attuale del reato di sequestro di persona prevede che la privazione della libertà si realizzi per un lasso di tempo “apprezzabile”. Nelle carte del tribunale dei ministri di Catania c’è un paragrafo che spiega per quale motivo i cinque giorni passati dai migranti a bordo della Diciotti nel porto di Catania debbano essere considerati un lasso di tempo “apprezzabile”:

Non vi è dubbio, invero, che la protratta permanenza dei migranti per cinque giorni a bordo di una nave ormeggiata sotto il sole in piena estate dopo aver già affrontato un estenuante viaggio durato numerosi giorni, la necessità di dormire sul ponte della nave, le condizioni di salute precarie di numerosi migranti, la presenza a bordo di donne e bambini, costituiscono circostanze che manifestano le condizioni di assoluto disagio psico-fisico sofferte dai migranti a causa di una situazione di “costrizione” a bordo non voluta e subita, così da potersi qualificare come “apprezzabile”.

Come si sta difendendo Salvini?
A fine agosto, quando circolò la notizia che la procura di Agrigento aveva aperto un fascicolo su di lui, Salvini disse: «Niente immunità. Se il tribunale dirà che devo essere processato, andrò davanti ai magistrati a spiegare che non sono un sequestratore. Voglio proprio vedere come va a finire». Negli ultimi giorni Salvini ha cambiato idea, e ha chiesto apertamente al Senato di respingere l’autorizzazione a procedere chiesta dal tribunale dei ministri di Catania.

La sua linea difensiva, che in questi giorni ha esposto in un articolo pubblicato dal Corriere della Sera e in varie dichiarazioni pubbliche, è abbastanza semplice: la decisione di trattenere i migranti sulla Diciotti è un atto politico del governo in carica, e come tale è protetto da diverse leggi fra cui l’articolo 7 del codice del processo amministrativo: «Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal governo nell’esercizio del potere politico». È una misura che esiste in tutte le democrazie liberali, per impedire che l’organo che detiene il potere politico venga limitato – proprio nelle decisioni più importanti – dal potere giudiziario.

Nella lettera al Corriere della Sera, Salvini sostiene per prima cosa che «il contrasto all’immigrazione clandestina corrisponde a un preminente interesse pubblico», e che nel caso della Diciotti occuparsi dell’interesse pubblico significava bloccare i migranti a bordo. Ma è una tesi piuttosto debole, dato che secondo più fonti lo sbarco immediato non avrebbe comportato alcun pericolo per la sicurezza nazionale: a bordo non c’erano persone pericolose, come accertato anche dal tribunale dei ministri di Catania, né malati che avrebbero potuto causare epidemie. Ma la vera tesi viene citata subito dopo: «In secondo luogo, ma non per questo meno importante, ci sono precise considerazioni politiche. Il governo italiano, quindi non Matteo Salvini personalmente, ha agito al fine di verificare la possibilità di un’equa ripartizione tra i Paesi dell’Ue degli immigrati a bordo della nave Diciotti». Tenere prigioniere 177 persone per negoziare con l’Unione Europea si qualifica come un atto politico?

È questo il punto, tanto che sia il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sia i parlamentari del M5S più solidali con Salvini, hanno insistito che la scelta di Salvini sia stata di tipo «politico». Un ulteriore elemento lo ha aggiunto Carmelo Zuccaro, il procuratore capo di Catania. È la stessa persona che in questi anni ha cercato spesso e inutilmente di dimostrare un legame tra ong e trafficanti di esseri umani – una volta disse che l’esistenza di questi legami gli risultava «da internet» – senza che nessuna delle sue indagini sia mai arrivata a processo.

Dato che la Diciotti rimase bloccata proprio nel porto di Catania, Zuccaro è stato coinvolto nell’indagine su Salvini, e per due volte ha chiesto l’archiviazione del caso. Il tribunale dei ministri di Catania ha scelto di non seguire il consiglio di Zuccaro, ma le carte con cui quest’ultimo chiese l’archiviazione contengono una tesi che Salvini potrebbe fare propria, nel corso di un processo. In sostanza, Zuccaro sostiene che la decisione di Salvini sulla Diciotti «costituisce esercizio di un potere politico o quantomeno di alta amministrazione a lui attribuito dall’ordinamento»: secondo lui, Salvini decise di «rinviare l’assegnazione del place of safety all’esito della riunione della Commissione Europea del 24 agosto», cosa che «appare esercizio di una scelta politica».

La stessa motivazione viene citata anche dalla vice capo di gabinetto di Salvini, la prefetta Emanuela Garroni, in una testimonianza data al tribunale dei ministri. È una linea legittima, anche se mancano un po’ di pezzi: è vero che la riunione del 24 agosto andò male – non venne fuori alcun accordo di redistribuzione tra i paesi europei – ma va detto che nessuna legge europea obbliga i paesi dell’Unione ad accogliere richiedenti asilo sbarcati altrove. Fra l’altro, questo è uno dei punti cardine della riforma del trattato di Dublino, che alla fine del 2017 né la Lega né il Movimento 5 Stelle appoggiarono al Parlamento Europeo, e che a oggi è bloccata al Consiglio dell’UE per volere di alcuni stati dell’est Europa, tra cui anche alleati politici di Salvini.

Tornando alla tesi della motivazione “politica”, le carte del tribunale dei ministri di Catania rivelano che i tre giudici incaricati dell’indagine avevano già previsto che Salvini potesse invocarla: e infatti provano a smontarla. Secondo loro quello di Salvini non può essere un atto politico per vari motivi: prima di tutto perché l’atto politico, secondo la dottrina della giurisprudenza, prevede degli atti decisi da organi di rilievo costituzionale – presidente della Repubblica, corte costituzionale, l’intero governo – e di indirizzo generale, che cioè non ledano un gruppo di persone specifiche (proprio perché politici, e non personali).

La stessa Corte Costituzionale, secondo la ricostruzione del tribunale dei ministri di Catania, «in diverse circostanze ha avuto modo di evidenziare che la discrezionalità nella gestione dei fenomeni migratori incontra chiari limiti […] nella ragionevolezza, nelle norme di trattati internazionali che vincolano gli Stati contraenti, e soprattutto, nel diritto inviolabile della libertà personale». In altre parole, le esigenze degli atti politici in materia di immigrazione devono essere temperati dal rispetto dei diritti individuali, come appunto quello a non essere detenuti irregolarmente.

Insomma: il punto della faccenda è capire se quello di Salvini sia stato un atto puramente politico, oppure un abuso dei suoi poteri da ministro dell’Interno che si è trasformato in un reato.

Su cosa deve votare il Senato, allora?
L’autorizzazione a procedere nei confronti dei presunti reati commessi da un ministro è prevista dall’articolo 96 della Costituzione: «il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

Più precisamente, secondo la legge costituzionale 1 del 1989, la giunta «dovrà limitarsi ad accertare se sussista o meno» una delle ragioni che consentirebbero di votare contro il procedimento: se l’accusato abbia agito «per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante» oppure «per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo». Come abbiamo visto, è difficile sostenere che Salvini abbia agito per tutelare lo Stato oppure l’interesse pubblico – non c’era nessun rischio per la sicurezza – e quindi ha deciso di puntare sulla linea di difesa che in teoria potrebbe portare davanti a un tribunale, se incriminato: quella della motivazione «politica», probabilmente anche più comprensibile delle formule astratte previste dalla legge 1/89. Il voto della giunta dovrà tenersi entro il 23 febbraio, cioè a trenta giorni dalla richiesta del tribunale dei ministri di Catania.