Google non può essere obbligato a filtrare i contenuti protetti

Il Tribunale di Roma ha dato torto a Mediaset: si può intervenire solo sui video protetti da copyright che sono già online, non inibirne la pubblicazione futura

L’esperto di diritto e nuove tecnologie Guido Scorza ha spiegato sul sito di Wired un’importante sentenza del Tribunale di Roma su un caso di internet e diritto d’autore.

Il titolare dei diritti d’autore non ha diritto a pretendere nei confronti dell’intermediario della comunicazione – Google nella sua qualità di hosting provider nel caso di specie – la pronuncia, da parte del Tribunale, di un provvedimento “finalizzato ad impedire la diffusione di contenuti non ancora presenti sulla rete” giacché il diritto alla tutela invocato alla stregua della legge sul diritto d’autore “deve essere armonizzato ed attuato nel bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti – tutela della proprietà intellettuale, tutela della libera circolazione dei servizi, tutela della libertà di informazione-” e  “il controllo preventivo non pare condotta esigibile dall’hosting, dal momento che il giudice italiano non può porre uno specifico obbligo di sorveglianza in violazione del chiaro dettato comunitario” e  “il fornitore del servizio non può essere assoggettato all’onere di procedere ad una verifica in tempo reale del materiale immesso dagli utenti – onere non esigibile in ragione della complessità tecnica di siffatto controllo e del costo-”.
Sono principi che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva già affermato, in modo esemplare, con la Sentenza resa nel celebre caso Sabam vs. Scarlet del 24 novembre scorso e che, oggi, il Tribunale di Roma ha ribadito e fatto propri nel rigettare il ricorso con il quale Mediaset aveva chiesto ai Giudici di ordinare a Google di inibire, per il futuro, la pubblicazione, attraverso la propria piattaforma di blogging, di contenuti audiovisivi relativi alle partite di calcio del campionato italiano di Serie A.

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