È stato approvato il decreto sul riconoscimento facciale, con qualche modifica

Soprattutto riguardo al punto più delicato, cioè la raccolta dei dati biometrici nei luoghi pubblici

(Gianmarco Maraviglia/Bloomberg)
(Gianmarco Maraviglia/Bloomberg)
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Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo che permette alla polizia di usare i sistemi tecnologici di riconoscimento facciale in casi specifici e limitati. È un provvedimento che serve ad adeguare la legge italiana all’AI Act europeo, che nel 2024 ha stabilito fino a dove possono spingersi le tecnologie di sorveglianza.

Se ne discute da settimane per via dei rischi legati all’uso di questi strumenti, che senza regole e limitazioni diventano estremamente invasivi per la privacy delle persone. Rispetto all’idea iniziale, il governo ha introdotto alcune modifiche che limitano l’uso e la rielaborazione dei dati raccolti nei luoghi pubblici, e rafforzano i controlli dell’autorità giudiziaria.

In conferenza stampa il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, di Forza Italia, ha detto che «non c’è nulla di automatico affidato all’intelligenza artificiale». Ha poi detto che il controllo dei sistemi usati dalle forze dell’ordine passerà dall’autorità giudiziaria «in modo diversificato tra il pubblico ministero e il giudice per le indagini preliminari», senza però specificare esattamente in che modo.

Il riconoscimento facciale sfrutta software che analizzano l’immagine di un volto e la traducono in una serie di numeri, che variano in base a caratteristiche fisiche come la distanza tra gli occhi, la forma della mandibola, la posizione degli zigomi e così via. Quella sequenza di numeri viene poi confrontata con altre sequenze già archiviate. Il sistema non riconosce nessuno, in verità, ma calcola quanto due facce si assomigliano e restituisce un elenco di candidati con una percentuale di somiglianza.

Le parti più discusse del decreto sono contenute negli articoli 8 e 10. L’articolo 8 riguarda l’identificazione in tempo reale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ammessa in due soli casi: per prevenire una minaccia specifica e grave, come un attacco terroristico o un pericolo per la vita e l’incolumità delle persone; e per cercare persone scomparse o vittime di sequestro, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale. In questi casi l’uso del riconoscimento facciale è limitato a confermare l’identità di persone già individuate o a localizzare persone che si stanno cercando.

Il testo del decreto approvato dal Consiglio dei ministri non è ancora stato pubblicato, ma secondo quanto anticipato da Sisto e dalle agenzie di stampa il confronto tra le immagini potrà avvenire solo con una banca dati realizzata per quella specifica finalità, che dovrà essere cancellata alla scadenza dell’autorizzazione. Sisto ha detto che è vietato usare banche dati alimentate con immagini ottenute online. Le banche dati dovranno essere quindi costruite a partire da archivi già usati dalla polizia, oppure da immagini e filmati acquisiti legalmente.

Il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto durante la conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, 4 agosto 2026 (ANSA/ANGELO CARCONI)

Il Sole 24 Ore scrive che la procedura per attivare i software è la stessa proposta nelle scorse settimane. Prevede che il questore o i responsabili delle forze dell’ordine presentino una richiesta motivata al pubblico ministero (pm), che a sua volta autorizza come, quando e per quanto tempo si può utilizzare il sistema. Nei casi urgenti la polizia può partire prima, avvisando il pm anche solo a voce, e chiedere l’autorizzazione entro 24 ore. Poi il pm ha altre 24 ore per decidere. Se l’autorizzazione non arriva, l’uso si interrompe e i dati vanno cancellati.

Questo è un punto controverso, perché questo genere di autorizzazioni in altri ambiti del processo penale viene accordato da un giudice terzo, cioè il giudice per le indagini preliminari, e non il pm che rappresenta una parte (l’accusa).

L’articolo 10 riguarda invece i sistemi di videosorveglianza già installati, che potranno essere dotati di software di intelligenza artificiale capaci di attivare il riconoscimento facciale. L’accensione è consentita esclusivamente dopo un reato e solo per identificare persone «già indiziate».

Secondo quanto riportato dall’ANSA, il Consiglio dei ministri ha modificato la versione iniziale del punto più delicato di questo articolo, contenuta nel comma 3, che prevedeva che nei luoghi o negli eventi «rispetto ai quali sussistono esigenze di ordine e sicurezza pubblica» il sistema potesse trattare automaticamente i dati biometrici di tutte le persone che entrano. Ora invece è previsto che nelle piazze, negli stadi, nei cortei o in posti con caratteristiche simili le forze dell’ordine possano registrare e conservare le immagini ma non attivare automaticamente il riconoscimento facciale.

Il trattamento dei dati biometrici può essere attivato solo se viene commesso un reato. La conservazione di questi dati è comunque limitata a sette giorni, poi vengono cancellati automaticamente. Inoltre, anche in questo caso è previsto che la polizia giudiziaria debba chiedere un’autorizzazione a un magistrato entro 24 ore dall’avvio del sistema, e spetta al magistrato decidere se concederla oppure no.

Sisto non ha illustrato nel dettaglio il provvedimento, ma tra le varie cose ha detto che sarà prevista una formazione specifica per le forze dell’ordine su questi sistemi.