L’Italia accumula condanne internazionali per come tratta la violenza di genere

Avrebbe pure leggi adeguate ma non sa metterle in pratica, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo (sì, si chiama così)

di Giulia Siviero

Un cartello che chiede protezione dallo Stato alle donne durante una manifestazione organizzata dal movimento “Non Una di Meno” a Roma, 22 novembre 2025 (Simona Granati - Corbis/Corbis via Getty Images)
Un cartello che chiede protezione dallo Stato alle donne durante una manifestazione organizzata dal movimento “Non Una di Meno” a Roma, 22 novembre 2025 (Simona Granati - Corbis/Corbis via Getty Images)
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Il 30 giugno il ministro della Giustizia Carlo Nordio, durante una riunione a Berlino a cui erano presenti i suoi omologhi di vari paesi d’Europa, si è dichiarato orgoglioso di come l’Italia si occupa di prevenzione e contrasto della violenza di genere. Ha detto che il paese «dispone di un sistema integrato di protezione che combina misure civili, penali e amministrative». Sei giorni dopo l’Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo perché le sue istituzioni hanno gestito in modo inadeguato le denunce fatte da una donna vittima di violenza, e perché nelle sue aule di tribunale viene talvolta portata avanti una «cultura sessista e stereotipata».

Anche se si occupa di molti casi di discriminazione di genere, in italiano il nome della Corte fa riferimento ai soli diritti «dell’uomo», perché ripreso da quello ufficiale in francese (Cour européenne des droits de l’homme) scelto negli anni Cinquanta, quando nelle istituzioni non c’era alcuna sensibilità per un linguaggio inclusivo e la parola “uomo” si usava per riferirsi indistintamente a tutti gli esseri umani. In inglese invece il nome fece riferimento fin da subito agli human rights, “diritti umani”. In italiano è anche detta CEDU, o più correttamente Corte EDU, perché CEDU è anche la sigla della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il testo su cui si basa l’attività della corte.

L’ultima condanna è la nona per l’Italia dal 2017. «Sono tante», dice l’avvocata Elena Biaggioni della rete dei centri antiviolenza Di.Re: «Come paese deteniamo questo primato insieme alla Turchia, tra gli altri», un paese le cui istituzioni hanno enormi problemi nella tutela dei diritti delle donne. Ma a parte il numero, alcune sentenze contro l’Italia sono considerate storiche perché hanno stabilito princìpi nuovi e posto le basi della giurisprudenza successiva. Una di queste è la prima, nel 2017, che riguardava Elisaveta Talpis, una donna che aveva denunciato più volte il marito per violenze fisiche e minacce.

La sede della EDU, Strasburgo, 27 settembre 2023 (AP Photo/Jean-Francois Badias, File)

I ritardi nell’apertura delle indagini sul marito di Talpis, l’inerzia istituzionale e l’assoluta sottovalutazione del rischio avevano però fatto in modo che non venisse predisposta alcuna misura di protezione nei confronti della donna: ci fu così un’ennesima aggressione, durante la quale lei rischiò di essere uccisa e venne ucciso il figlio diciannovenne che aveva provato a difenderla.

In quel caso la Corte aveva rilevato che forze dell’ordine e magistratura avevano trattato il caso con superficialità impiegando sette mesi solo per trasmettere i verbali delle denunce e senza attivare tempestivamente i meccanismi di protezione previsti dalla legge, come avrebbe richiesto la situazione di estremo pericolo. La Corte aveva dunque concluso che la passività delle autorità aveva garantito al colpevole una sostanziale impunità.

La pronuncia è ritenuta storica per due motivi. Il primo è che l’inazione dello stato era stata considerata come una vera e propria discriminazione basata sul genere, in violazione dell’articolo 14 della Convenzione: colpiva cioè in modo sproporzionato le donne. Il secondo è che la sentenza era stata una delle prime in cui la Corte aveva interpretato i diritti fondamentali alla vita (articolo 2) e al divieto di trattamenti inumani (articolo 3) alla luce della Convenzione di Istanbul, il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica, che l’Italia ha ratificato nel 2013.

Quella pronuncia aveva insomma messo in evidenza che l’Italia avesse un problema sistemico nella gestione dei reati di genere. Il governo presentò anche ricorso, ma venne respinto.

«La particolarità di questa sentenza», spiega Biaggioni, «è che riguardava l’operato delle forze dell’ordine e della magistratura. Le sentenze successive mostrano invece che le forze dell’ordine sono state via via maggiormente in grado di riconoscere determinati schemi: segnali a cui l’autorità giudiziaria non ha invece dato seguito».

Passeggiata rumorosa di Non Una di Meno per le vie del Pigneto a Roma in seguito all’aggressione di una donna, 26 giugno 2026 (Cecilia Fabiano/ LaPresse)

Il caso Talpis era stato una spinta decisiva per l’approvazione di nuove riforme legislative a tutela delle vittime, culminate poi nella legge del 2019 contro la violenza di genere denominata “Codice Rosso”. Ma nel 2022 l’Italia fu condannata di nuovo.

I fatti ricalcavano quelli del caso Talpis: una donna, Annalisa Landi, aveva denunciato più volte il compagno per violenze. L’uomo aveva problemi psichiatrici e in passato era già stato indagato per reati simili; i carabinieri fecero una valutazione ritenuta corretta dalla Corte e agirono con tempestività. La procura però rimase inerte: non fece indagini e non ordinò forme di protezione per la donna. La vicenda si concluse con il tentato femminicidio di lei e con l’uccisione del figlio di un anno.

Il problema in quel caso non fu che l’Italia non avesse leggi adeguate, ma che non furono messe in pratica. L’avvocata Biaggioni dice che l’Italia è molto carente in quello che si chiama “principio di effettività”, cioè la capacità di far rispettare concretamente i diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e non solo di recepirli a livello teorico. L’effettività, che Biaggioni definisce «il cardine su cui si regge l’intero sistema» della Corte EDU, viene valutata sulla base di tre requisiti: i diritti della Convenzione non devono essere violati, ma devono anche essere messi in pratica con diligenza e tempestività; e infine non devono esserci impedimenti strutturali, cioè quelli che si verificano quando per esempio l’inerzia delle forze dell’ordine o delle procure disinnesca l’efficacia delle leggi.

Nel 2022 l’Italia aveva ricevuto altre due condanne da parte della Corte che avevano sottolineato altre criticità ancora. Silvia De Giorgi tra il 2015 e il 2019 aveva denunciato sette volte l’uomo dal quale si era separata. Nonostante le violenze e le persecuzioni documentate che avevano subito lei e i suoi tre figli, i reati contestati all’uomo erano finiti in prescrizione a causa dell’estrema lentezza della procura e dei giudici nell’avviare i procedimenti. La Corte aveva dunque sottolineato come permettere di estinguere per prescrizione i reati di violenza di genere costituisse un fallimento totale dello Stato nel suo dovere.

Ma il caso De Giorgi era stato molto significativo anche perché la Corte aveva insistito sul fatto che l’inerzia degli inquirenti avesse esacerbato lo stato di ansia e paura della donna, diventando essa stessa una manifestazione di trattamento degradante. La violenza psicologica, spiega Biaggioni, «era stata dunque compresa nella violenza domestica e a un livello sufficiente per integrare la violazione dei diritti umani garantiti dalla Convenzione europea».

Un passaggio significativo di questa condanna censurava infine l’abitudine di declassare la violenza domestica a semplice conflittualità legata alla separazione: «Conflitto e violenza vanno invece nettamente distinti», dice Biaggioni. «Nel conflitto le parti in causa sono in una posizione di simmetria, mentre nella violenza una delle due esercita potere e controllo ai danni dell’altra: c’è la volontà di imporsi con azioni di violenza fisica, minacce o ricatti».

Corteo di Non Una di Meno a Roma, 26 giugno 2026 (Cecilia Fabiano/ LaPresse)

In un altro caso del 2022 la Corte EDU ribadì che i ritardi della magistratura italiana non erano anomalie isolate, ma il prodotto di un difetto strutturale del sistema giudiziario italiano. E punì l’Italia per la “vittimizzazione secondaria” messa in atto dalle istituzioni: aveva cioè riscontrato che durante i vari passaggi processuali la donna era stata colpevolizzata e i suoi racconti erano stati minimizzati (e quindi era diventata vittima di una seconda violenza).

Risale invece al 2021 la prima delle condanne della Corte in cui si fa riferimento agli stereotipi sessisti contenuti nelle sentenze nazionali. La vicenda riguardava l’assoluzione in appello di sette uomini per uno stupro di gruppo di cui erano accusati da una giovane donna, J.L. Nella sentenza di appello si faceva riferimento alla precedente vita sessuale della donna, al suo orientamento sessuale, a che tipo di biancheria intima indossava quel giorno: secondo la Corte il linguaggio e gli argomenti utilizzati trasmettevano «i pregiudizi sul ruolo delle donne che esistono nella società italiana», impedendo l’effettiva protezione dei diritti delle vittime di violenza di genere.

Le stesse argomentazioni sui pregiudizi strutturali della magistratura italiana erano state sollevate dalla Corte EDU nel caso di M.S. del 2022 e nel caso di Valentina Scuderoni del 2025. Scuderoni era un’avvocata penalista, indipendente dal punto di vista economico e che aveva opposto resistenza agli abusi subìti dall’ex compagno: per questo un tribunale non l’aveva ritenuta una vittima a tutti gli effetti, cioè una donna in uno stato di soggezione psicologica. Anzi, aveva ritenuto che i comportamenti molesti e aggressivi di lui fossero l’espressione di un conflitto piuttosto che di maltrattamento sistematico. E l’uomo era stato assolto.

La Corte allora aveva fissato un altro principio fondamentale: la resistenza della vittima, o il fatto che non fosse una persona vulnerabile o particolarmente fragile, non eliminano l’asimmetria di potere, la gravità dell’abuso o la condizione stessa di vittima.

Movimenti femministi e centri antiviolenza davanti a Montecitorio in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Roma, 25 novembre 2024 (Cecilia Fabiano/LaPresse)

Anche l’ultima sentenza contro l’Italia contiene un giudizio fermissimo «sulla cultura sessista e stereotipata che deve essere evitata nelle aule di tribunale della magistratura nazionale». La Corte giudica da tempo sufficiente e adeguato il piano normativo italiano: il problema continua a essere come viene applicato.

– Leggi anche: Il problema della ritrattazione nei casi di violenza di genere

L’organo incaricato di controllare che le sentenze della Corte EDU siano effettivamente eseguite dagli stati membri è il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. A quel punto lo stato condannato entra in una fase di osservazione e ha l’obbligo di presentare un documento dettagliato chiamato Piano d’Azione, in cui spiega come intende rimediare alle violazioni: innanzitutto a quelle individuali. Deve dunque dimostrare di aver pagato alla vittima il risarcimento economico stabilito dalla Corte, o di aver riaperto un processo, sempre se la Corte l’ha chiesto. Ma lo Stato deve anche adottare riforme strutturali per evitare che il problema si ripeta.

«Dal 2018», dice Biaggioni, «il monitoraggio dell’Italia sulle sentenze per violenza domestica e sulla sentenza per stupro di J.L. si trova in uno stato di sorveglianza speciale avanzata, definita tecnicamente “procedura rafforzata”». Lo stato italiano è dunque considerato ancora gravemente inadempiente nell’applicazione pratica delle sue stesse leggi e riforme.