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  • Giovedì 29 luglio 2021

Che cos’è l’ecocidio

Una ong ambientalista chiede che gli atti che causano «danni all'ambiente gravi e diffusi o di lungo termine» possano essere giudicati dalla Corte penale internazionale

Un campo contaminato dalla diossina dell'Agente Arancio vicino all'aeroporto di Danang, in Vietnam, il 9 agosto 2012 (AP Photo/Maika Elan, La Presse)
Un campo contaminato dalla diossina dell'Agente Arancio vicino all'aeroporto di Danang, in Vietnam, il 9 agosto 2012 (AP Photo/Maika Elan, La Presse)

Tra il 1961 e il 1971 l’aviazione militare statunitense sparse su gran parte del Vietnam meridionale grandi quantità di potenti diserbanti, tra cui il noto Agente Arancio, per privare i combattenti vietnamiti di cibo e della protezione offerta dalla giungla. Oltre a causare gravissimi problemi di salute a milioni di persone, come tumori e malformazioni fetali, queste sostanze distrussero o danneggiarono più di 20mila chilometri quadrati di foresta e 2mila chilometri quadrati di campi coltivati, inquinando i terreni con la diossina per decenni.

Nel 1970 il botanico americano Arthur Galston, che negli anni Quaranta aveva scoperto gli effetti defolianti della sostanza alla base dell’Agente Arancio, accusò gli Stati Uniti di aver compiuto un crimine contro l’umanità provocando una «deliberata e permanente distruzione di un ambiente abitato dalle persone», e chiamò questo crimine “ecocidio”.

Cinquantuno anni dopo una ong ambientalista, la Stop Ecocide Foundation, ha realizzato una definizione giuridica di “ecocidio” e ha chiesto che venga aggiunto ai crimini di cui si occupa la Corte penale internazionale (ICC) dell’Aia. Per farlo si dovrebbe però cambiare lo Statuto di Roma, il trattato che istituì la Corte penale internazionale e che stabilisce su quali crimini il tribunale si possa esprimere: è un processo complesso e soprattutto lungo, e non è detto che la proposta sarà portata avanti. L’iniziativa di Stop Ecocide Foundation potrebbe comunque contribuire ad alimentare il dibattito sull’idea di “ecocidio” e sul legame tra rispetto dell’ambiente e rispetto dei diritti umani.

La definizione di “ecocidio” della Stop Ecocide Foundation, diffusa a fine giugno, è stata scritta da 12 avvocate e avvocati di diversi paesi del mondo. Dice che questa parola:

«indica atti illegali o sconsiderati compiuti con la consapevolezza di una significativa probabilità che tali atti causino danni all’ambiente gravi e diffusi o di lungo termine»

Per la Stop Ecocide Foundation sono ecocidi la distruzione dei fondali oceanici causata da alcune forme di pesca industriale, le fuoriuscite di petrolio nel mare come quella della piattaforma Deepwater Horizon nel 2010, le grandi deforestazioni nelle foreste tropicali, disastri nucleari come quelli di Chernobyl e Fukushima, ma anche i danni causati dall’estrazione di minerali o combustibili fossili e dalle emissioni di sostanze inquinanti.

La Corte penale internazionale, che esiste dal 2002, è competente per quattro gravissimi crimini che riguardano la comunità internazionale: il genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione. Può processare individui residenti in uno dei 123 paesi che hanno sottoscritto il suo trattato istitutivo – Italia compresa – o individui accusati di reati compiuti nel territorio di uno di questi paesi, nel caso in cui lo stato interessato non possa o voglia farlo; si occupa di casi che gli sono stati sottoposti da uno di questi paesi, dal Consiglio di sicurezza dell’ONU o da semplici cittadini. Il diritto penale internazionale ha molti limiti (ad esempio  l’ICC non può richiedere l’estradizione di una persona) ma ha comunque un’influenza sulla comunità internazionale e può sensibilizzare su certe questioni.

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Nel 2013 l’Ufficio del procuratore dell’ICC citò i danni ambientali tra gli aspetti di cui tenere conto per stabilire la gravità dei crimini, ma nello Statuto di Roma l’ambiente è citato solo in riferimento ai crimini di guerra e a situazioni che si possono considerare conflitti armati. E i crimini contro l’umanità, nell’accezione seguita dalla Corte, comprendono distruzioni ambientali solo se avvenute durante «un diffuso o sistematico attacco» contro la popolazione civile, dunque solo se sono direttamente coinvolte delle persone. All’inizio dell’anno, sfruttando questa accezione, alcuni rappresentati delle popolazioni indigene dell’Amazzonia avevano intentato davanti all’ICC una causa contro il presidente brasiliano Jair Bolsonaro per la deforestazione della foresta pluviale, ma non si sa ancora se si arriverà a un processo.

Dopo il botanico Arthur Galston, che riuscì a convincere l’allora presidente Richard Nixon a vietare l’uso dell’Agente Arancio, anche il primo ministro svedese Olof Palme usò la parola “ecocidio”: lo fece nel 1972 in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano di Stoccolma, il primo dei grandi incontri dell’ONU dedicati a questo tema, sempre riferendosi alle operazioni militari statunitensi in Vietnam.

Non a caso proprio il Vietnam è stato il primo paese del mondo a introdurre una legge sull’ecocidio nel 1990. Secondo la Stop Ecocide Foundation e il Promise Institute for Human Rights della facoltà di giurisprudenza dell’Università della California a Los Angeles (UCLA), gli unici altri paesi che citano la parola “ecocidio” sono la Russia e alcuni dell’Europa centrale e orientale, come il Kazakistan e la Bielorussia, ma il 20 luglio in Francia è stata approvata una legge sull’ambiente e il clima che la contiene.

Reati simili chiamati in modo diverso sono inoltre descritti in altri codici penali: in quello italiano esiste dal 2015 il reato di “disastro ambientale”, commesso da chi causa ad esempio «l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema».

Nel 2019 due dei paesi che riconoscono l’ICC proposero agli altri di aggiungere l’ecocidio ai crimini dello Statuto, ma non ebbero successo: erano Vanuatu e le Maldive, due stati insulari molto a rischio per l’innalzamento del livello dei mari. Alla prossima Assemblea degli stati parte della Corte, potrebbero proporre di emendare lo Statuto usando la definizione della Stop Ecocide Foundation, ma sarebbe solo il primo passo: perché l’emendamento divenga effettivo, una maggioranza semplice dei paesi partecipanti all’Assemblea dovrebbe votare in favore della sua ammissibilità e poi, a seguito di dibattiti e probabili riscritture, due terzi dovrebbero approvarlo. Infine, dopo un anno dall’approvazione, l’ICC potrebbe cominciare a occuparsi di casi di ecocidio: eventualmente l’intero processo richiederebbe anni per essere completato.

L’avvocato franco-britannico Philippe Sands, che ha lavorato in processi discussi davanti all’ICC e ha co-presieduto il comitato di giuristi autore della definizione di “ecocidio”, ha detto che inserirlo tra i crimini di cui si occupa l’ICC introdurrebbe «un nuovo approccio non antropocentrico, mettendo l’ambiente al centro del diritto internazionale». Per questa ragione, in un articolo pubblicato sul sito The Conversation, due ricercatori della Nottingham Trent University, Heather Alberro e Luigi Daniele, dicono che «se adottata dall’ICC la definizione segnerebbe una svolta storica, aprendo la possibilità per la natura e altre specie di contare legalmente come entità protette».

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La definizione della Stop Ecocide Foundation però traccia un chiaro legame tra danni ambientali e bisogni umani, sottintendendo che si possano giustificare forme di distruzione dell’ambiente che portino benefici sociali ed economici alle persone. Infatti la proposta di emendamento dello Statuto di Roma chiarisce così alcuni termini usati nella definizione:

a. “Sconsiderati” significa compiuti con irresponsabile sprezzo per i danni che sarebbero evidentemente eccessivi rispetto ai benefici sociali ed economici attesi;
b. “Gravi” significa danni che comportano cambiamenti negativi molto significativi, disagi o deterioramenti a qualsiasi elemento dell’ambiente: tra questi sono compresi gravi effetti sulla vita umana o sulle risorse naturali, culturali o economiche;
c. “Diffusi” significa danni che si estendono oltre un’area geografica limitata, attraversano i confini degli stati o affliggono un intero ecosistema, diverse specie o un gran numero di persone;
d. “Di lungo termine” significa danni che sono irreversibili o a cui non si può rimediare attraverso i meccanismi di ripresa naturali in un periodo di tempo ragionevole;
e. “Ambiente” significa la Terra, la sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera e atmosfera, e anche lo Spazio.

Se da un lato queste indicazioni parlano di ecosistemi, altre specie e di tutte le diverse parti del pianeta (e oltre) da considerarsi ambiente, suggeriscono anche, nella definizione di “sconsiderati”, che sia accettabile danneggiare l’ambiente per favorire le persone, anche per ragioni economiche e quindi di profitto privato: per questo secondo Alberro e Daniele, la definizione «rinforza l’antropocentrismo che si proponeva di superare». Questa stessa caratteristica però potrebbe anche far apparire l’introduzione del reato di ecocidio meno rivoluzionaria e quindi più accettabile da diversi paesi.