Cosa dice la legge italiana sulla legittima difesa

Dopo il dibattito sul caso di Mario Roggero la Lega vorrebbe cambiarla, giudicando insufficiente la legge attuale, fatta sempre dalla Lega

Mario Roggero si costituisce al carcere di Bollate, 17 luglio 2026 (Claudio Furlan/LaPresse)
Mario Roggero si costituisce al carcere di Bollate, 17 luglio 2026 (Claudio Furlan/LaPresse)
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Il caso del gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso a colpi di pistola due rapinatori e ora in carcere, ha riaperto il dibattito sulla legittima difesa in Italia. È un dibattito fomentato dalla destra, in particolare dalla Lega, che si è schierata apertamente a sostegno di Roggero e che ora vorrebbe ampliare le condizioni per cui la legittima difesa è ritenuta ammissibile.

La legittima difesa è una facoltà di autotutela eccezionale prevista dall’ordinamento italiano. È ciò che consente a una persona di reagire con l’uso della forza, anche letale, per difendere se stessa, un’altra persona o un proprio diritto in certe e limitate circostanze, quando non può fare altrimenti. Nel linguaggio giuridico la legittima difesa è definita una “causa di giustificazione”: giustifica cioè un’azione che altrimenti costituirebbe un reato. Per esempio: uccidere una persona è un reato; ma se c’è legittima difesa, quell’uccisione è considerata lecita.

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini fuori dal carcere di Bollate, dove è detenuto Mario Roggero, con una delegazione della Lega Giovani, 18 luglio 2026 (ANSA/MOURAD BALTI TOUATI)

Le condizioni per la legittima difesa sono però molto rigide. Gian Luigi Gatta, professore di diritto penale all’università degli studi di Milano, dice che uno degli equivoci principali nell’opinione pubblica nasce proprio dall’aggettivo “legittima”, perché induce molti a concepire quella “legittimità” come interpretabile sulla base delle proprie convinzioni e dei propri valori. In realtà i vincoli sono molto rigorosi.

In Italia la legittima difesa è disciplinata dall’articolo 52 del codice penale. Nella prima parte, che fissa i requisiti fondamentali, dice che «non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa» (i corsivi sono del Post, per distinguere le questioni più rilevanti).

La condizione di partenza per la legittima difesa è che deve esserci un’offesa ingiusta da parte di qualcuno, per esempio un’aggressione o una rapina, e la reazione di chi si difende deve rispettare parametri ben definiti. La difesa deve essere innanzitutto necessaria: difendersi, cioè, deve essere l’unica cosa possibile che una persona può fare per sottrarsi al pericolo. Non basta però: affinché una certa reazione possa essere ritenuta legittima, l’offesa deve essere in corso o imminente. Il pericolo deve essere attuale, cioè ci si può difendere legittimamente da qualcosa che sta succedendo in quel preciso momento. Se ci si difende da un’aggressione avvenuta poco prima e che è terminata, non è la stessa cosa.

È la ragione fondamentale per cui i giudici di primo e secondo grado hanno escluso la legittima difesa nel caso di Roggero, condannandolo invece per duplice omicidio, tentato omicidio e porto abusivo d’armi. Roggero sostenne di avere sparato per legittima difesa durante un tentativo di rapina. Si scoprì però che aveva inseguito i rapinatori e che sparò loro quando già stavano scappando dal negozio. I tre rapinatori entrarono nel negozio di Roggero e minacciarono lui, la moglie e la figlia con dei coltelli e con delle pistole che poi si rivelarono finte. Dopo aver svuotato la cassaforte, i ladri stavano salendo in macchina per scappare, quando Roggero sparò contro di loro.

Secondo la sentenza, il pericolo era reale durante la rapina dentro la gioielleria, ma ha cessato di esserlo dopo che i rapinatori erano scappati, quando Roggero ha sparato. Per i giudici inoltre Roggero non aveva più elementi per temere per l’incolumità sua, di sua moglie o di sua figlia in quel momento, appunto perché i tre uomini se n’erano andati.

– Leggi anche: La Cassazione ha confermato la condanna del gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori

L’articolo 52 dice poi che la difesa deve essere proporzionata all’offesa. Gatta spiega che la proporzione non riguarda solo i mezzi usati per rispondere a un’offesa (se uno mi spinge e io lo accoltello in risposta, c’è una differenza), ma anche i valori coinvolti. Nel sistema giuridico italiano non si può uccidere qualcuno per difendere un patrimonio. «La Costituzione vieta espressamente la pena di morte, perché la vita ha talmente valore che chi ha commesso un reato non può esserne privato. Non lo può fare lo Stato, e il cittadino lo può fare solo quando è assolutamente necessario per evitare la sua morte o la morte di un’altra persona», dice Gatta.

Negli ultimi vent’anni la destra ha promosso due riforme della legittima difesa che nelle intenzioni avrebbero dovuto garantire maggiori tutele per chi reagisce a un furto o a una rapina. La prima risale al 2006, quando su iniziativa della Lega Nord il terzo governo di Silvio Berlusconi introdusse il concetto di “legittima difesa domiciliare”. La seconda è stata approvata nel 2019, quando la Lega era al governo con il Movimento 5 Stelle: questa riforma ha sostanzialmente rafforzato quella del 2006 e aggiunto alcune modifiche che già all’epoca molti esperti giudicarono superflue rispetto alla norma esistente.

La “legittima difesa domiciliare” stabilisce che in casa o in un luogo in cui si svolge un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, agisce sempre in legittima difesa chi respinge – anche con le armi, se detenute legalmente – un’intrusione realizzata con violenza o con la sua minaccia, per difendere l’integrità fisica propria o di altri.

Questo non significa che è lecito sparare a chiunque entri in casa o in un luogo di lavoro. È necessario che i criteri basilari della legittima difesa siano rispettati: cioè deve esserci un pericolo attuale e la difesa deve essere inevitabile. Sparare e uccidere un ladro che sta scappando da una casa in cui ha appena rubato, o che è immobilizzato e incapace di fare del male, non è legittima difesa. In sostanza, per usare una semplificazione un po’ brutale, se una persona può scegliere tra scappare e uccidere, deve scappare. E comunque spetta alla magistratura verificare la presenza di tutte le condizioni, caso per caso.

Il leader della Lega Matteo Salvini è tra i più grandi sostenitori di Mario Roggero e da anni ripete che la «difesa è sempre legittima»: qui davanti a Montecitorio, a Roma, il 4 maggio 2017 (ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI)

La riforma del 2019 è inoltre intervenuta anche su altri aspetti, tra cui la questione dei risarcimenti e l’“eccesso colposo di legittima difesa” (art. 55 del codice penale), quello che si verifica quando chi subisce un’aggressione reagisce sì per difendersi, ma lo fa con un’azione non necessaria per un errore di valutazione, oltrepassando i limiti consentiti dalla legge. Nel 2019 si stabilì che non fosse punibile per eccesso di legittima difesa chi reagiva in uno stato di grave turbamento per difendere se stesso o un’altra persona da un’intrusione violenta in casa o sul luogo di lavoro. È il modo, dice Gatta, trovato dalla giurisprudenza per tenere conto dello stato d’animo di chi reagisce quando subisce un’offesa.

Dal 2019 la legge esclude poi la responsabilità civile, e quindi il risarcimento, se la legittima difesa viene riconosciuta: nei casi in cui però c’è eccesso colposo, è previsto che chi si difende paghi un’indennità stabilita dal giudice all’aggressore iniziale.

Non è comunque il caso di Roggero, che deve risarcire i danni ai familiari dei rapinatori uccisi in quanto condannato per omicidio volontario. L’aspetto dei risarcimenti all’aggressore iniziale è in ogni caso uno dei più criticati dalla destra (che comunque aveva votato la riforma nel 2019). Non a caso il disegno di legge sulla sicurezza approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri prevede che chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato come una violenza sessuale, un furto in casa, una rapina o un sequestro di persona, non possa più chiedere un risarcimento del danno, anche se ne subisce uno.

Ora la Lega ha detto di stare lavorando a un disegno di legge per modificare ulteriormente l’articolo 52 del codice penale, ampliando molto i limiti entro i quali un’azione di difesa è considerata legittima. La bozza del testo circolata finora ha già suscitato moltissime critiche da parte di vari esponenti dell’opposizione. Gatta ricorda comunque che ogni modifica della disciplina della legittima difesa da parte del parlamento dovrà essere fatta entro i limiti fissati dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

In caso contrario, è assai improbabile che il presidente della Repubblica promulghi la nuova legge. Se anche dovesse succedere, è probabile che a quel punto la Corte costituzionale dichiari la legge incostituzionale.