Approviamo il suffragio minorenne
«Per consentire il voto a chi ha meno di 18 anni basterebbe modificare l’articolo 48 della Costituzione. Può sembrare pura utopia, ma anche le suffragette all’inizio furono derise»

Contrariamente a quanto molti pensano, le prime elezioni a suffragio “universale” maschile e femminile non furono quelle del 2 giugno 1946 per l’Assemblea costituente e il referendum monarchia/repubblica, ma le elezioni amministrative che si sono tenute il 10 marzo 1946, ottanta anni fa.
Ho utilizzato le virgolette perché in realtà, anche se gli articoli 56 e 58 della Costituzione prevedono rispettivamente che la Camera dei deputati e il Senato siano eletti «a suffragio universale e diretto», il primo comma dell’articolo 48 prevede un limite che rende il suffragio non universale, visto che stabilisce che sono elettori «tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età».
Non è un problema solo formale, ma anche sostanziale, visto che è sotto gli occhi di tutti che la nostra legislazione penalizza le future generazioni. Alcuni esempi: il debito pubblico al quale si ricorre non pensando quasi mai a migliorare la vita di chi dovrà pagarlo; l’equilibrio generazionale sulla spesa previdenziale e sociale (avremo sempre meno risorse per il sostegno alla genitorialità e l’istruzione perché giustamente dovremo impiegarle sempre più in spesa sanitaria e pensioni); la scarsa tutela dei giovani lavoratori a dispetto dell’articolo 1 della Costituzione; il disinteresse per la tutela ambientale a dispetto dell’articolo 9… e l’elenco potrebbe continuare.
Partendo dall’assunto che il fatto che le nuove generazioni non votino ha un peso in queste scelte del legislatore, la discussione su come correre ai ripari si è concentrata su soluzioni “improprie”; ne cito due: far pesare di più il voto dei più giovani e far pesare di più il voto di chi ha figli, nella speranza che nelle scelte politiche i genitori siano influenzati dalla preoccupazione anche per il futuro dei più giovani e non solo per il proprio.
Oltre a rappresentare un precedente potenzialmente pericoloso queste soluzioni sono di dubbia efficacia e di difficile realizzazione; difficile sia sul piano normativo (andrebbe modificato il secondo comma dell’articolo 48, che definisce il voto non solo libero e segreto, ma anche «personale ed EGUALE») sia sul piano pratico (come “pesi” i voti continuando a garantire la loro segretezza?).
Confrontandomi con chi si occupa di diritti delle bambine e dei bambini mi è stata prospettata una strada alternativa. Altrettanto complessa sul piano legislativo (serve una modifica costituzionale), ma che almeno risolve il problema alla radice e ne garantisce l’efficacia.
Quale soluzione? Rendere il suffragio veramente universale attraverso una modifica dell’articolo 48 che abroghi la proposizione subordinata relativa («che abbiano raggiunto la maggiore età») per consentire il voto anche alle cittadine e ai cittadini minorenni.
Segnalo che l’articolo 58 della Costituzione prevedeva fino a pochi anni fa un’età più alta per il voto al Senato, ovvero 25 anni, portata a 18 solo con la legge costituzionale 1/2021. Analogamente alla discriminazione per genere, anche quella per età era del tutto arbitraria e senza alcuna motivazione giuridica (la maggiore età era fissata a 21) a conferma che qualsiasi discriminazione è figlia dello spirito del tempo, che però è mutevole per definizione.
Il limite per genere derivava da un pregiudizio figlio di un immaginario costruito attorno alla figura del maschio, lavoratore, adulto. Quella dell’età per il voto non è l’unico retaggio di un’epoca che ci siamo per fortuna lasciati alle spalle, ma se si riflette su ciascuna con un po’ di distacco, forse riusciamo a liberarcene una alla volta.
Anche per l’elettorato passivo – cioè per chi intende ricoprire una carica elettiva – i costituenti hanno previsto differenze tra Camera (25 anni) e Senato (40 anni), così come hanno indicato un’età minima ancora maggiore per essere eletti presidente della Repubblica (50 anni, secondo l’articolo 84). Questi limiti però erano giustificati dall’epoca in cui la Costituzione è stata scritta: per ragioni anagrafiche, le persone con più di 40 o 50 anni avevano avuto necessariamente una formazione politica e culturale prima del Ventennio.
Una possibile obiezione riguarda la reale capacità di esprimere un voto in scienza e coscienza di chi ha meno di 18 anni, ma su questo ci viene in aiuto la Costituzione vigente che all’articolo 48, quarto comma prevede che «il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile», autorizzando quindi a decidere caso per caso della eventuale “incapacità” del minorenne che intenda votare (visto che questo giudizio è già attivo per tutti gli altri cittadini, di cui appunto si può dimostrare l’incapacità civile).
Nel diritto civile la capacità di discernimento (che è diversa dalla imputabilità nel processo penale) è presunta a partire dai 12 anni, ma anche per i bambini tra i 6 e 12 anni, ovvero in età scolare, i giudici sono soliti riconoscerla quasi sempre (“presunta” vuol dire che chi volesse disconoscere la capacità dì discernimento di chi ha compiuto 12 anni dovrebbe dimostrarlo in dibattimento). Per questo, a mio avviso, già adesso si potrebbe giustificare il diritto di voto a chi ha 12 anni e perfino a chi frequenta la scuola primaria.
Mi rendo conto che possa sembrare pura utopia, viste le levate di scudi che hanno suscitato negli anni anche proposte molto meno radicali della mia, come quella di abbassare a 16 anni l’età per il voto. Ma anche le suffragette che rivendicavano il diritto di voto alle donne all’inizio furono derise o guardate con sospetto (e in alcuni casi anche perseguite). Per fortuna nel 1919 Lady Nancy Astor fu eletta alla Camera dei Comuni nel Regno Unito in un’elezione dove, tra l’altro, poterono votare solo le mogli dei capifamiglia con più di 30 anni. Dieci anni dopo il suffragio femminile fu esteso a tutte le donne maggiorenni.
Ottant’anni dopo le prime elezioni a suffragio universale si potrebbe mettere mano alla Costituzione anche per lavorare sul diritto di elettorato passivo per il parlamento (e in uno slancio di coraggio anche per il Quirinale): se abbassare con norma costituzionale l’età a partire dalla quale si può essere eletti alla Camera e al Senato appare troppo ardito (oggi è ancora fissata rispettivamente a 25 e 40 anni), si potrebbe almeno consentire di stabilire l’età minima con legge ordinaria, semplificandone l’adeguamento al mutato spirito del tempo.
Sarà una lunga marcia, ma iniziare a parlarne ponendosi domande su come fare a estendere il diritto di voto ai minorenni è il primo passo.
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