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  • Mercoledì 18 marzo 2026

Come i giornali dovrebbero tutelare i minori coinvolti in casi di cronaca

Se ne parla dopo l’arresto di un giornalista accusato di pedofilia, di cui non è stata diffusa l’identità per proteggere le possibili vittime

una pila di giornali
(Laura Lezza/Getty Images)
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Negli ultimi giorni l’arresto di un giornalista e di una donna accusati di pedofilia ha attirato molte attenzioni: oltre a commentare il caso in sé e le gravi accuse mosse dalla procura di Roma, molte persone si sono chieste perché i giornali e in generale i media non abbiano pubblicato i nomi dell’uomo e della donna arrestati. Oltre alla presunzione d’innocenza, un principio che tuttavia viene spesso trascurato dai giornali, la ragione principale di questa premura riguarda le regole deontologiche che impongono di non diffondere informazioni che possano direttamente o indirettamente far risalire all’identità dei minori coinvolti.

Il giornalista è stato arrestato insieme a una donna con cui da 9 anni ha una relazione. Secondo quanto comunicato dalla procura, la figlia 16enne della donna avrebbe scoperto nel computer della madre foto e filmati che la ritraggono, girati di nascosto. Non solo, nel computer sarebbero state trovate anche foto e video che ritraggono i cugini, nipoti della donna, a cui spesso venivano affidati. La procura dice di aver trovato nelle chat dell’uomo e della donna le foto e i video accompagnati da commenti espliciti. Gli investigatori sospettano che il giornalista faccia parte di una rete di persone che si scambiano materiale pedopornografico. La donna è accusata anche di violenza sessuale aggravata.

I nomi delle persone coinvolte in questa vicenda non possono essere pubblicati perché negli anni l’Ordine dei giornalisti si è dotato di diverse carte, iniziative e regole deontologiche per tutelare i minori, e non solo in relazione a casi di cronaca o inchieste giudiziarie.

Le regole principali sono contenute nella Carta di Treviso, in vigore dal 1990: la carta impone di considerare prioritario «il maggiore interesse del bambino» e specifica che quando si parla di minori tutti gli altri interessi devono essere «sacrificati», anche gli interessi giornalistici. Nella carta si legge tra le altre cose che ai minori coinvolti in fatti di cronaca deve essere garantito «l’assoluto anonimato» per evitare che la diffusione dei nomi possa influenzare negativamente la loro crescita.

L’articolo 3 della Carta di Treviso fa riferimento anche all’identità dei genitori: «Va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere».

L’articolo 12 del nuovo codice deontologico dei giornalisti approvato nel 2025 ribadisce che «nelle vicende che coinvolgono persone minorenni, sia in qualità di protagonisti che di vittime o testimoni, la/il giornalista non diffonde dati personali e ogni altra circostanza ed elemento che possano, anche indirettamente, consentire la loro identificazione, avendo cura di evitare sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione. La necessità di tutela è finalizzata ad impedire che l’informazione possa incidere sull’armonico sviluppo della loro personalità, turbare il loro equilibrio psico-fisico e influenzare negativamente la loro crescita».

Nel caso di cui si sta discutendo in questi giorni, seguire queste regole in modo rigoroso imporrebbe di non diffondere molte delle informazioni che invece sono state pubblicate. Le città dove abitano l’uomo o la donna, la loro età, la professione e la carriera sono informazioni delicate, che in effetti hanno permesso a molte persone di scoprire l’identità dell’uomo arrestato.

Come dimostrano diversi post pubblicati su X o Facebook, la strategia più sfruttata è stata chiedere a servizi di intelligenza artificiale di scoprire l’identità del giornalista sulla base delle poche informazioni pubblicate dai giornali: alcune risposte si sono rivelate corrette, molte altre invece hanno tirato in ballo altri giornalisti che non c’entrano nulla con l’inchiesta.

È anche vero però, come hanno osservato diversi commentatori, che in passato i giornali non hanno riservato la stessa premura nei confronti di altri accusati. «Non è pura fantasia, purtroppo, chiedersi che cosa sarebbe capitato, ed è capitato, se al posto di due stimati professionisti ci fosse stato un politico, o anche peggio un parroco. Speriamo sinceramente che questo episodio sia un segnale di svolta per il futuro», ha scritto il Foglio.

Nella maggior parte dei paesi europei il problema non si porrebbe perché le regole sulla pubblicazione di informazioni relative alle inchieste giudiziarie sono molto più rigide rispetto all’Italia, anche quando non riguardano minori. In Germania per esempio le persone accusate di un reato vengono chiamate con nomi generici oppure solo con il nome e la lettera iniziale del cognome. Il codice deontologico dei giornalisti tedeschi stabilisce infatti che i giornali «non devono pubblicare alcuna informazione a carattere verbale o figurativo che permetta l’identificazione della vittima o degli autori di un reato».

In Spagna tutti gli atti giudiziari precedenti al giudizio sono dichiarati segreti dall’articolo 301 della Ley de Enjuiciamiento Criminal, che impone la segretezza del fascicolo degli atti di indagine fino al momento del dibattimento. In Svizzera tutti gli episodi di cronaca nera o giudiziaria sono anonimi, e la limitazione riguarda sia le possibili vittime che gli autori del reato.

Nel Regno Unito le forze dell’ordine non possono rivelare i nomi di persone accusate durante la fase delle indagini o quanto meno fino a che non ci sia una formale incriminazione, salvo specifiche ragioni di pericolo, mentre nei processi i giudici possono applicare – e li applicano spesso – divieti per tutelare la privacy e la presunzione di innocenza oltre che il corretto svolgimento del processo stesso.