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  • Giovedì 27 febbraio 2020

Quando una donna uccide il marito violento, si può parlare di legittima difesa?

Ragionamenti intorno a una possibile risposta, considerando la situazione italiana dopo la riforma Salvini, e quella di altri paesi che ne stanno discutendo o che hanno già deciso

di Giulia Siviero

(Isaac Hale/The Daily Herald via AP)
(Isaac Hale/The Daily Herald via AP)

Nel 2016 una donna francese condannata a dieci anni per omicidio, Jacqueline Sauvage, uscì di prigione dopo aver ottenuto la grazia dall’allora presidente François Hollande. Sauvage si trovava in carcere dal 3 dicembre 2015: tre anni prima aveva ucciso il marito Norbert Marot, dopo che, durante i 47 anni di convivenza, lei e le sue figlie avevano subito violenze e abusi sessuali.

Sauvage era stata condannata per omicidio e non le era stata riconosciuta la legittima difesa, perché tra l’ultima aggressione ricevuta e la sua reazione era passato qualche minuto. Il suo caso aveva tuttavia portato a un grandissimo dibattito in Francia, e alla richiesta di modificare il codice penale e ridiscutere cosa si intenda per “legittima difesa”.

La legittima difesa nei casi di violenza domestica è un tema molto complicato: gli abusi domestici dovrebbero o potrebbero essere presi in considerazione quando la donna che li ha subiti uccide il marito o il compagno violento? E se sì, come? Si deve, insomma, allargare il concetto di legittima difesa?

Già negli anni Novanta il Canada prese una posizione molto chiara su questo tema, con una sentenza storica che portò a diverse modifiche nel codice penale. In Francia se ne sta parlando perché è stata presentata una proposta di legge. E in Italia, dove negli scorsi mesi la legittima difesa ha occupato gran parte del dibattito specialmente per le questioni sollevate dalla Lega?

Di cosa parliamo
La legittima difesa sancisce la non punibilità di un atto che, in circostanze diverse, sarebbe invece un reato. Le condizioni che rendono quell’atto non punibile sono il tema su cui si discute da tempo e che determinano il rigore con cui i giuristi e le giuriste se ne occupano e con cui i tribunali le applicano.

Nel codice penale italiano, le condizioni della legittima difesa sono molto rigorose: l’offesa ricevuta deve essere ingiusta (deve essere cioè un atto illegittimo); deve essere impossibile agire diversamente (dunque la difesa deve essere inevitabile, non sostituibile con un altro atto meno dannoso); è necessaria la concomitanza con l’aggressione (si prevede cioè che si reagisca nel preciso momento dell’attacco, non prima e non dopo); la situazione di pericolo non deve essere stata provocata da chi si difende; e l’azione di difesa deve essere proporzionata all’attacco che si riceve: serve cioè un rapporto di equilibrio (il fine non giustifica i mezzi, in poche parole).

Ma di fronte a uno stupro o a un tentato stupro, come si potrebbe configurare una difesa adeguata? E al culmine di un’aggressione che arriva all’interno di una dinamica relazionale che per sua natura non ha termini di paragone, quella della violenza domestica, è giusto aspettarsi da parte di chi si difende la lucidità necessaria per stabilire cosa sia proporzionato fare? E ha senso il concetto di pericolo attuale nel caso di relazioni violente che si protraggono nel tempo?

Per cominciare a trovare delle risposte, bisogna partire dal perché i casi di violenza domestica contro le donne sono diversi dagli altri.

La criminologia ha confermato i saperi femministi
Molti studi fatti sulla violenza agita da una donna o agita da un uomo, e quelli sugli omicidi commessi da donne in un contesto di abusi domestici, hanno dato rilevanza teorica ad alcuni saperi e differenze di genere all’interno del reato che le esperienze femministe avevano individuato e acquisito da tempo.

Nel 2000, Sylvie Frigon e Louise Viau, due docenti canadesi di criminologia e di diritto, hanno analizzato le differenze delle motivazioni che spingono una persona a uccidere la moglie (uxoricidio, dal latino “uxor” cioè “moglie”) o il marito (in italiano, per estensione, anche in questo caso si usa la parola “uxoricidio”, ma in Francia e in Canada dove è stata riconosciuta una specificità a questo tipo di caso viene usata la parola “maricide”, che si potrebbe tradurre “maricidio”, preferibile alla parola “maschicidio” utilizzata da alcune testate giornalistiche per negare, di fatto, l’esistenza dei femminicidi). Le due studiose, citando diversi altri studi precedenti, spiegano che le ragioni che portano all’atto omicida all’interno di una relazione cambiano a seconda del sesso.

L’uccisione della moglie si presenta come una «strategia di appropriazione» e la separazione o la minaccia di separazione da parte della donna ne aumentano il rischio. Il “maricidio” «si presenta piuttosto come una strategia di protezione»: per le donne «il gesto omicida è percepito, il più delle volte, come una strategia di protezione o di autoconservazione». Queste donne si sentono cioè «in un contesto di legittima difesa». Un’altra criminologa canadese, Raymonde Boisvert, nel 1996 scrisse: «Negli omicidi commessi in una relazione di coppia, gli uomini uccidono perché rifiutano che la moglie sfugga loro, mentre le donne uccidono per sfuggire al marito».

Una donna abusata si trova intrappolata all’interno di un sistema di dominio e di controllo, portato avanti attraverso violenze psicologiche, fisiche, economiche e sessuali. Il meccanismo che meglio definisce le fasi di una condizione di violenza domestica subita da una donna viene chiamato “spirale” o “ciclo” della violenza, parole che indicano le modalità attraverso cui l’uomo violento raggiunge il proprio scopo di sottomissione e controllo facendo sentire la compagna incapace, debole, impotente e totalmente dipendente da lui.

Le fasi della spirale della violenza possono presentarsi in un crescendo e poi “mescolarsi”: isolamento, intimidazioni, minacce, ricatto dei figli, aggressioni fisiche e sessuali si alternano spesso a una fase di relativa calma, definita “luna di miele”, con l’obiettivo di confondere la donna e indebolirla ulteriormente. Spesso le decisioni delle donne vittime di violenza seguono la logica della paura: a causa della paura non se ne vanno, tornano, pensano che non ci siano alternative possibili, cercano costantemente di gestire la violenza stessa per evitarne una più grave, e la presenza di minori all’interno di questa dinamica agisce in questa direzione, piuttosto che in quella contraria.

Se per chi si occupa di violenza contro le donne tutte queste dinamiche sono prove di quanto quelle donne siano vittime (ridotte, di fatto, a una situazione di schiavitù), per il senso comune continua invece a prevalere una posizione che si può riassumere nella formula “perché non l’hai lasciato?” o “perché non l’hai denunciato?”. Domande che però mostrano la non comprensione della complessità della spirale della violenza, che in tribunale possono avere conseguenze paradossali e che complicano l’applicazione del concetto di “legittima difesa”.

Nel caso di Jacqueline Sauvage la legittima difesa non fu riconosciuta perché l’aggressione verso il marito violento non seguiva un pericolo attuale. Quando Sauvage fu graziata, tuttavia, fu riconosciuto che l’omicidio di suo marito era in qualche misura “legittimo” e non era un crimine come altri. Anche in Italia, negli ultimi anni, ci sono stati diversi altri casi che hanno mostrato i limiti del concetto di legittima difesa applicato a casi di violenza domestica. Alcuni sono “casi da manuale” di legittima difesa, in cui il diverso contesto non ha reso meno applicabili le leggi esistenti; altri sono invece casi che ne mostrano le carenze.

Casi da manuale, e casi che non lo sono
Il caso di Alessia Mendes, molto raccontato nel 2018 sui giornali, fu un caso da manuale. La donna aveva ucciso il marito a coltellate a Genova, e fu assolta per legittima difesa: l’uomo, che la donna aveva già denunciato per maltrattamenti e lesioni, aveva un coltello in mano e la stava minacciando di morte. Lei era riuscita a disarmarlo e lo aveva colpito.

Diversi giornali scelsero di raccontare la vicenda scrivendo nel titolo che un’omicida era stata assolta «perché il marito era violento», facendo intendere che nel diritto italiano, per il riconoscimento della legittima difesa pura, gli abusi domestici avessero un peso: non è vero. L’assoluzione non era arrivata sulla base delle violenze subite da lei nel passato, comunque dimostrate, ma perché erano presenti e comprovati quei rigidi criteri previsti dal codice per tutti gli altri casi di legittima difesa: la donna stava rischiando di essere uccisa nell’esatto momento in cui aveva ucciso il marito.

Roberta Ribon, avvocata penalista esperta di violenza di genere, ha spiegato al Post che in Italia «una storia di patiti maltrattamenti e abusi domestici non giustifica l’uccisione del maltrattante, se non dentro a quei ferrei e rigorosi paletti imposti dalla legittima difesa. All’interno, dunque, di quelle condizioni che giustificano un’azione che altrimenti sarebbe reato».

Molti casi, però, non rientrano in quei paletti. «Mi rendo conto» dice Ribon «che non è possibile richiedere a queste vittime di avere la lucidità di reagire come reagirebbe una qualsiasi altra persona. Noi avvocate che ci occupiamo di questi reati sappiamo bene che le vittime di abusi domestici sono particolarmente vulnerabili, e nei procedimenti penali risultano spesso incoerenti, ambivalenti, oscillano in continuazione tra il ritrattare e l’andare avanti, e aspirano a risposte di giustizia differenti dalla mera punizione. È dunque naturale chiedersi come sia possibile pretendere che una vittima, reduce da penose sopraffazioni e violenze, abbia la lucidità di difendersi da una aggressione, l’ennesima, entro i rigidi confini che la legge stabilisce per essere esentata da responsabilità».

Nell’ottobre 2018, per esempio, la Cassazione non riconobbe la legittima difesa a una donna che aveva ucciso il marito violento nel sonno, concedendole però l’attenuante della provocazione per accumulo, determinata dal comportamento di lui. Lei lo aveva accoltellato mentre l’uomo dormiva e dopo che lui aveva minacciato che, al risveglio, l’avrebbe bruciata.

Le indagini avevano dimostrato che la donna «aveva subito per lungo tempo violenze fisiche e psicologiche, privazioni, sopraffazioni, percosse, ingiurie, minacce di morte oltre che punizioni corporali» (lui, si legge dalle cronache, era arrivato anche a cospargerla di benzina e ad appiccarle il fuoco agli organi genitali). E ancora: era stata costretta «a rapporti sessuali videoripresi con soggetti estranei», era sottoposta «a un controllo violento e asfissiante per ogni aspetto della vita quotidiana, ad ogni genere di umiliazioni sia pubbliche che private sino ad essere ridotta in uno stato di tale sudditanza da non poter pensare ad una separazione per il timore di ritorsioni contro di lei o contro sua figlia».

In tutti e tre i gradi di giudizio, tuttavia, vennero escluse la legittima difesa e l’eccesso colposo di legittima difesa (che ha a che fare con una valutazione sbagliata della reazione difensiva: viene ritenuta proporzionata e invece non lo è, è in qualche modo “esagerata”). E la donna fu condannata per omicidio volontario. Le venne comunque riconosciuta l’attenuante della provocazione. La definizione legale di legittima difesa, in quel caso, si era dimostrata troppo stretta per considerarla innocente.

Un altro esempio. Nel gennaio del 2016 la Cassazione confermò la condanna per omicidio volontario, sempre con attenuante della provocazione stabilita in appello, ad A.M. colpevole di aver pugnalato ripetutamente il marito T.A. con un coltello da cucina che la donna era riuscita a sottrargli dopo che lui, con quello stesso coltello, l’aveva minacciata e aveva cercato di forzarla ad avere un rapporto sessuale anale.

L’azione era iniziata in camera da letto: dopo i primi colpi lui si era trascinato in soggiorno, dove era morto. Lei aveva modificato la scena del delitto spostando il corpo, e posizionandogli il coltello nella mano destra per timore di non essere creduta. Il contesto generale era quello della violenza domestica: la donna e il figlio erano sottoposti da anni ad abusi e maltrattamenti, c’era una denuncia del 2002 poi ritirata, c’era una relazione del centro antiviolenza di Udine e diverse testimonianze di persone a loro vicine.

La sentenza di primo grado contro la donna (condannata a 16 anni) era stata ridotta nel 2013 a 10 anni e 8 mesi dalla corte di appello, che le aveva concesso la circostanza attenuante della provocazione (cioè lo stato d’ira provocato in lei da un fatto ingiusto). Il reato era tuttavia stato confermato perché «se il bene giuridico posto in pericolo era la libertà sessuale una sola coltellata era più che sufficiente a costituire valido deterrente al proposito della vittima di avere un rapporto sessuale forzato». La Cassazione aveva respinto il ricorso ed era stata valorizzata la circostanza dell’insistenza con la quale la donna aveva pugnalato il marito, insistenza che era stata ritenuta dimostrativa della volontà di offendere, e non di difendersi.

La sentenza di Cassazione diceva: «a costituire un valido deterrente (…) al proposito di avere un rapporto sessuale forzato sarebbe stata sufficiente in termini di attualità e proporzionalità una reazione di minore o nessuna portata lesiva». Secondo la Cassazione, insomma, la donna avrebbe potuto difendersi in modo meno “violento” o non violento affatto, e i precedenti anni di violenze e soprusi non erano stati ritenuti utili nello spiegare la sua reazione.

«Nell’azione della donna, oltre alla difesa, i giudici hanno ravvisato l’offesa», dice Ribon. Al di là del giudizio di merito, come è chiaro nell’ultima frase della sentenza qui sopra, i giudizi che hanno a che fare con gli abusi domestici – o con lo stupro o con il consenso – spesso contengono una serie di pregiudizi persistenti intorno alla violenza di genere che, nella decisione finale, agiscono in qualche modo a “sfavore” delle donne che li subiscono (i movimenti femministi parlano, in proposito, di “violenza istituzionale” o “violenza dei tribunali”). Ma è anche vero, dice Ribon, che «siamo in uno stato di diritto e se la reazione ad un’ingiustizia non è contenuta dentro una precisa cornice giuridica si rischiano incontrollabili derive».

Il diritto in Francia
Jacqueline Sauvage, dopo essere stata picchiata, aveva atteso qualche minuto prima di prendere l’arma e sparare al marito: che era di schiena e disarmato. Nel 2015, era stata condannata in appello a dieci anni di carcere perché il suo gesto non corrispondeva ai criteri legali previsti per la legittima difesa che, nel diritto francese come in quello italiano, prevedono un’aggressione reale, attuale e ingiusta e una reazione necessaria, proporzionata e concomitante.

Qualche anno prima, nel 2012, sempre in Francia, Alexandra Lange, dopo un anno e mezzo di carcere preventivo, era stata invece assolta in appello dall’omicidio del marito: nel 2009 l’uomo aveva picchiato la loro figlia di dieci anni. Dopo che lei gli aveva comunicato l’intenzione di chiedere il divorzio, lui l’aveva aggredita in cucina. Mentre la strangolava, la donna era riuscita a prendere un coltello, lo aveva colpito alla gola e lo aveva ucciso. Durante il processo erano state raccontate tutte le violenze subite dalla donna e dai suoi figli in 14 anni di convivenza e come le sue richieste di aiuto, alle istituzioni, alle forze dell’ordine e ai servizi sociali, non avessero portato a niente. La corte aveva riconosciuto che la vita della donna era effettivamente in pericolo, che la sua azione era stata in quel momento necessaria, concomitante con l’aggressione e proporzionata (la storia di Lange è stata raccontata anche in un libro e in un film, L’emprise, L’amore sbagliato, in italiano).

A partire dal caso Sauvage (prima che lei ricevesse la grazia) e dal confronto con quello di Lange, molte e molti parlamentari sia di destra che di sinistra, i movimenti femministi e gran parte della cosiddetta società civile avevano chiesto di tenere conto della situazione di violenza che la donna viveva da anni e degli abusi sessuali che avevano subito le sue figlie. E avevano denunciato come non potesse essere solamente qualche minuto a determinare, per Sauvage e Lange, una conclusione così divergente. E avevano sollecitato l’introduzione di una «legittima difesa differita» nei casi di violenza domestica, situazione in cui il pericolo di morte può essere descritto come «costante» e per il quale dunque, entro certi limiti, il principio della concomitanza poteva essere sospeso. La discussione su cosa sarebbe meglio fare è da allora in corso.

Nel settembre 2019, la deputata Marine Brenier (Les Républicains) ha presentato una proposta di legge – che deve ancora iniziare il suo iter parlamentare – per introdurre nel codice penale francese «una presunzione di legittima difesa in caso di violenza domestica» che – come per altri casi specifici – implica l’inversione dell’onere della prova. La proposta vorrebbe dunque fare in modo che diventi compito dell’accusa dimostrare che la vittima della violenza domestica non era in un contesto di legittima difesa. Non viceversa. E questo per evidenziare la storia e il contesto della violenza stessa.

La proposta è il risultato del dibattito seguito al caso Sauvage, ma anche di una serie di dati ed esperienze raccolte a partire da lì. Secondo l’ultimo studio fatto in Francia sulle morti violente all’interno della coppia, nel 2018, su 31 donne autrici di omicidio (nella maggior parte dei casi si tratta di donne tra i 60 e i 69 anni), risulta che 15 di loro fossero già vittime di violenze (denunciate o testimoniate) da parte del partner che poi hanno ucciso, in pratica la metà dei casi. I dati del 2017 hanno percentuali ancora maggiori: la vittima di omicidio di sesso maschile aveva commesso precedenti e ripetute violenze o abusi sessuali contro di lei o i figli in 11 casi su 16.

Un recente rapporto dell’Ispettorato generale della Giustizia francese sugli omicidi commessi in ambito domestico tra il 2015 e il 2016 (e già arrivati a sentenza) conferma che «delle tredici donne che hanno ucciso il compagno-marito, sette hanno dichiarato di essere state vittime di abusi e che volevano difendersi».

Il Canada ha detto sì
Nel 2012, all’interno di una revisione generale della definizione di legittima difesa, il Canada ha deciso di includere l’esperienza delle donne vittime di violenza.

Nel maggio del 1990, la Corte Suprema del paese assolse Angélique Lyn Lavallée, che nel 1986 aveva ucciso il compagno violento mentre lui le dava le spalle e stava per uscire dalla stanza, situazione che metteva in discussione i criteri di attualità, proporzionalità e necessità. Sul corpo di lei c’erano ematomi e ferite, e negli anni della loro relazione lei era stata più volte in ospedale per le conseguenze della violenza subita. Dopo lo sparo, le prime parole di Lavallée mentre veniva portata via dalla polizia furono: «Mi ha detto che se non lo avessi ucciso, mi avrebbe ucciso lui… mi ha detto che mi avrebbe uccisa quando gli ospiti se ne sarebbero andati».

Durante il processo di primo grado, l’assoluzione si era basata sulla testimonianza di uno psichiatra esperto di violenza di genere che aveva descritto il meccanismo degli abusi domestici e che aveva riconosciuto in Lavallée la “sindrome da donna maltrattata”. La richiesta di un processo di appello si basava proprio sul fatto che senza la testimonianza dello psichiatra e il riconoscimento della “sindrome da donna maltrattata”, la giuria non avrebbe accettato l’argomento della legittima difesa. Ma la giudice Bertha Wilson, pronunciando la sentenza unanime della Corte Suprema, confermò il giudizio di assoluzione modificando, di fatto, l’interpretazione della legittima difesa.

Wilson disse che fino a quel momento la legittima difesa era stata pensata su e per un «ipotetico uomo ragionevole» che non si trovava nella situazione delle donne vittime di violenza. E che, in questi casi, la legittima difesa stessa assumeva un altro profilo. La testimonianza dello psichiatra, spiegò, aveva aiutato a comprendere quanto le donne abusate siano delle vittime e a dubitare della necessità dell’attualità dell’aggressione: «Dato il contesto relazionale in cui si verifica la violenza, lo stato mentale dell’accusata nel momento critico in cui ha premuto il grilletto non può essere compreso se si trascura l’effetto cumulativo di mesi o addirittura di anni di brutalità che hanno portato a un crescente senso di terrore nella ricorrente».

Inoltre, solo la testimonianza di uno specialista, disse, ha potuto consentire alla giuria di capire «che una donna maltrattata potrebbe essere in grado di prevedere esattamente quando esploderà la violenza, anche prima che il primo colpo venga inferto, cosa che non può essere fatta da una persona estranea al contesto».

La giudice Wilson ammise che alcuni, pur riconoscendo che una donna maltrattata «è in una posizione migliore di chiunque altro nel percepire il pericolo», potrebbero continuare a sostenere che «la legge richiede di aspettare che il coltello sia sollevato, che il fucile sia puntato o che l’aggressore mostri i pugni, in modo che il timore di un attacco possa essere considerato ragionevole». Ma, aggiunse, pretendere che una donna maltrattata aspetti, come qualsiasi altra persona aggredita, che l’attacco si materializzi «in modo che le sue paure possano essere giustificate dalla legge equivarrebbe a condannarla a morte a poco a poco».

La giudice sostenne infine che una migliore comprensione della spirale della violenza aveva fatto superare anche le posizioni del “perché non l’hai lasciato prima”, da cui trarre conclusioni errate: la giuria non era tenuta né a giudicare il fatto che lei fosse rimasta all’interno della relazione, né a concludere in base a una non conoscenza della spirale violenta che così facendo avesse perso il diritto all’autodifesa. Una donna maltrattata nella situazione di Lavallee è «una specie di ostaggio che il rapitore minaccia di uccidere entro tre giorni». Se «visti i precedenti, le circostanze e le percezioni», una donna maltrattata ritenesse di non avere altra scelta che uccidere prima di essere uccisa, è ragionevole, come nell’esempio citato, che l’ostaggio approfitti della prima opportunità che gli si presenta e che uccida il primo giorno, invece di aspettare che il suo rapitore cerchi di uccidere lei al terzo giorno».

A partire da questa sentenza e sulla base delle analisi fatte in seguito dall’allora ministro della Giustizia canadese sulle donne condannate per omicidio in un contesto di violenza domestica, si stabilì un nuovo principio nella giurisprudenza: il riconoscimento delle circostanze degli abusi e delle violenze domestiche subite.

L’articolo 34 del codice penale canadese si occupa di capire se in quelle date circostanze la persona, nel difendersi, abbia agito “ragionevolmente” e l’elenco degli elementi rilevanti da prendere in considerazione per capire se c’è stata una difesa ragionevole sono stati ampliati: l’imminenza, così come le alternative all’uso della forza per difendersi, hanno smesso di essere requisiti determinanti e rigidi diventando invece degli elementi di cui tenere conto; inoltre sono state incluse «la natura, la durata e la storia» dei rapporti, compreso «qualsiasi uso o qualsiasi minaccia di uso della forza prima dell’incidente». E questo per non ignorare (come spesso accadeva fino a quel momento) gli elementi di una relazione violenta: il pericolo sempre attuale di un’aggressione, e il fatto che per la vittima di abusi la fuga o le opzioni alternative non sono percepite come realmente alternative.

La “sindrome della donna maltrattata” è stata determinante anche nelle decisioni di clemenza prese da alcuni governatori USA già negli anni Novanta. Richard Celeste, Democratico dell’Ohio, concesse la libertà o la riduzione di pena a 25 donne vittime di abusi che avevano ucciso i loro mariti. I loro processi, disse, erano stati ingiusti perché la storia delle violenze subite non era stata ammessa come prova: «Queste donne erano intrappolate emotivamente e fisicamente. Erano vittime di violenza, di una violenza ripetuta. Erano così emotivamente incastrate da non essere in grado di andarsene». Altri governatori, negli anni seguenti, seguirono il suo esempio: Donald Schaefer del Maryland, William Weld del Massachusetts e i governatori della California Pete Wilson e Gray Davis.

Ma la clemenza o la grazia, come ci spiega l’avvocata Barbara Carsana, esperta di diritto di famiglia e avvocata che si occupa di violenza di genere, si basa su un principio straordinario, che ha a che fare con il senso di umanità e non con l’assoluzione da un reato. Ben diverso è dunque ipotizzare un intervento all’interno del sistema di giustizia penale, come invece è accaduto in Italia di recente, ma con obiettivi ben diversi che la considerazione della violenza domestica come legittima difesa.

In Italia abbiamo appena esteso il concetto di “legittima difesa”
Lo scorso anno, nel codice penale italiano – dopo la riforma voluta dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini – è stata introdotta una nuova figura: la legittima difesa domiciliare.

La riforma ha introdotto alcune novità nel codice penale: ha introdotto, in linea di principio, una presunzione pressoché “assoluta”, cioè automatica, in caso di legittima difesa domiciliare, rafforzata dall’avverbio “sempre”: «Agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione…», dice il testo. Ha stabilito che la difesa “è sempre legittima” nel caso qualcuno stia respingendo un’intrusione “con violenza o minaccia” e che la proporzionalità tra offesa e difesa “sussiste sempre” se l’aggressione avviene in casa o sul luogo di lavoro, mettendo dunque sullo stesso piano beni primari come vita, salute, incolumità personale e beni patrimoniali.

Ma la presunzione automatica di legittima difesa e la sospensione della proporzionalità non dovrebbero valere, a maggior ragione, nei casi di abuso domestico dove il disequilibrio tra i beni in gioco sarebbe certamente minore o assente?

«Le preoccupazioni sulla conformità della nuova norma sulla legittima difesa domiciliare rispetto alla Costituzione sono grandi» dice Ribon «innanzitutto perché la riforma prevede già in partenza uno squilibrio, una sproporzione nel rapporto tra i beni in gioco (la vita e un bene patrimoniale). Nei casi di violenza domestica questo squilibrio normalmente non sussiste, perché si è in presenza di una sostanziale omogeneità dei “beni giuridici” messi a rischio».

Per Ribon, comunque, «l’automatismo legale è un meccanismo sempre molto pericoloso perché semplifica e non consente di cogliere le sfumature dentro le pieghe di vicende complesse così privando il giudice, almeno in teoria, della possibilità di dare applicazione alla legge valutando caso per caso». In base ad un’interpretazione letterale della nuova norma, come spiega il Quotidiano Giuridico, non ci sarebbe infatti spazio per un’applicazione “calmierata” della legittima difesa, ma una semplice “constatazione” da parte dell’interprete, che dovrebbe limitarsi a riconoscere la sussistenza della legittima difesa ogni volta che l’uso della violenza sia diretto a respingere un’intrusione nel proprio domicilio operata con violenza o minaccia.

«Se questa presunzione di legittima difesa non fosse solo domiciliare e venisse introdotta anche nei casi che hanno a che fare con la difesa da una violenza domestica, fatte le dovute differenze, i rischi, i timori e i dubbi non cambierebbero», dice l’avvocata: «La lettura di sentenze relative a donne che hanno subito reiterata violenza e che poi hanno ucciso il loro maltrattante mostrano come la lettura degli elementi probatori nella loro interezza (cioè delle prove, ndr) sia un elemento necessario per inquadrare la legittima difesa».

Dopodiché, fa notare Ribon, si è pensato di modificare la legittima difesa di introdurre la presunzione «nei casi di violazione domiciliare, che è un fenomeno tutto sommato secondario rispetto alle esigenze di tutelare la sicurezza sociale: il numero dei reati in generale è in diminuzione, mentre il tasso di femminicidi è l’unico indice che resta stabile, evidenziando come la violenza contro le donne sia un fenomeno criminogeno strutturale, importante e certamente prioritario ove si pensasse ad un intervento sull’istituto della legittima difesa». Come a dire, che forse c’erano questioni più significative su cui intervenire.

E quindi?
All’interno del dibattito francese, molte e molti pensano che sarebbe pericoloso introdurre la legittima difesa differita o il riconoscimento automatico della legittima difesa nei casi di violenza, perché ciascuna situazione va analizzata singolarmente. Ma pensano che sia necessario ridefinire la legittima difesa stessa, come ha fatto il Canada, per includere l’esperienza delle vittime.

Per Catherine Le Magueresse, giurista, ricercatrice presso l’Istituto di scienze giuridiche e filosofiche della Sorbona ed ex presidente dell’Associazione europea contro la violenza sulle donne nei luoghi di lavoro (AVFT), «queste donne sono in una situazione di legittima difesa pura. (…) Dobbiamo evidenziare la storia della violenza, per dimostrare che per colei che ha commesso il gesto, non c’era altra via d’uscita». Secondo Catherine Le Magueresse, è poi urgente intervenire contro l’impunità degli aggressori, sulla prevenzione e il sostegno delle donne vittime di violenza.

Le denunce di violenza domestica hanno spesso poco seguito, i tempi di intervento sono troppo lunghi e i fondi per i centri antiviolenza sono scarsissimi, come in Italia (il quadro che emerge dalla rilevazione sui centri antiviolenza pubblicata da ISTAT relativa al 2017, dai Dati Eures e dal Report di monitoraggio sui fondi del Dipartimento Pari Opportunità del governo dice, ad esempio, che lo stato spende 0,76 centesimi di euro per donna al giorno per il percorso di fuoriuscita dalla violenza, che al 31 dicembre 2017 i centri antiviolenza sono il 5 per cento del fabbisogno nazionale, che sono attivi 281 centri, pari a 0,05 per 10mila abitanti mentre dovrebbero essere 1 per 10mila abitanti, che i servizi di pronto intervento e di allontanamento – fondamentali se la donna si trova in situazione di pericolo e ha bisogno di una sistemazione alloggiativa – sono insufficienti, con zone sprovviste di case rifugio. Ad esempio a Roma a fronte di un fabbisogno di posti letto di circa 300 ce ne sono solamente 23).

Per Gwenola Ricordeau, docente francese di diritto penale, è necessario intervenire nelle fasi precedenti, e questo richiede anche una maggiore autonomia per le donne: «L’obiettivo non è che coloro che si trovano in una situazione di legittima difesa siano punite di meno, ma che si trovino meno in una situazione di legittima difesa».

Secondo Roberta Ribon, nel codice italiano «sebbene non sia sempre agevole riuscirvi, lo spazio per introdurre nel processo la complessità di storie di abusi domestici e valorizzarla, eventualmente anche sul piano del trattamento sanzionatorio, esiste», attraverso il meccanismo delle attenuanti.

L’avvocata Carsana, premettendo che giuridicamente va fatta molta attenzione, pensa comunque che dei miglioramenti potrebbero essere introdotti: «Forse normare un’attenuante specifica, che determini una minore gravità del reato comportando una diminuzione della pena, riconoscerebbe una legittimazione tipica che l’attenuante generica non ha».

Nel riconoscere, per esempio, «il revenge porn come una tipologia di reato abbiamo dato un valore assolutamente più rilevante alla questione della diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti senza consenso. Molto più che se avessimo continuato a dover ricondurre quel preciso reato a una fattispecie differente. La stessa cosa accadrebbe se la violenza domestica diventasse un’attenuante speciale. Visto che è un fenomeno così diffuso e così rilevante, riconoscere questioni specifiche rispetto a ciò che sappiamo, della violenza contro le donne, dal punto di vista scientifico, potrebbe insomma essere un grande passo avanti. E sarebbe un passaggio culturale, prima che giuridico. Esattamente quello di cui abbiamo bisogno».

Per Carsana, infatti, «lo svelamento della violenza va fatto innanzitutto dal punto di vista culturale» cercando «di superare il frutto inconsapevole del conservatorismo sociale, che a volte può affermarsi attraverso alcuni dei suoi rappresentanti del diritto».