Il resto della riforma costituzionale

Terza parte della guida al referendum: come cambierebbero la Corte Costituzionale, l'elezione del presidente della Repubblica e i referendum

(ANSA/CLAUDIO PERI)
(ANSA/CLAUDIO PERI)

Oltre a modificare il Senato e il rapporto tra Stato e Regioni, i due interventi più importanti, la riforma che sarà sottoposta a referendum costituzionale il prossimo 4 dicembre prevede anche una serie di altre modifiche, alcune piuttosto piccole, altre che hanno causato un forte dibattito (qui trovate una guida sintetica a tutta la riforma e qui un elenco di domande e risposte piuttosto frequenti). A tutte le altre modifiche previste dalla riforma è dedicata la terza e ultima parte della nostra guida (qui trovate la prima, dedicata al Senato, e qui la seconda, dedicata alla riforma del Titolo V).

L’elezione del presidente della Repubblica
Se la riforma sarà approvata il presidente della Repubblica continuerà a essere eletto durante una seduta comune di entrambe le camere, ma visto che il Senato sarà composto da membri dei consigli regionali, all’elezione non parteciperanno i delegati delle regioni come avviene oggi. A eleggere il presidente della Repubblica, quindi, saranno i 630 deputati più i cento o più senatori. Il cambiamento più significativo sarà la modifica del numero di voti necessari all’elezione. Di fatto oggi una coalizione o un partito con la maggioranza semplice alla Camera e al Senato (o di una maggioranza molto ampia alla Camera) può eleggere da sola il presidente della Repubblica. Per i primi tre scrutini, infatti, serve una maggioranza dei due terzi dei componenti, ma dal quarto in poi è sufficiente la maggioranza assoluta.

Se la riforma dovesse essere approvata non sarà più possibile eleggere il presidente da parte della sola maggioranza. Per i primi tre scrutini, infatti, sarà necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti, dal quarto in poi sarà necessaria la maggioranza dei tre quinti e dal settimo in poi saranno sufficienti tre quinti dei presenti in aula (uscire, quindi, non conterà più come votare “No” come avviene oggi). Anche se di fatto l’elezione del presidente della Repubblica dovrà avvenire con larghe maggioranze, alcuni costituzionalisti (come Gustavo Zagrebelsky) hanno sottolineato come nel sistema previsto dalla riforma sarebbe possibile per poco meno di 300 parlamentari eleggere il presidente della Repubblica (si tratta del numero minimo di presenti per rendere valida una votazione). Se gli altri 400 non dovessero presentarsi in aula, dal settimo scrutinio basteranno i voti dei tre quinti dei parlamentari presenti: ma in qualche modo saranno gli assenti ad averlo reso possibile, e quindi sarà impossibile farlo senza il loro consenso.

Elezione della Corte Costituzionale
Con la riforma cambierà anche l’elezione della Corte Costituzionale: soprattutto nella forma, più che nella sostanza dei risultati. Oggi il Parlamento sceglie in seduta comune cinque giudici su 15. Altri cinque sono nominati dal presidente della Repubblica e i restanti dai rappresentati della magistratura ordinaria e amministrativa. Se la riforma sarà approvata, i membri che spettano al Parlamento non saranno più eletti in seduta comune, ma saranno scelti con votazioni separate, tre dalla Camera e due dal Senato. La scelta di questo cambiamento, ha spiegato il governo, è per evitare che, vista la sproporzione di membri tra le due camere (630 deputati e circa 100 senatori), la riforma desse tutto il potere di decidere i membri della Corte ai deputati e rendesse irrilevante il contributo dei senatori.

Abolizione del CNEL
La riforma prevede l’abolizione del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), un organo previsto dalla Costituzione (all’articolo 99) e che dovrebbe funzionare da organo consultivo su materie economiche per il Parlamento. Originariamente il CNEL aveva 112 membri, di cui 99 in rappresentanza di sindacati dei lavoratori e associazioni di imprenditori, ai quali si aggiungevano 12 esperti del mondo accademico e un presidente. La Costituzione assegna al CNEL la facoltà di promuovere disegni di legge, funzione però che non è mai stata usata nella storia dell’ente. L’idea originale dei costituenti era creare un organo che fungesse da collegamento tra mondo dell’impresa e del lavoro e istituzioni parlamentari. Di fatto nel corso della sua storia il CNEL ha offerto un contributo piuttosto ridotto allo sviluppo di leggi. Il CNEL costava in passato circa 20 milioni di euro l’anno, ma successive riforme hanno ridotto i suoi costi. Attualmente si calcola che la sua definitiva abolizione porterà a un risparmio di circa 5-10 milioni di euro l’anno, a seconda delle stime.

Le modifiche ai referendum e alle leggi di iniziativa popolare
Se la riforma dovesse essere approvata, cambieranno le norme sui referendum. Quello abrogativo, che serve per abolire in parte o interamente una legge, rimarrà simile a come è oggi. Bisognerà raccogliere 500 mila firma e poi, per considerare valido il risultato, bisognerà ottenere un’affluenza pari al 50 per cento più uno degli aventi diritto. La riforma inserisce però un’altra possibilità: se le firme raccolte saranno almeno 800 mila, il quorum sarà abbassato al 50 per cento più uno dei votanti alle ultime elezioni politiche. Visto che alle elezioni del 2013 l’affluenza è stata di circa il 75 per cento, in caso di passaggio della riforma e di raccolta di 800 mila firme, il quorum di un eventuale referendum sarebbe di circa il 38 per cento degli aventi diritto. La riforma prevede anche l’introduzione di referendum propositivi, cioè per introdurre nuove leggi, e di indirizzo. I dettagli su come funzioneranno questi due nuovi tipi di referendum, però, è demandato a una nuova legge costituzionale e a nuove leggi ordinarie (insomma, non è sicuro che se ne farà qualcosa in tempi brevi).

Anche il sistema per proporre leggi di iniziativa popolare sarà modificato e i suoi dettagli decisi in un secondo momento. Oggi, per presentare una legge di iniziativa popolare bisogna raccogliere 50 mila firme. Con la riforma le firme da raccogliere saliranno a 150 mila, ma la nuova Costituzione specifica che i regolamenti parlamentari dovranno stabilire entro quanto tempo la proposta dovrà essere esaminata e votata dal Parlamento. Al momento, le leggi di iniziativa popolare di solito rimangono per anni in parlamento in attesa di essere discusse e molto raramente vengono approvate. Una delle poche leggi importanti di iniziativa popolare ad essere stata discussa e approvata fu la legge 184 del 1983 che riformò l’adozione per i minori e introdusse l’affido familiare.