Il TAR demolisce la dottrina Formigoni sull’aborto

Accolto un ricorso presentato al TAR da otto medici, contro le disposizioni introdotte nel 2008

Nel 2008, il presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni aveva promosso e infine fatto approvare una serie di “linee guida sull’aborto”, delle norme che approfondivano il dettaglio delle pratiche a cui dovevano attenersi gli istituti sanitari lombardi nel praticare le interruzioni volontarie di gravidanza. Qui bisognerebbe aprire una parentesi su come avere un’interruzione volontaria di gravidanza in un ospedale pubblico lombardo sia un’impresa praticamente impossibile, considerato il numero gigantesco di obiettori di coscienza: negli anni diversi articoli e libri hanno raccontato nel dettaglio questa storia, con tutti i particolari collegati proprio alle politiche del governo di Formigoni e all’influenza di Comunione e Liberazione. Le linee guida approvate nel 2008 prescrivevano un ulteriore serie di limiti alla legislazione sull’aborto vigente in Italia. Otto medici nei mesi scorsi avevano presentato un ricorso al TAR, e questo è stato accolto.

«Le linee guida che abbiamo adottato come Regione Lombardia non sono certo in contraddizione con la legge 194 sull’aborto, anzi diventeremo un modello per il resto d’Italia», si diceva sicuro nel 2008 il presidente Roberto Formigoni a proposito delle disposizioni con le quali prescriveva che l’interruzione volontaria di gravidanza fuori dai primi 90 giorni, in caso di grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, non potesse essere effettuata oltre la 22ª settimana più 3 giorni (dopo la quale presumeva la possibilità di vita autonoma del feto), e imponeva al ginecologo di avvalersi di altri specialisti.

Ma l’auspicio di Formigoni s’infrange ora nella stroncatura del Tribunale amministrativo regionale, che ha dichiarato «illegittima l’intera disciplina impartita dalla Regione» per contrasto con la legge statale 194, e annullato la delibera lombarda del 22 gennaio 2008. A ricorrere al Tar, facendo leva sull’articolo 117 della Costituzione che riserva alla competenza legislativa dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili o sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, erano stati 8 medici con la Cgil della Lombardia, rappresentati dagli avvocati Vittorio Angiolini, Ileana D’Alesso e Marilisa D’Amico.

Il Tar (presidente Giordano, estensore Celeste Cozzi) premette che la legge sull’aborto del 1978 contempera la tutela giuridica del concepito (ricompresa nell’articolo 2 della Costituzione sui diritti inviolabili dell’uomo) con i casi nei quali può essere sacrificata se collide con la necessità di evitare gravi pericoli alla salute della madre (articolo 32 della Costituzione che impone di dare assoluta prevalenza al bene-salute di una persona già nata): la legge fissa le condizioni al ricorrere delle quali le prestazioni del servizio sanitario debbono essere rese affinché i diritti di madre e nascituro possano essere tutelati.

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