C’è il rischio che la nuova legge elettorale sia incostituzionale?

Probabilmente la Corte costituzionale si esprimerà nei prossimi mesi, ma c'è già dibattito

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la trasmissione Cinque Minuti, a Roma, il 22 settembre 2026 (Roberto Monaldo/LaPresse)
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la trasmissione Cinque Minuti, a Roma, il 22 settembre 2026 (Roberto Monaldo/LaPresse)
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Nel dibattito intorno alla nuova legge elettorale, che è in discussione alla Camera per la terza lettura, esperti della materia e parlamentari di opposizione hanno sollevato alcuni dubbi di costituzionalità: secondo loro alcuni passaggi dello Stabilicum, così si chiama la riforma elettorale promossa dal governo di Giorgia Meloni, potrebbero essere in contrasto con la Costituzione.

A deciderlo sarà la Corte costituzionale, che potrà esprimersi sul testo solo dopo che sarà diventato legge. Ma in Italia non è previsto che un singolo cittadino si rivolga direttamente alla Corte, e per questo vari comitati civici, attivisti e giuristi per lo più di centrosinistra hanno già raccolto i documenti necessari per presentarli a un tribunale, confidando che questo poi si rivolga alla Corte costituzionale, la quale potrebbe esprimersi nel giro di qualche mese, verosimilmente prima delle elezioni del 2027.

Le questioni sono varie. La più consistente riguarda l’obbligo della raccolta delle firme per i partiti più piccoli, una norma introdotta al Senato in sostituzione di un’altra regola, precedentemente inserita nel testo della riforma, che aveva sempre lo scopo di evitare l’eccessiva dispersione del voto.

Il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso, a Roma, il 26 marzo 2026 (Roberto Monaldo/LaPresse)

Questa legge elettorale funziona così: alla coalizione che arriva prima, ottenendo almeno il 42 per cento, viene attribuito un premio: cioè 70 deputati e 35 senatori, così da garantire una maggioranza parlamentare ampia e stabile. Secondo l’impianto iniziale, se una lista di una coalizione non avesse raggiunto il 3 per cento, non si sarebbe dovuto tener conto del suo risultato per l’assegnazione del premio.

La norma era apparsa eccessivamente selettiva. Dal Quirinale, in modo discreto, erano state avanzate alcune obiezioni. Durante la discussione al Senato, dunque, la destra ha deciso di rimuoverla e metterne un’altra: per tutti i partiti che non sono rappresentati in parlamento al momento dell’approvazione della legge, sarà necessario raccogliere almeno 6.000 firme (e non più 1.500, com’è stato finora) in ciascun collegio plurinominale, cioè in ognuna delle suddivisioni territoriali in cui è ripartito il territorio nazionale. È un po’ come se si fosse ribaltato il principio: anziché escludere a posteriori le liste che non raggiungono un certo consenso, si fa una selezione molto severa prima di ammetterle alla competizione elettorale. Inizialmente, in realtà, si era pensato di richiedere almeno 9.000 firme, poi quel limite è stato abbassato.

Tuttavia, anche con questa riformulazione, la richiesta è impegnativa. Per renderlo evidente, il deputato del PD Federico Fornaro ha fatto un esempio: in Molise e in Basilicata bisognerà raccogliere un numero di firme che equivale a oltre l’1 per cento degli elettori.

Per di più, il numero totale di firme necessarie a livello nazionale per i nuovi partiti è di almeno 294mila: una cifra superiore ai voti ottenuti nel 2022 da alcuni dei partiti che ora sono presenti in parlamento, e che invece saranno esentati dal raccogliere tutte queste firme. La legge prevede infatti che i partiti che sono già rappresentati in parlamento, anche solo da una piccola componente in una soltanto delle due camere, dovranno raccogliere solo 1.500 firme per collegio. Secondo i critici, dunque, tutto questo meccanismo introduce di fatto una sorta di soglia di sbarramento occulta, che discrimina troppi partiti, e che per questo potrebbe essere ritenuta incostituzionale.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami (a sinistra) discute col deputato del PD Federico Fornaro nell’aula di Montecitorio, il 6 agosto 2026 (Mauro Scrobogna/LaPresse)

C’è poi la questione della «conoscibilità» del candidato. Su questo punto la Corte costituzionale si è più volte espressa con nettezza, fino ad arrivare a dichiarare illegittimo il cosiddetto Porcellum, cioè la legge elettorale promossa dal governo di Silvio Berlusconi nel 2005. Per la Corte, l’elettore deve essere messo in grado di capire con chiarezza chi sta contribuendo a eleggere attraverso il proprio voto. Lo Stabilicum rimuove i collegi uninominali, ma introduce le preferenze. Nella legge elettorale in vigore, i collegi uninominali sono quelli in cui si sfidano direttamente i singoli candidati, e chi ottiene più voti degli altri vince l’unico seggio in palio.

Il problema è che le preferenze vengono introdotte in forma molto attenuata. In ogni collegio ci sarà un capolista bloccato indicato dal partito. Perciò l’elettore, votando quella lista, vota soprattutto quel candidato. Poi si potranno esprimere fino a tre preferenze dirette, tra i sei nomi predisposti sulla lista elettorale in base alle indicazioni dei vari partiti. Ma in quasi tutti i casi e per quasi tutti i partiti tranne quelli più grandi (essenzialmente PD e Fratelli d’Italia), gli unici eletti sarebbero proprio i capilista. E questo, secondo chi è critico con questa riforma, limiterebbe in parte l’effettiva libertà di scelta degli elettori.

Sempre in questo senso, c’è anche un problema che riguarda il premio di maggioranza. Di fatto, il premio viene assegnato sulla base di un unico listone messo insieme dalle coalizioni su base nazionale. Significa che le coalizioni si accorderanno prima del voto sulla composizione dei 70 deputati e dei 35 senatori che, in caso di vittoria, verrebbero automaticamente eletti in blocco. Anche questo meccanismo, però, sarebbe in palese violazione del principio della «conoscibilità» dei candidati stabilito dalla Corte. Per questo, il governo ha deciso di spacchettare il listone: in ogni collegio, cioè, verrebbero proposti fino a sei nomi tratti da quell’unico elenco nazionale, sulla base della circoscrizione elettorale di riferimento.

Ma si tratta di un espediente solo formale: il listone resta unico, stilato a livello nazionale, poi però su ogni scheda verrebbero riportati solo i sei candidati che verrebbero virtualmente attribuiti a quel certo territorio. È insomma una ripartizione di comodo, fatta appunto per evitare sanzioni da parte dei giudici costituzionali. E bisognerà dunque capire se per la Corte questo accorgimento è sufficiente.

Un ulteriore dubbio riguarda il voto all’estero. Per il Senato, la maggioranza ha stabilito di accorpare le quattro circoscrizioni attualmente esistenti (Europa, America Meridionale, America Centrale e Settentrionale, Africa-Asia-Oceania-Antardide) in un’unica circoscrizione “Mondo”, e questo potrebbe rendere pressoché impraticabile per un candidato sostenere una campagna elettorale che lo porterebbe a dover girare l’intero globo terracqueo.

Infine c’è la questione di genere. La legge elettorale modifica le attuali norme introdotte nel 2017 e riduce sensibilmente le tutele della rappresentanza parlamentare femminile. In particolare, lo Stabilicum non prevede che ci sia almeno il 40 per cento di candidate tra i capilista, cioè tra i candidati con più alta possibilità di essere eletti, e rende più macchinosi i meccanismi per riequilibrare la composizione dei parlamentari sulla base del genere. Secondo varie simulazioni, il numero di deputate e senatrici si ridurrebbe drasticamente: dall’attuale 33 per cento si scenderebbe intorno al 15-20 per cento. E anche questo, secondo alcuni esperti, potrebbe essere ritenuto illegittimo dalla Corte costituzionale.

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