Come finisce un governo

Che cosa sono gli "affari correnti"? Fino a quando Monti resterà a Palazzo Chigi? E che si intende per "autolimiti"?

Lorenzo Cuocolo su LaVoce.info ha messo insieme sette punti per spiegare quali sono i limiti del governo uscente di Mario Monti, in attesa dell’insediamento del nuovo. Che cosa vuol dire, insomma, la formula “disbrigo degli affari correnti”.

La continuità
Fino a che non verrà nominato il nuovo Governo, rimarrà in carica il Governo Monti. L’eventuale incarico (esplorativo o meno) che darà il Presidente della Repubblica non farà cessare il Governo Monti. Solo quando (e se) l’incaricato scioglierà positivamente la riserva, il Presidente della Repubblica firmerà i decreti di nomina del nuovo Governo e, contestualmente, il decreto di accettazione delle dimissioni del Governo Monti. Vi è, pertanto, continuità: il paese non resta mai senza un esecutivo in carica.

Dimissioni e “affari correnti”
Ciò chiarito, è necessario domandarsi se un Governo dimissionario (come, oggi, il Governo Monti) abbia tutti i poteri di un Governo nel pieno del suo mandato, oppure se questi siano limitati.
Quando il presidente Monti è salito al Quirinale per rassegnare le dimissioni, il Presidente della Repubblica “ha preso atto delle dimissioni e ha invitato il Governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti”. Così si legge nel comunicato del Quirinale del 21 dicembre 2012.
Cosa sono, dunque, gli “affari correnti”? Non ne esiste una definizione normativa, né alcuna norma prevede espressamente che il Governo dimissionario debba limitarsi agli “affari correnti”. L’espressione, dunque, è il frutto di una prassi costituzionale, che si è ripetuta senza significative eccezioni in tutti i comunicati quirinalizi post-dimissioni.

La dottrina
La dottrina costituzionalistica non offre una ricostruzione univoca dei poteri del Governo dimissionario. Alcuni autori offrono una lettura fortemente restrittiva, parlando di “organo straordinario” o di organo “meramente amministrativo”, e non più politico. L’opinione prevalente, tuttavia, è che la natura del Governo non muti e che la restrizione dei poteri derivi dalla prassi e dalla correttezza costituzionale. Come notano alcuni, poi, l’intensità della limitazione varia caso per caso, a seconda che il Governo sia stato espressamente sfiduciato in Parlamento (e che, dunque, sia stato accertato il venir meno di una maggioranza parlamentare), oppure che si sia spontaneamente dimesso (come è avvenuto per il Governo Monti).

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foto: Mauro Scrobogna / LaPresse