Questa mattina il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità un disegno di legge costituzionale di riforma della giustizia proposto dal ministro Alfano. È la riforma di cui si parla da giorni e che ieri era stata sottoposta al presidente della Repubblica. Non sono ancora chiari i tempi e i modi dei passaggi parlamentari della riforma, il cui testo integrale può essere letto qui. Di seguito, invece, un riassunto in dieci punti delle modifiche apportate dalla legge all’ordinamento giudiziario.
Separazione delle carriere
È l’architrave della riforma, la norma che a cascata determina il grosso dei cambiamenti apportati dal disegno di legge. Si stabilisce, in sostanza, la creazione di due concorsi separati per l’accesso alle professioni di giudice e pubblico ministero: all’inizio della loro carriera i magistrati dovranno decidere quale delle due strade percorrere. Il pubblico ministero, che riveste il ruolo della pubblica accusa, viene più o meno equiparato all’avvocato della difesa. Il giudice, invece, sarà membro di un “ordine autonomo e indipendente da ogni potere”, soggetto “soltanto alla legge”. Da questa norma discende la separazione del CSM, l’organo di autogoverno della magistratura.
Il CSM dei giudici
Il CSM dei giudici sarà presieduto dal presidente della Repubblica, che ne è membro di diritto. Anche il primo presidente della Corte di Cassazione ne è membro di diritto. Gli altri componenti per metà sono eletti da tutti i giudici ordinari su un gruppo sorteggiato di giudici eleggibili, i cosiddetti membri togati, e per l’altra metà eletti dal Parlamento riunito in seduta comune tra i professori ordinari di università di materie giuridiche e gli avvocati con almeno quindici anni di esercizio, i cosiddetti membri laici. Il vicepresidente del CSM sarà scelto tra i membri laici. I consiglieri non possono essere rieletti e il loro mandato dura quattro anni.
Il CSM dei pubblici ministeri
Il CSM dei pm sarà presieduto dal presidente della Repubblica, che ne è membro di diritto. Anche il procuratore generale della Cassazione ne è membro di diritto. Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i pubblici ministeri previo sorteggio degli eleggibili, i membri togati, e per metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esercizio. Come sopra, il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti laici, i suoi membri restano in carica quattro anni e non sono rieleggibili. Finché sono in carica, non possono essere iscritti agli ordini professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, provinciale o comunale.
Cosa fanno i CSM
Il compito dei CSM, sia di quello dei giudici che di quello dei pubblici ministeri, è regolare le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei giudici ordinari e dei pubblici ministeri, così come previsto dall’articolo 105 della Costituzione. A differenza del passato, però, la riforma stabilisce esplicitamente che i CSM “non possono adottare atti di indirizzo politico, né esercitare funzioni diverse da quelle previste nella Costituzione”.
L’alta corte di giustizia
Oggi i magistrati sono giudicati dalla sezione disciplinare del CSM. La riforma invece stabilisce che questi siano giudicati da un organo a parte, l’alta corte di giustizia, anche questo diviso in due: una sezione per i giudici e una per i pubblici ministeri, ognuno con metà membri togati e metà membri laici, non rieleggibili e con un mandato di quattro anni. Sia il presidente che il vicepresidente saranno eletti dai membri laici.
La responsabilità civile dei magistrati
Allo stato attuale, il cittadino che lamenta di aver subito un trattamento indebito da parte di una procura, soprattutto nei casi di presunta ingiusta detenzione, può fare causa allo Stato e non al singolo magistrato. Secondo la riforma, invece, “i magistrati sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti, al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato”.
Uso della polizia giudiziaria
L’articolo 109 della Costituzione stabilisce oggi che “l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria”. La riforma stabilisce invece che “il giudice e il pubblico ministero dispongono della polizia giudiziaria secondo le modalità stabilite dalla legge”, rimandando quindi a una legge ordinaria ulteriori chiarificazioni e limitazioni.
L’obbligatorietà dell’azione penale
L’articolo 112 della Costituzione stabilisce oggi che “il pm ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”. La riforma inserisce un passaggio – “secondo i criteri stabiliti dalla legge” – e rimanda quindi a una legge ordinaria la definizione di questi criteri di priorità.
Inappellabilità delle assoluzioni
La riforma stabilisce che si può sempre ricorrere in appello in caso di condanna, “salvo che la legge disponga diversamente in relazione alla natura del reato, delle pene e della decisione”. Le sentenze di proscioglimento, invece, “sono appellabili soltanto nei casi previsti dalla legge”. Anche qui si rimanda a una legge ordinaria che chiarirà in che casi il pubblico ministero potrà ricorrere in appello contro un’assoluzione e in quali no.
La riforma non è retroattiva
Lo stabilisce l’ultima parte della riforma, testualmente: “I principi contenuti nella presente legge costituzionale non si applicano ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore”.
foto: Lapresse




@spago
Irreale? Forse. Però, si potrebbe provare a levare tutto quell’insieme di norme, trucchetti, possibilità di espedienti, cavilli solo formali,etc, etc, che ora ingolfano la macchina e POI, se davvero non riusciamo ad accellerare il meccanismo, potremmo dichiarare l’irrealtà.
Inoltre, vorrei capire come dovrebbe essere attuata la ” guida” del Parlamento sull’azione penale. Come sarà, una cosa all’ingrosso,tipo:” quest’anno si dà la precedenza ai reati contro la pubblica persona, poi quelli contro il paeseggio, poi quelli contro la pubblica amministrazione? E che fannno, poi controllano caso per caso se il singolo pm ha seguito le direttive? Oppure, il parlamento dovrebbe intervenire e poter mettere il naso su ogni singolo episodio? E se putacaso un PM inizia un’indagine su un qualcosa che non appare nella lista di ” priorità”, il parlamento, o il ministro poi interviene su ogni caso di sospetta ” devianza” del Pm? ECCO, io credo che DI FATTO, o il parlamento o il ministro NON potrebbero intervenire su ogni eventuale ” deroga” dalle direttive.Questa sarebbe una cosa DAVVERO impossibile, a differenza della piena attuazione dell’obbligatorità dell’azione penale ( a certe condizioni) E’ fuori dal mondo pensare che quindi il ministro o il parlamento interverrebbero solo su determinati casi?
1) La separazione delle carriere è stata fatta in nome dell’uguaglianza fra accusa e difesa. Ok, mi può anche stare bene, ma allora perché le sentenze di assoluzione non possono essere appellate? In questo modo si introduce una disuguaglianza fra accusa e difesa, in quanto la prima non avrà mai diritto di appello, mentre la seconda sì.
E poi, in base a quale principio o ragione logica, una sentenza di assoluzione è sicuramente vera e giusta, mentre una di condanna no?
Certo, l’appello in caso di condanna è una garanzia per l’accusato in caso di errori giudiziari, ma eliminando l’appello in caso di assoluzione si introduce una disparità fra i diritti delle vittime e quelli dell’accusato: chi ci rimette in caso di un’assoluzione per errore giudiziario? Le vittime!
2) Ma qualcuno crede/spera sul serio che l’elezione di metà dei membri dei CSM non si risolva in più posti lottizzati dai partiti? Siamo in Italia, basta vedere la RAI, o anche tutte le varie ASL e le aziende di gestione rifiuti, energia, acqua compartecipate dai comuni.
3) Il fatto che già ora non ci sia obbligatorietà penale dato che è a discrezione dei giudici, non mi sembra un buon motivo per eliminarla quasi del tutto: sarebbe meglio adoperarsi per non renderla a discrezione dei magistrati, il che non significa renderla a discrezione del Parlamento.
4) Beh, ma se i PM non hanno più la direzione della Polizia Giudiziaria, che ci stanno a fare? Il nostro non è un sistema di common law, quindi è inutile dire che in quei sistemi la Polizia Giudiziaria si muove autonomamente (credo poco anche sull’autonomia della Polizia Giudiziaria dal Governo).
5) La proposta di legge è piena di rimandi a legge future: come al solito si delegano le questioni più tecniche e fondamentali al futuro, a chi ci sarà (già successo con la riforma dell’università); finché non ci saranno queste leggi, la riforma della giustizia è solo una riforma di facciata.
6) Tutte queste novità come concorrono a velocizzare i processi?
No, davvero, i processi in Italia non sono certo lenti perché giudici e PM non sono divisi o perché il CSM può esprimere pareri politici, sono lenti perché abbiamo un sacco di tribunali in luoghi assurdi (tipo Santa Maria Capua Vetere…), perché abbiamo delle leggi arzigogolate con infiniti rimandi fra l’una e l’altra, perché i magistrati si occupano di più cose invece di farne una, ma bene, perché tutti fanno ricorso senza alcun rischio (che succederebbe se in appello la sentenza potesse anche peggiorare? Scommettiamo che il numero di ricorsi diminuirebbe?)…
Insomma, queste sono cose che velocizzerebbero i processi e non richiedono (per quanto ne so) alcuna riforma costituzionale e nessun percorso di legge lungo, come invece questa riforma richiede.
Questa non è una riforma epocale, perché le cose che riguardano più direttamente i cittadini non sono affatto riformate.
@mariaj oggi l’obbligatorietà dell’azione penale obbliga per es. a celebrare anche processi che già nel momento in cui li si apre si sa che finiranno in nulla. Intanto però ingolfano il sistema e divengono causa di ulteriori rallentamenti e prescrizioni di processi. Ha senso?
Quanto a quello che tu sottolinei hai ragione se vuoi dire che bisogna stare molto attenti a come si attua questo ritocco all’obbligatorietà.. però ti faccio rilevare tre cose: uno la discrezionalità incontrolalta e incontrallabile che tu paventi come possibile conseguenza della riforma c’è già oggi ed è garantita dall’obbligatorietà. Due, se puoi immaginare un sistema per controllare che tutti i Pm rispettino l’obbligatorietà puoi immaginare un sistema per controllare che rispettino delle priorità, dopodichè nei dettagli non è compito nostro, ma degli esperti. E ovviamente non sarà infallibile o perfetto perchè nulla d’infallibile e perfetto esiste.. Tre se discrezionalità di dev’essere non è meglio che sia trasparente, alla luce del sole, e che qualcuno sia costretto a metterci la faccia?
@Spago, il modo miliore per ” controllare” l’effettiva attuazione dell’obbligatorietà dell’azione penale è MANTENERE l’oobligatorietà dell’azione penale così com’è adesso e fare in modo che si possano fare tutti i processi.
Perchè tu scrivi
“Due, se puoi immaginare un sistema per controllare che tutti i Pm rispettino l’obbligatorietà puoi immaginare un sistema per controllare che rispettino delle priorità, dopodichè nei dettagli non è compito nostro, ma degli esperti.”
No, c’è una GRANDE differenza. Per ” controllare” che i pm abbiano attuato appieno l’obbligatorietà dell’azione penale non c’è bisogno di interferire con l’attività del Pm: SE si sveltiscono le procedure, basterà vedere il lavoro che si è portato a termine.Questo senza entrare nel merito del suo lavoro. Mentre come si è visto, ci sono pesanti possibilità di inteferenza del potere politico nell’attività dei magistrati. Per questo credo che sia decisamente meglio che rimanga il sistema attuale e adoperarsi perchè sia il più effettivo possibile.
Questo sempre che si voglia DAVVERO far restare il principio dell’obbligatorietà. Se invece si vuole surrettiziamente ” sottomettere” il PM, SOPRATTUTTO l’azione del pm, al potere politico, questo è il modo migliore di farlo senza dare troppo nell’occhio. Altro che ” mancanza di ipocrisia” come scrive Facci.
A me pare che l’inappellabilità delle sentenze di assoluzione in primo grado s risponda a un elementare principio di viciltà giuridica.
Il pm, che dispone, rispetto al privato cittadino, di mezzi pressoché illimitati, non è stato capace di dimostrarne la colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”: ebbene, ne sopporti le conseguenze. Vuol dire che non è stato capace di far bene il proprio lavoro.
Davvero non vedo come ci si possa opporre a questa riforma in particolare.
Soprattutto non mi convincono le obiezioni basate sul principio di parità tra accusa e difesa: il privato cittadino deve pagarsi la difesa di tasca sua e nel caso ci rimette anche la libertà personale. Al confronto, cosa rischia il pm?
A me pare che il rapporto tra accusa e difesa, oggi, sia in realtà fortemente sbilanciato a favore della parte pubblica, che ti può spremere come un limone, rovinarti la vita, e non rischiare di suo una beneamata minchia.
“civiltà” giuridica, ovviamente
@mariaj.. allora ti dico che se facessismo oggi questo controllo sul fatto che ogni magistrato abbia attuato a pieno l’obbligatorietà dell’azione penale li bocceremmo tutti..
Se tu puoi immaginare che davvero sia possibile fare una riforma della giustizia che permetta per uomini, risorse, strutture, etc.. di portare a compimento tutti i processi (compresi quelli più assurdi, che comunque rientrano nell’obbligatorietà) t i faccio i miei complimenti. Io non posso immaginarlo: trovo che sia auspicabile idealmente nel migliore dei mondi possibili, ma non realistico per uno stato che è quello che è. Preferisco ottenere il meglio possibile che sognare l’impossibile: anche perchè spesso questo bel sogno per il futuro, che non arriva mai, diventa per intanto foriero di gravi danni e ingisutizie nel presente. Così è per l’obbligatorietà che intanto garantisce un’amnistia permanente e una discrezionalità totalmente opaca sui criteri che portano a scegliere quali processi vanno avanti e quali no.
Quanto alle difficoltà nell’attuare un indirizzo delle priorità, sono sicuro che sia un problema risolvibile, visto che in molti paesi l’obbligatorietà non esiste. E poi tu ti preoccupi di quali criteri si adotteranno: ok saranno possibili errori e ingiustizie, ma oggi errori e ingiustizie avvengono comunque, perchè di fatto vengono comunque fatte delle scelte. Almeno saranno criteri alla luce del sole e su cui qualcuno si prenderà delle responsabilità.
Credo che fare riforme a tavolino serva a poco. Sopratutto se si spacciano dopo per epocali. Una riforma di questa portata, anzichè ricopiarla da testi già presenti, a mio giudizio dovrebbe essere fatta dopo aver verificato davvero quali siano i reali problemi della giustizia. E a questo devono necessariamente partecipare tutte le figure presenti nell’ambito giudiziario, cancellieri e personale incluso. Altrimenti diventa, come sembra, solo demagogia dettata dall’impellenza del momento o dall’emotività di un fatto. La separazione delle carriere di fatto esiste già. Questa riforma mira a ben altro e cioè a controllare politicamente le carriere e le persone, così si arriverà a poterle ricattare meglio sopratutto sotto l’aspetto degli avanzamenti anche salariali. Ridicolo per me è la separazione in due del CSM che sconterà quanto detto prima al di là dei suoi componenti. Non è poi vero che il processo, oggi, è sbilanciato solo perchè il PM (che rappresenta l’accusa cioè lo Stato, comunque) abbia più potere solo perchè “coabita” nel medesimo palazzo e quindi darebbe del tu ad un collega giudice. Queste sono solo idiozie prestampate non trovandone altre da contrapporre. Premesso che i PM anche se dessero del tu ad un giudice non vedo cosa ci sia di male e che problema potrebbe essere, ammesso che l’avvocato della difesa non sia addirittura un parente del giudice stesso, hanno comunque da rispettare leggi e deontologia professionale, sarebbero comunque e facilmente smascherabili da chiunque, avvocati di parte, collegio difensivo, giudici, ecc. e sarebbero comunque imputabili a loro volta di reati. Il Pm rappresenta l’accusa e, sulla base delle sue indagini, formula una serie di richieste che vanno dall’archiviazione a quella della definizione del processo. Ma la cosa non è automatica. La legge prevede un ulteriore gradino, tant’è che chi rinvia a giudizio non è il PM (lui può solo proporlo) ma il GIP o giudice terzo. Quindi credo che le garanzie costituzionali e legislative ci siano comunque per il cittadino comune. Certo non tutti si possono permettere un Taormina, un Paniz, una Bongiorno o un Ghedini. Ma questo è un altro discorso che meriterebbe di essere affrontato. Quelli possono magari il nostro avvocato no.