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  • Martedì 28 luglio 2026

75 anni difficili per la Convenzione sui rifugiati

Nel 1951 definì chi può essere considerato tale e quali diritti ha: oggi la sua applicazione è complicata da respingimenti e tagli ai fondi

Famiglie palestinesi arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari alle Terme di Caracalla a Roma, il 3 maggio 2026 (AP Photo/Andrew Medichini)
Famiglie palestinesi arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari alle Terme di Caracalla a Roma, il 3 maggio 2026 (AP Photo/Andrew Medichini)
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Settantacinque anni fa, il 28 luglio del 1951, a Ginevra i rappresentanti di 26 paesi fra cui l’Italia firmarono la “Convenzione sullo status dei rifugiati”. Il testo definiva chi fosse un rifugiato, garantiva i suoi diritti minimi e stabiliva che nessuno poteva essere respinto verso le zone da cui proveniva e dove era in pericolo di vita. Inizialmente riguardava gli anni precedenti al 1951 e di fatto solo i rifugiati di guerra europei: un Protocollo del 1967 rese poi quella convenzione universale e senza limiti temporali.

Oggi vi aderiscono 149 paesi e la Convenzione è stata la base per l’assistenza di decine di milioni di persone. Secondo il Comitato internazionale della Croce Rossa, nel 2025 i fronti di guerra nel mondo sono stati 130 e i rifugiati costretti a vivere all’estero erano più di 41 milioni.

Allo stesso tempo i fondamenti della Convenzione e la loro applicazione sono messi in dubbio dalla riduzione dei finanziamenti verso l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati e dalle politiche di controllo dei confini sempre più restrittive attuate dai paesi più ricchi, che fanno ricorso con frequenza alla pratica dei respingimenti. Migranti e richiedenti asilo vengono cioè respinti ai confini del paese in cui provano a entrare e rimandati nel paese di provenienza, senza dare loro la possibilità di presentare una domanda che potrebbe stabilire il loro status di rifugiati. Sono pratiche illegali per il diritto internazionale, ma sempre più diffuse, anche nei paesi dell’Unione Europea.

Rifugiati rohingya nel campo Ukhiya a Cox’s Bazar, in Bangladesh, il 14 marzo 2025 (AP Photo/Mahmud Hossain Opu)

La Convenzione entrò in vigore nel 1954, quando fu definitivamente ratificata da sei paesi: i primi furono Danimarca, Norvegia, Belgio, Lussemburgo, Repubblica federale tedesca (la Germania Ovest) e Australia. Definisce “rifugiato” chi «a causa di un fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche» si trova al di fuori del proprio paese e non può o non vuole farvi ritorno.

– Leggi anche: Dove c’è una guerra c’è anche il Comitato internazionale della Croce Rossa

La Convenzione stabilì anche molti diritti dei rifugiati: a un alloggio, all’istruzione pubblica, all’assistenza medica e alla sicurezza sociale, ma anche a lavorare e a ricostruirsi una vita degna e sicura. Stabilisce inoltre che i rifugiati non possano essere perseguiti per essere entrati in un altro paese senza documenti o che, come detto, non possano essere respinti. I principi sono diventati universali all’interno del diritto internazionale, e quindi valgono anche per i paesi non firmatari. Fra questi ce ne sono di molto grandi, come India e Pakistan, e altri che attualmente ospitano molti rifugiati, come la Giordania, il Libano o la Turchia (che ha aderito alla Convenzione, ma non al suo Protocollo del 1967).

Come avviene spesso nel diritto internazionale, non esiste un organismo che ne monitori il rispetto. L’Alta commissione delle Nazioni Unite per i rifugiati, nota con la sua sigla inglese UNHCR, ha funzioni di supervisione ma non strumenti per imporne l’applicazione. Le violazioni potrebbero essere denunciate alla Corte internazionale di giustizia, il più importante tribunale delle Nazioni Unite, ma in 75 anni non è mai successo.

Rifugiati attendono la distribuzione di generi alimentari nel campo di transito di Tine, nella provincia di Wadi Fira, in Ciad, il 3 maggio 2025 (AP Photo/Caitlin Kelly)

Finora nessun paese si è ritirato dalla Convenzione, ma negli ultimi anni vari esponenti della destra mondiale l’hanno criticata definendola come «troppo generosa» o poco adatta alla situazione internazionale attuale. Durante il secondo mandato di Donald Trump inoltre gli Stati Uniti hanno tagliato i fondi per l’UNHCR, di cui erano fra i principali finanziatori, mettendo in difficoltà molti dei suoi programmi e delle sue attività. Nel 2025 l’agenzia ha subìto una riduzione complessiva dei fondi del 27 per cento, pari a 1,3 miliardi di euro, che ha causato la chiusura o il ridimensionamento di 185 uffici e il licenziamento di 5mila dipendenti.

Al momento solo il 31 per cento delle spese annuali previste dall’UNHCR per il 2026 sono finanziate, cosa che è ulteriormente problematica visto che il 70 per cento dei rifugiati nel mondo è ospitato da paesi in cui il reddito è basso o medio-basso, e che sono spesso alle prese con problemi di sviluppo interno.

Una protesta contro un ufficio dell’UNHCR a Tripoli, in Libia, il 4 giugno 2026 (AP Photo/Yousef Murad)

Sempre più di frequente poi i paesi ospitanti violano più o meno apertamente un altro principio della Convenzione, quello della garanzia di un «futuro stabile e sicuro» per i rifugiati, mantenendoli spesso in un limbo giuridico e normativo che non permette loro di pianificare un futuro. Molti esponenti politici dei paesi più ricchi e sviluppati sostengono con frequenza l’impossibilità di far fronte a flussi migratori anche di entità ridotta, spesso indicando i rifugiati come capri espiatori delle difficoltà del paese.

Su un fronte opposto molti esperti legali e osservatori segnalano una certa inadeguatezza della Convenzione a rispondere alle esigenze attuali, visto che le ragioni delle migrazioni sono cambiate molto negli ultimi 75 anni. In particolare la Convenzione non fa alcun riferimento ai cosiddetti migranti climatici, ossia costretti a spostarsi per circostanze ambientali. Le richieste di una riforma in questo senso si scontrano con le difficoltà del contesto politico internazionale e con i rischi che un cambiamento nelle norme possa intaccare anche le garanzie già definite in passato.

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