Per la Corte costituzionale anche i detenuti al 41-bis hanno diritto a quattro ore d’aria
Finora il limite previsto per il cosiddetto “carcere duro” era di due ore al giorno

Martedì la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il limite di due ore d’aria al giorno previsto per i detenuti con il regime carcerario del 41-bis, il cosiddetto “carcere duro”: secondo la Corte i detenuti del 41-bis hanno diritto a quattro ore d’aria, come tutti gli altri detenuti, fatte salve alcune eccezioni (l’ora “d’aria” è il tempo che i detenuti possono trascorrere fuori dalle loro celle).
Quando una sentenza della Corte costituzionale dichiara una norma illegittima, questa non può più essere applicata dal giorno dopo la pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta ufficiale, la fonte di tutte le norme e le leggi italiane. La Corte ha stabilito che le singole carceri o i magistrati di sorveglianza, quelli che si disciplinano le vite dei detenuti in carcere, possono valutare di ripristinare il limite di due ore se ci sono giustificati motivi per farlo o per i detenuti sottoposti per qualche ragione a una sorveglianza particolare.
La Corte ha detto che ampliare il numero di ore all’aperto concesso ai detenuti al 41-bis contribuisce a rendere la loro detenzione «più rispondente al senso di umanità», e più conforme alle raccomandazioni espresse di recente su questo tema dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, un organo del Consiglio d’Europa.
Il regime carcerario del 41-bis è anche noto come “carcere duro” proprio per le moltissime limitazioni e restrizioni che prevede per i detenuti: è previsto per reati associativi come terrorismo e mafia (anche se negli anni è stato ampliato anche ad altri), e per questo è pensato per sottoporre il detenuto a un estremo isolamento e per interrompere i suoi legami con l’esterno e con la sua comunità criminale all’esterno. Anche il limite di due ore d’aria aveva questo obiettivo.
I giudici della Corte costituzionale hanno detto che la rimozione del limite di due ore all’aperto deve comunque essere bilanciata con queste esigenze, e hanno scritto quindi che il detenuto deve comunque fruire delle ore d’aria con un gruppo di persone molto ristretto, non superiore a quattro. Per la Corte il gruppo deve essere anche «opportunamente selezionato dall’amministrazione penitenziaria».
Il caso che ha portato a questa sentenza della Corte costituzionale è nato dal ricorso di un detenuto del carcere di Bancali, frazione di Sassari: è una delle carceri italiane in cui viene applicato il regime del 41-bis.
Non è un carcere qualunque: lì è detenuto l’anarchico Alfredo Cospito ed era nata la protesta dello stesso Cospito proprio contro le restrizioni previste dal 41-bis. La sua protesta era consistita in un lungo sciopero della fame, durato mesi, che aveva attirato l’attenzione di tutto il paese e suscitato dibattiti sulla legittimità del 41-bis e sulla sua conformità al rispetto dei diritti umani delle persone detenute (ne avevamo parlato qui).
Nel caso specifico, un detenuto del carcere di Bancali aveva fatto ricorso al tribunale di sorveglianza di Sassari contro il limite di due ore previsto dal regime carcerario a cui è sottoposto, e il tribunale aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale sul punto: aveva cioè chiesto di esprimersi alla Corte costituzionale, che tra le altre cose si occupa di valutare la conformità delle leggi italiane ai principi della Costituzione.
Nel caso che ha portato alla sentenza della Corte era coinvolto anche il governo tramite l’Avvocatura di Stato, l’organo che rappresenta e difende lo Stato e le pubbliche amministrazioni italiane: l’Avvocatura difendeva il limite di due ore previsto dalla legge e chiedeva che restasse in vigore.
– Leggi anche: Come si vive al 41-bis