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  • Giovedì 19 agosto 2021

Cos’è la sharia, spiegato bene

Quella che viene definita "legge islamica" è in realtà un insieme di concetti che si desumono dai testi sacri: è la loro applicazione, e non i concetti da soli, a fare la differenza

di Luca Misculin

(Annice Lyn/Getty Images)
(Annice Lyn/Getty Images)
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A causa della riconquista dell’Afghanistan da parte dei talebani, gruppo radicale di fondamentalisti islamici, negli ultimi giorni si è parlato e discusso di sharia, che con una definizione un po’ approssimativa viene spesso definita come “legge islamica”. Di sharia ha parlato più volte anche il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, nella prima conferenza stampa ufficiale dopo la presa di Kabul: rispondendo alle domande dei giornalisti, Mujahid ha spiegato che alcune norme che verranno adottate dal nuovo governo talebano prenderanno come riferimento la sharia.

Molti hanno reagito in maniera allarmata alle parole di Mujahid, anche se a far preoccupare non dovrebbe essere stato tanto il riferimento alla sharia in sé, quanto piuttosto il modo autoritario e repressivo con cui i talebani governarono fra il 1996 e il 2001, imponendo estese limitazioni alle libertà individuali. Tutti i fedeli musulmani praticanti, infatti, si dicono seguaci della sharia: e non potrebbe essere altrimenti.

La parola sharia in arabo significa sentiero, retta via, e nella religione musulmana indica un insieme di concetti astratti che si desumono dai principali testi sacri. La sharia quindi non è un testo scritto, bensì, come ha scritto qualche anno fa l’esperta di studi islamici Asma Afsaruddin, «una serie di principi etici e morali ad ampio raggio», che per il fedele musulmano sono perfetti e immutabili. Da soli però non bastano per indicare la retta via, dato che molto spesso non riguardano casi specifici: a tradurre la sharia in leggi scritte e particolari (i fiqh) sono i fuqaha, i giuristi.

Secondo i fedeli musulmani, dato che i fiqh sono prodotti dall’uomo, diversamente dalla sharia hanno una natura fallibile e modificabile: sono quindi aperti a interpretazioni diverse, talvolta anche contraddittorie. È uno dei tanti aspetti “orizzontali” dell’Islam, una religione in cui di fatto non esiste un’autorità centrale ritenuta diretta espressione di Dio, come nel caso del Papa per i cristiani cattolici; né un clero selezionato con metodi simili in tutto il mondo, come accade con l’ebraismo (assieme all’Islam, cristianesimo ed ebraismo condividono la credenza in un unico Dio e nella sacralità della figura di Abramo).

Tutte le principali scuole di interpretazione della sharia concordano però nel selezionare le due fonti primarie da cui dev’essere dedotta: il Corano, cioè il libro delle rivelazioni che il profeta Maometto avrebbe ricevuto da Dio nel Settimo secolo d.C., e la sunna, cioè le azioni che Maometto e i suoi primi seguaci avrebbero compiuto mentre erano in vita. La sunna è rappresentata dagli hadith, cioè versi che contengono la vita di Maometto, tramandati prima oralmente e poi successivamente messi per iscritto.

Le altre due fonti sono motivo di discussione fra le varie dottrine dell’Islam: sono l’ijma, cioè il consenso dei giuristi (non riconosciuto per esempio dalla dottrina sciita), e il qyias, cioè il ragionamento deduttivo che porta a prendere una decisione su un caso simile previsto dalle fonti primarie.

Dato che le fonti non sono moltissime, il corpus della sharia è per forza di cose piuttosto limitato. Peraltro «solo il 3 per cento dei versetti [del Corano] presenta un vero e proprio contenuto giuridico», ha fatto notare lo studioso di diritto ecclesiastico Nicola Fiorita: «molte di queste norme disciplinano settori specifici, specie il diritto di famiglia e le successioni, o sono accompagnate da prescrizioni di carattere religioso».

I contenuti della sharia si dividono in due macrocategorie: quelli che regolano il rapporto fra l’uomo e Dio (ibadat) e quelli che regolano i rapporti fra gli uomini (muamalat). Fra i primi ci sono i cosiddetti cinque pilastri dell’Islam, che hanno a che fare con la fede e la preghiera: la professione della propria fede, la preghiera, l’elemosina, il digiuno nel mese sacro di Ramadan e il pellegrinaggio alla Mecca, cioè la città in Arabia Saudita in cui si ritiene sia nato Maometto.

Fra i muamalat ci sono invece le norme da tenere nei confronti delle altre persone e delle cose: per esempio l’indicazione che uomini e donne hanno pari dignità davanti a Dio (che proviene da un versetto del Corano), o ancora le norme che «impongono ai fedeli di essere giusti nei loro affari, di astenersi dalle bugie, di promuovere sempre le cose giuste e rifiutare quelle sbagliate», sintetizza la studiosa Asma Afsaruddin. Alcuni muamalat possono essere molto specifici: come per esempio l’indicazione di non mangiare la carne di suino, che si trova in quattro capitoli del Corano. Molti altri invece hanno bisogno di essere interpretati per assumere un significato concreto nella vita delle persone.

Il divieto di consumare alcool che tradizionalmente viene associato all’Islam deriva da un hadith in cui Maometto vieta di consumare sostanze «intossicanti». La maggioranza delle scuole di pensiero dei giuristi musulmani della dottrina sunnita, uno dei due rami principali dell’Islam oltre a quella sciita, ritiene che il termine usato per definire le sostanze «intossicanti», khamr, si riferisca alle sostanze prodotte con l’uva e a quelle prodotte col dattero, due frutti noti per la loro fermentazione: quindi per estensione ha vietato tutte le bevande alcoliche.

Ma alcuni giuristi della scuola di pensiero hanafi, la più popolare dell’Islam sunnita, pensano invece che siano khamr soltanto le bevande alcoliche che derivano dall’uva e dal dattero, e che quindi sia permesso bere per esempio del liquore ai mirtilli oppure la birra, che si produce con l’orzo.

– Leggi anche: Perché parliamo di sunniti e sciiti

Fra le varie scuole di pensiero esistono anche divergenze molto più complesse, per esempio su alcuni crimini che i giuristi musulmani chiamano hudud. Fra questi ci sono anche i rapporti sessuali fuori del matrimonio, l’adulterio o certi tipi di rapina.

Un verso del Corano prescrive che chi abbia rapporti sessuali prima del matrimonio (zina) debba ricevere 100 frustate. Col tempo però i giuristi più moderati dell’Islam hanno trovato delle scappatoie per non frustare davvero le persone che fanno sesso prima del matrimonio: per esempio spiegando che quel versetto non va interpretato letteralmente ma in maniera allegorica, oppure fissando parametri molto stringenti per identificare uno zina, che rendono praticamente impossibile eseguirne la punizione prescritta.

Diversi esperti di studi islamici ricordano che nei cinque secoli in cui l’attuale Istanbul rimase sotto il dominio dell’Impero Ottomano, la cui Costituzione in alcune parti citava la sharia, soltanto una donna, nel 1680, fu condannata a morte per adulterio e uccisa con la punizione prescritta esplicitamente in un hadith, cioè la lapidazione.

Come in ogni religione, soltanto le frange più estreme interpretano i testi e le norme religiose alla lettera: è per questo motivo che negli ultimi decenni, in cui gruppi che praticano un’interpretazione molto radicale dell’Islam hanno raggiunto il potere in vari paesi al mondo, in posti come l’Arabia Saudita, nelle zone controllate dal gruppo terroristico Boko Haram in Nigeria e nella regione Aceh dell’Indonesia si contano molte più lapidazioni di quante siano note nella storia dell’Impero Ottomano. Viceversa alcuni principi della sharia, soprattutto sul diritto familiare, hanno trovato spazio nelle Costituzioni dell’India e dei paesi del Nord Africa senza particolari contrasti con le norme del diritto civile e penale, spesso redatte sulla base di quelle occidentali.

In molti casi i gruppi radicali si sono semplicemente serviti della dottrina conservatrice per legittimarsi come promotori dei valori tradizionali: meccanismi simili, anche se in contesti molto diversi, si osservano in Europa, in cui i partiti politici di estrema destra auspicano spesso la riscoperta delle radici cristiane dei popoli europei, dove però per cristiane intendono un’interpretazione radicale e retrograda della dottrina cattolica.

Anche nel caso dei talebani l’applicazione della sharia si è spesso mischiata con altre cose. Nel suo libro sui talebani, Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia, lo storico pakistano Ahmed Rashid ricorda che per il popolo pashtun, cioè l’etnia di cui fa parte la stragrande maggioranza dei talebani, «i confini fra le leggi tribali pashtun e la sharia sono sempre stati molto labili». Durante i primi tempi della loro espansione in altre zone dell’Afghanistan, i talebani erano determinati a imporre un misto di sharia e leggi tribali pashtun, fatto che «venne interpretato come un tentativo di imporre le leggi pashtun di Kandahar», cioè della zona di provenienza di moltissimi talebani, «su tutto il paese»; e non come un tentativo di imporre la sharia.

Per tutto questo molte dichiarazioni del portavoce dei talebani durante la conferenza stampa di martedì, tra cui quelle sulla sharia e sui diritti delle donne, sono assai difficili da giudicare, perché la loro interpretazione può essere molto ampia: citare la sharia non significa necessariamente annunciare l’imposizione del burqa, o il divieto delle donne di studiare e lavorare, come ha suggerito qualche commentatore nei giorni scorsi. Il punto sarà capire come i talebani decideranno di applicarla, con che livello di integralismo, e capire se le aperture mostrate finora siano qualcosa di reale o solo un tentativo temporaneo di mostrare una faccia più presentabile al mondo, per ottenere legittimità ed evitare l’isolamento internazionale.