Cosa dice l’ordinanza sulle mascherine in Lombardia

È obbligatorio indossarle ogni volta che si esce, ma la regione dice che vanno bene anche foulard e sciarpe

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Due donne passeggiano indossando mascherine nel parco Solari, a Milano, il 2 Aprile 2020 (Ansa/Matteo Corner)

Sabato è stata approvata dalla regione Lombardia una nuova ordinanza che obbliga tutti i cittadini a uscire con la mascherina o «qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca», per limitare la diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2): è una delle restrizioni più severe introdotte da un governo regionale fino a questo momento (il ministero della Sanità non sembra intenzionato a emanare una misura simile, per ora).

L’ordinanza estende inoltre fino al 13 aprile le misure già in vigore introdotte con l’ordinanza del 21 marzo e obbliga gli esercizi commerciali aperti a fornire ai clienti guanti monouso e «soluzioni idroalcoliche per le mani». Resta consentito, secondo l’ordinanza, svolgere attività sportive nelle immediate vicinanze della propria abitazione («a distanza non superiore di 200 metri»). Qui si può leggere il testo integrale dell’ordinanza.

Nel caso in cui non si disponga di dispositivi di sicurezza come mascherine chirurgiche o dotate di filtro FFP2 o FFP3, la regione Lombardia specifica che è consentito proteggersi anche «attraverso semplici foulard e sciarpe». In sostanza, qualsiasi indumento in grado di coprire naso e bocca è considerato valido.

Tra le misure previste per le attività commerciali, l’ordinanza prevede la possibilità di vendere prodotti di cartoleria come penne e quaderni nei negozi già aperti previsti dal decreto del presidente del Consiglio dell’11 marzo scorso, come i supermercati e i negozi di alimentari, e di piante, ma solo tramite consegna a domicilio.

Inoltre, l’ordinanza «raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso». Nel caso in cui tale temperatura risulti superiore o uguale a 37,5°C, al cliente deve essere vietato l’accesso.

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