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  • Domenica 23 febbraio 2020

Cosa c’è nel decreto del governo sul nuovo coronavirus

Contiene soprattutto le misure per l'isolamento dei comuni dove si è sviluppato il contagio, e maggiori poteri ad alcuni ministri

(ANSA/PALAZZO CHIGI)
(ANSA/PALAZZO CHIGI)

Sabato sera il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge per prendere alcune misure di contenimento del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), di cui in Italia si sono registrati circa un’ottantina di casi.

Il decreto prevede soprattutto l’isolamento per 11 comuni, dieci in Lombardia e uno in Veneto: alle circa 50mila persone che ci vivono «non sarà consentito l’ingresso e l’allontanamento», ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L’isolamento sarà controllato dalle forze dell’ordine locali, con cui si potranno concordare eventuali deroghe. I comuni interessati in Lombardia sono Codogno – dove vive la prima persona a cui è stato diagnosticato il coronavirus in Italia – Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano. L’unico comune veneto interessato è Vo’ Euganeo, il paese in provincia di Padova dove abitava l’uomo di 78 anni morto venerdì sera.

Il decreto dà anche maggiori poteri ai ministri competenti per bloccare alcuni eventi nelle zone vicine ai focolai. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha deciso di rinviare tutte le manifestazioni sportive previste per oggi in Lombardia e Veneto, fra cui anche alcune partite di Serie A (Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo).

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Il testo consiglia anche la «sorveglianza attiva» – cioè il sottoporsi a controlli periodici – per chi ha avuto contatti stretti con le persone contagiate, in modo da individuare più rapidamente eventuali nuovi casi.

Il comunicato stampa con cui il governo ha annunciato il decreto contiene inoltre diverse altre misure per i comuni isolati, fra cui la sospensione di ogni evento pubblico e la chiusura delle scuole:

Il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all’area interessata; la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato; la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione; la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei; la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità..

L’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale; la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale; la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.