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  • Mercoledì 14 agosto 2019

La nave Open Arms può entrare in Italia

Lo ha deciso il TAR del Lazio superando di fatto il cosiddetto "decreto sicurezza bis", Salvini ha detto che farà ricorso al Consiglio di Stato

(ANSA/CESARE ABBATE)
(ANSA/CESARE ABBATE)

Il TAR del Lazio ha sospeso il divieto di ingresso emesso dal governo italiano contro la nave della ong spagnola Open Arms, da più di dieci giorni al largo delle acque italiane con circa 150 persone a bordo. Open Arms ha fatto sapere ad ANSA che ora si dirigerà «verso il porto sicuro più vicino», cioè probabilmente quello di Lampedusa. Matteo Salvini, leader della Lega e ministro dell’Interno, ha detto che farà ricorso la Consiglio di Stato contro la decisione del TAR.

Nelle motivazioni, il Tribunale sostiene che almeno una delle operazioni di soccorso effettuate da Open Arms sia stata legittima, e che a bordo «sicuramente sussiste, alla luce della documentazione prodotta (medical report, relazione psicologica, dichiarazione capo missione), la prospettata situazione di eccezionale gravità ed urgenza», che rende necessario l’ingresso di Open Arms nelle acque italiane (e quindi implicitamente lo sbarco). Il TAR ha quindi emesso una misura provvisoria che annulla gli effetti del divieto emesso dal governo.

È una decisione senza precedenti. Da settimane diversi esperti di immigrazione avevano ipotizzato che il cosiddetto “decreto sicurezza bis” – che dà il potere al governo di vietare l’ingresso a qualsiasi nave per generici motivi di sicurezza – potesse violare diverse leggi italiane e trattati internazionali in fatto di soccorso in mare e protezione dei richiedenti asilo. La situazione in cui versa Open Arms è piuttosto comune, e sulla base delle motivazioni fornite dal TAR è plausibile immaginare che altre ong bloccate dal governo potrebbero fare ricorso, con buone speranze di vincerlo. «Siamo molto soddisfatti della risposta del Tar del Lazio, ci sembra importantissimo, non solo per noi, ma per il soccorso in mare e per la sicurezza delle persone che rischiano di morire nel Mediterraneo. Le Convenzioni internazionali ci danno ragione», ha detto a Internazionale la portavoce di Open Arms Veronica Alfonsi.

A meno di dieci giorni dall’approvazione definitiva del cosiddetto “decreto sicurezza bis”, è successo quello che avevano ipotizzato diversi esperti di diritto e immigrazione. In passato Salvini era riuscito a “chiudere i porti” con pressioni informali alle varie autorità: ora che la legge che lui stesso ha promosso lo obbliga a motivare e mettere per iscritto ogni divieto, per chi lo contesta è più semplice passare per i tribunali. Nel caso di Open Arms, fra l’altro, passare dal TAR era la scelta più logica, dato che la sanzione previste per chi viola il divieto di ingresso è di tipo amministrativo (il TAR del Lazio è il tribunale amministrativo regionale competente per le questioni che riguardano lo stato).

Matteo Salvini, mercoledì sera, ha detto di voler fare ricorso al Consiglio di Stato (il massimo tribunale amministrativo italiano) contro la decisione del TAR e ha detto di essere “pronto” a firmare un altro provvedimento per impedire l’accesso della Open Arms, senza spiegare con che fondamento potrebbe farlo. Salvini ha anche detto che la Open Arms «ha fatto sistematica raccolta di persone con l’obiettivo politico di portarle in Italia».

Perché il “decreto sicurezza bis” è così problematico
La norma più controversa del cosiddetto “decreto sicurezza bis” è l’articolo 1, secondo cui il ministro dell’Interno «può limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica». Ma il soccorso in mare in caso di pericolo e il diritto di asilo sono però regolati da numerose convenzioni che non possono essere superate con una legge nazionale, che peraltro cita generici “motivi di ordine e sicurezza pubblica”.

Un primo problema era stato individuato già dal Servizio Studi della Camera, secondo cui«andrebbe chiarito come trovi applicazione la disposizione in caso di mancata individuazione in termini univoci del “porto sicuro” di sbarco». Quello di “porto sicuro” è un concetto molto diffuso nelle norme internazionali: esiste nella cosiddetta convenzione di Amburgo del 1979 e in altre altre norme sul soccorso marittimo, che prevedono che gli sbarchi di persone soccorse in mare debbano avvenire nel primo “porto sicuro” sia per prossimità geografica a dove è avvenuto il salvataggio sia dal punto di vista del rispetto dei diritti umani. Per quasi tutte le navi che soccorrono migranti nel Mediterraneo centrale, cioè nei pressi della Libia, il primo porto sicuro è sicuramente l’Italia.

Il “decreto sicurezza bis” ignora completamente questo aspetto, concentrandosi sulla condizione di irregolarità dei migranti che entrano nelle acque italiane a bordo delle navi delle ong. Qui subentra un altro punto problematico del decreto: dato che tutte le persone soccorse intendono chiedere asilo in Italia – legittimamente, dato che il diritto internazionale prevede che chiunque possa farlo – non vanno trattati come migranti qualsiasi ma come richiedenti asilo.

Il respingimento dei richiedenti asilo è vietato da numerose norme del diritto internazionale: su tutte la convenzione di Ginevra del 1951, all’articolo 33, e dall’articolo 4 del Protocollo 4 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (“Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate”). Ciascuna richiesta d’asilo va esaminata singolarmente e da un’autorità giudiziaria: per questa ragione allontanare una nave piena di richiedenti asilo equivarrebbe a un respingimento illegale.