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  • Venerdì 5 ottobre 2018

Cosa c’è nel decreto del governo sui migranti

Mattarella lo ha firmato ieri, contiene soprattutto una stretta sulla protezione umanitaria, che potrebbe far aumentare sensibilmente i migranti irregolari

(ANSA/GUIDELLI)
(ANSA/GUIDELLI)

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il cosiddetto decreto legge Salvini sui migranti, che modifica diversi aspetti del sistema italiano di accoglienza e integrazione. Il decreto (PDF) è stato molto contestato dalle associazioni che si occupano di migranti e rifugiati; in maniera piuttosto irrituale, anche il presidente della Repubblica firmando il decreto ha ricordato che le misure previste devono essere applicate nei limiti dell’articolo 10 della Costituzione, cioè quello che protegge i cittadini stranieri. Il decreto dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, ma circolano già diversi dubbi sulla sua costituzionalità.

La norma che quasi certamente produrrà maggiori conseguenze è contenuta nell’articolo 1 del decreto. È una severa stretta sulla protezione umanitaria, una forma di protezione di un cittadino straniero in difficoltà per “seri motivi” che esiste in venti paesi su 28 dell’Unione Europea (e non solamente in Slovacchia, come ha sostenuto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa di presentazione del decreto).

Con il nuovo decreto, la protezione umanitaria viene sostituita con una protezione limitata ai “casi speciali”, come i richiedenti asilo gravemente malati o vittime di maltrattamenti domestici. Salvini e la destra radicale sostenevano da tempo che la protezione umanitaria fosse un espediente usato dallo Stato per accogliere persone che non hanno diritto a una protezione internazionale, che invece ha criteri di applicazione più stringenti. Da diversi anni, la protezione umanitaria è la forma di protezione maggiormente garantita dalle autorità italiane: nel 2017, su 81.527 casi arrivati a giudizio, si è deciso di garantirla a 20.166 persone, il 25 per cento del totale.

Sostenere che le persone che ottengono protezione umanitaria non meritino di essere accolte è opinabile, secondo molti. Gli esperti di immigrazione fanno notare che le categorie della protezione internazionale previste dall’ordinamento italiano – asilo vero e proprio e protezione sussidiaria – sono antiquate e non sempre si adattano ai casi di stranieri che arrivano in Italia e che ai loro occhi meritano di essere accolti e protetti: per esempio chi scappa da un paese poverissimo dove soffre la fame, oppure chi è stato vittima di gravi violenze durante il tragitto per arrivare in Italia.

Uno studio di Matteo Villa dell’ISPI, inoltre, mostra che abolire la protezione umanitaria porterà soprattutto all’aumento del numero di stranieri irregolari nel territorio italiano, dato che le autorità locali non hanno né le risorse né gli strumenti legislativi per rimpatriare chi fino a oggi ne avrebbe diritto, e che arriverà in Italia nei prossimi due anni. Villa stima che proprio a causa dell’abolizione della protezione umanitaria entro il 2020 avremo in tutto 60mila nuovi migranti irregolari in Italia.

Un’altra misura importante – e ugualmente contestata – riguarda l’espulsione dei richiedenti asilo che hanno compiuto un reato, prevista all’articolo 10 del decreto. Una prima versione del decreto prevedeva che in caso di denuncia un richiedente asilo potesse essere automaticamente accompagnato alla frontiera dalle autorità italiane. Nella versione finale la misura è stata ammorbidita, ma secondo alcuni presenta ancora dei problemi di costituzionalità. In sintesi, prevede che il richiedente asilo che subisce una condanna in primo grado venga convocato dalla commissione territoriale che gestisce la sua pratica e riceva una risposta immediata alla sua richiesta. Nel caso pressoché ovvio che venga allontanato per ragioni di ordine pubblico, le autorità devono espellere il richiedente asilo senza aspettare gli altri gradi di giudizio.

Il punto contestato è proprio questo: secondo l’articolo 27 della Costituzione, «l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva», e quindi l’espulsione dopo un solo grado di giudizio potrebbe essere illegittima.

Un’altra misura importante è il depotenziamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), cioè il circuito di accoglienza secondaria a cui fino ad oggi accedevano i richiedenti asilo. Lo SPRAR è considerato un modello di accoglienza virtuoso – i centri sono più piccoli della media e chi se ne occupa ha diversi doveri nei confronti degli ospiti – e per questa ragione i governi di centrosinistra hanno cercato più volte di potenziarlo. Col decreto Salvini potrà accedere agli SPRAR solo chi ottiene una protezione internazionale, e non chi è in attesa di una risposta: quindi, verosimilmente, persone che hanno già vissuto in Italia per due-tre anni senza che nel frattempo abbiano seguito un adeguato percorso di integrazione (i centri di accoglienza normali e straordinari non sono obbligati a garantirli). In sostanza, lo SPRAR diventerà un sistema rivolto a poche persone e poco utile per fare integrazione.

Infine, l’articolo 2 del decreto allunga il periodo in cui un cittadino straniero può essere trattenuto nei Centri di permanenza per il rimpatrio: cioè gli ex CIE, dei centri chiusi spesso accusati di essere centri di detenzione in cui i migranti vivono in condizioni non dignitose. La legge attuale prevede che uno straniero possa essere trattenuto per 90 giorni, mentre col decreto diventeranno 180. Qualora non ci sia posto nei Centri di permanenza, gli stranieri potranno invece essere trattenuti negli “uffici di frontiera”, cioè probabilmente centri di detenzione nei principali porti e aeroporti italiani.