Affissioni per il Si e per il NO a Genova, 30 novembre 2016 (ANSA/LUCA ZENNARO)

Guida definitiva al referendum costituzionale

Punto per punto, spiegato facile, per chi vuole prepararsi un po' prima del voto di oggi

Affissioni per il Si e per il NO a Genova, 30 novembre 2016 (ANSA/LUCA ZENNARO)

Domenica 4 dicembre in Italia si vota per un referendum con cui gli elettori potranno decidere se approvare o respingere la riforma della Costituzione approvata dal Parlamento e proposta dal governo di Matteo Renzi. Non è previsto un quorum, quindi il risultato del referendum sarà valido indipendentemente da quante persone andranno a votare. Se la maggioranza voterà Sì, la riforma sarà approvata. Se la maggioranza voterà No, sarà respinta.

La Costituzione è stata modificata quindici volte. Le più recenti nel 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007 e nel 2012 (con l’inserimento del pareggio di bilancio). La riforma costituzionale in questione è una delle più elaborate che siano mai state proposte in Italia e modifica 47 articoli della seconda parte su 139 (qui la storia di come ci siamo arrivati). Abbiamo messo insieme una breve guida per capire che cosa cambierà con la riforma e su quali punti si discute di più. Il Post ha anche una pagina speciale sul referendum dove si possono trovare guide più estese e altre notizie, oppure questa guida in tre parti, più approfondita. Intanto, il testo del quesito:

referendum

“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario”
Nell’attuale Costituzione, Camera e Senato hanno uguali compiti e poteri: per esempio entrambe le camere votano la fiducia al governo e approvano le leggi. È il sistema che viene chiamato “bicameralismo paritario” o “bicameralismo perfetto”. La riforma prevede una riduzione delle competenze del Senato e un cambiamento nel metodo di elezione dei senatori. La riforma non elimina dunque il Senato, ma lo modifica.

“La riduzione delle competenze e i procedimenti legislativi”
La riforma, all’articolo 70, prevede una riduzione delle competenze del Senato che avrà come conseguenza principale la modifica del “bicameralismo paritario”, cioè la forma parlamentare in cui le due Camere hanno sostanzialmente uguali poteri e uguali funzioni. Il nuovo Senato non darà la fiducia al governo, che quindi per insediarsi e operare avrà bisogno soltanto del voto della Camera. Tra le altre competenze che rimarranno al Senato ci sono la partecipazione all’elezione di due giudici costituzionali, del presidente della Repubblica e dei membri laici del Consiglio superiore della magistratura.

La nuova Costituzione prevede diversi procedimenti legislativi, dovendo scindere le funzioni tra le due camere. Il procedimento bicamerale identico a quello vigente resta: non riguarderà più tutte le leggi, ma un numero limitato di ambiti come riforme costituzionali, disposizioni sulla tutela delle minoranze linguistiche, referendum, enti locali, «raccordo tra Stato, enti costitutivi della Repubblica e Unione Europea», valutazione delle «politiche pubbliche», verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato, tra le altre. In caso di “leggi miste”, cioè che contengono parti a cui si applica la competenza del Senato, la riforma lascia il compito di decidere a un accordo tra i presidenti di Camera e Senato. Questa, in futuro, potrebbe essere una fonte di conflitti. Tra le leggi “miste” ce ne sono alcune molto importanti, come la legge elettorale per la Camera, che al suo interno contiene disposizioni per la tutela delle minoranze linguistiche, una competenza che appartiene anche al Senato. La stessa cosa vale per le leggi cosiddette “milleproroghe”, che nel loro contenuto abbracciano materie che andrebbero affrontate con procedure diverse.

Ci saranno poi: un procedimento legislativo “partecipato” in cui alla Camera spetterà l’ultima parola ma sul quale il Senato potrà chiedere di intervenire (il Senato avrà 10 giorni di tempo per chiedere di riesaminare il testo, 30 giorni per proporre le modifiche su cui la Camera dovrà tornare per l’approvazione definitiva e per cui non è previsto però un termine temporale); un procedimento su cui la Camera avrà l’ultima parola con un intervento però necessario del Senato; un procedimento che attribuisce al Senato la possibilità di chiedere a maggioranza assoluta alla Camera di procedere all’esame di un disegno di legge: in questo caso la Camera dovrà pronunciarsi entro sei mesi.

“Rapidità delle leggi”
I sostenitori del “Sì” dicono che l’attuale sistema parlamentare è un ostacolo al buon governo del paese, per la difficoltà di fare leggi e per i tempi lunghi dei vari passaggi legislativi, mentre quello nuovo risolverebbe questi problemi. In realtà, oggi è difficile fare previsioni su questo tema. In ogni caso, sembra probabile che i tempi di approvazione delle leggi non cambieranno in maniera particolarmente sensibile. Negli ultimi anni, infatti, il problema delle navette (i provvedimenti che vengono continuamente rinviati tra Camera e Senato) si è considerevolmente attenuato: ma è successo anche perché i governi hanno usato, secondo molti abusandone, lo strumento della decretazione d’urgenza proprio per evitare l’allungamento dei tempi di approvazione in Parlamento.

Il numero delle leggi approvate nel corso della XVI legislatura, in carica dall’aprile 2008 al marzo 2013 (quarto governo Berlusconi e governo Monti) sono state 391 in tutto (la quantità di produzione legislativa del Parlamento italiano è in linea con quella di altri paesi e, in qualche caso, anche superiore). Di queste 391 leggi, 301 sono state approvate senza passaggi multipli tra Camera e Senato e 90 approvate con navette. Nelle ultime tre legislature, la seconda lettura al Senato di un disegno di legge (quella che sarà eliminata con la riforma) ha richiesto per i ddl di origine governativa in media 52, 38 e 67 giorni: non molti di più dei 40 che, con la riforma, il Senato si potrà prendere per esaminare una legge già approvata dalla Camera e suggerire eventuali modifiche. Va poi precisato che la tempistica non dà conto dei motivi per cui alcune leggi impiegano più o meno tempo: i dati mostrano come di fronte a una chiara volontà politica e a solide maggioranze parlamentari finora è stato possibile approvare leggi in tempi rapidi (qui altri dati su quantità e tempi).

“La riduzione del numero dei parlamentari”
I parlamentari sono deputati e senatori. Attualmente i deputati sono 630 e i senatori 315. La riforma interviene sui senatori. Il nuovo Senato sarà composto da 100 senatori (ma in certe circostanze potrebbe averne qualcuno di più): 74 consiglieri regionali, 21 sindaci e altri 5 saranno di nomina presidenziale. I senatori nominati dal presidente della Repubblica non saranno più senatori a vita come oggi, ma resteranno in carica per sette anni e non potranno essere nominati una seconda volta. Alla fine del mandato, gli ex presidenti della Repubblica diventeranno invece senatori a vita. Il numero totale dei senatori, quindi, potrà essere in certi momenti superiore a 100.

“Come saranno eletti”
I nuovi senatori avranno in sostanza un doppio incarico: non saranno più eletti direttamente, come avviene oggi, ma indirettamente, poiché saranno scelti dai consigli regionali tra i consiglieri regionali e tra i sindaci della regione. Ogni regione eleggerà i senatori in proporzione alla sua popolazione, ma nessuna regione ne potrà eleggere meno di due (la regione più popolosa, la Lombardia, ne eleggerà in tutto 14; la Valle d’Aosta avrà un senatore ogni 63 mila abitanti e la Liguria uno ogni 792 mila, per fare qualche esempio). Le province autonome di Trento e Bolzano eleggeranno due senatori a testa (un sindaco e un consigliere provinciale ciascuna). Le modalità esatte con cui i consigli regionali sceglieranno i senatori dovranno essere stabilite con una legge ordinaria ancora da definirsi. Durante una diretta su Facebook del 29 novembre, il presidente del Consiglio ha mostrato il fac simile di una nuova scheda elettorale per l’elezione diretta dei senatori. La scheda elettorale però non esiste, dato che non c’è ancora la legge. In ogni caso la riforma costringe il Parlamento ad approvarla e Renzi si è impegnato politicamente ad approvare una legge che permetta agli elettori di scegliere chi mandare in Senato.

La durata del mandato come senatori coincide con quella delle istituzioni territoriali dalle quali sono stati eletti, per esempio dai consigli regionali, che hanno scadenze differenti tra loro (nel 2015 ci sono state le elezioni in Campania, Veneto, Puglia e altre regioni; nel 2014 in Sardegna, Piemonte, Emilia Romagna e Calabria; nel 2013 in Lombardia, Lazio, Molise e in data diversa in Basilicata; nel 2012 in Sicilia). I sindaci-senatori, quindi, rimarranno in Senato fino a che saranno in carica come sindaci; i consiglieri regionali rimarranno in carica fino allo scioglimento del consiglio regionale. La composizione del nuovo Senato non sarà dunque fissa, ma sarà rinnovato in tempi diversi.

“Indennità e immunità”
I nuovi senatori non percepiranno l’indennità, cioè lo stipendio, ma avranno diritto alle spese per sostenere il soggiorno a Roma e quelle per l’esercizio del mandato. A meno di future modifiche, si parla di circa 6.500 euro al mese. I senatori potranno essere indagati, processati e condannati, come gli attuali senatori, ma per intercettarli o arrestarli la magistratura dovrà prima ottenere il consenso del Senato, come gli attuali senatori. Questa forma di “immunità” – che non è la vera “immunità parlamentare”, abolita molti anni fa – sarà valida solo per le cose fatte nell’esercizio delle proprie funzioni parlamentari e non invece per quelle in qualità di consiglieri regionali o di sindaci.

“Il contenimento dei costi del funzionamento delle istituzioni”
La riduzione nel numero di senatori e altre disposizioni contenute nella riforma dovrebbero portare a una riduzione di spesa, che però al momento è difficile calcolare. La ministra per le Riforme costituzionali Maria Elena Boschi e Matteo Renzi hanno parlato in diverse occasioni di 500 milioni di euro risparmiati ogni anno: questa cifra verrebbe in gran parte – circa 300 milioni di euro – dall’abolizione delle province; tra i 60 e gli 80 milioni arriverebbero dalla riforma del Senato; altri 20 circa dovrebbero essere frutto dell’abolizione del CNEL, e altri 20 dalla riduzione degli stipendi dei consiglieri regionali.

I risparmi dovuti all’abolizione delle province sono però già stati conteggiati negli scorsi anni: le province, infatti, sono già state svuotate di gran parte dei loro costi e la riforma si limiterà ad abolirle anche formalmente. Attualmente la spesa complessiva per il funzionamento delle due camere ammonta a 1,4 miliardi di euro e la spesa pubblica complessivamente si aggira tra i 700 e gli 800 miliardi di euro. Il CNEL costava in passato circa 20 milioni di euro l’anno, ma successive riforme hanno ridotto i suoi costi. Attualmente si calcola che la sua definitiva abolizione porterà a un risparmio di circa 5-10 milioni di euro l’anno, a seconda delle stime.

“La soppressione del CNEL”
La riforma prevede l’abolizione del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), un organo previsto dalla Costituzione (all’articolo 99) e che dovrebbe funzionare da organo consultivo su materie economiche per il Parlamento. Originariamente il CNEL aveva 112 membri, di cui 99 in rappresentanza di sindacati dei lavoratori e associazioni di imprenditori, ai quali si aggiungevano 12 esperti del mondo accademico e un presidente. La Costituzione assegna al CNEL la facoltà di promuovere disegni di legge, funzione però che non è mai stata usata nella storia dell’ente. L’idea originale dei costituenti era creare un organo che fungesse da collegamento tra mondo dell’impresa e del lavoro e istituzioni parlamentari.

Di fatto nel corso della sua storia il CNEL ha offerto un contributo piuttosto ridotto allo sviluppo di leggi. Anche chi ha fatto campagna elettorale per il No è sostanzialmente d’accordo con questo punto della riforma.

“Revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”
La riforma del Titolo V della Costituzione, quello che regola il rapporto tra Stato centrale e autonomie locali, è una delle parti più importanti e complesse della riforma costituzionale e riguarderà soprattutto le regioni a statuto ordinario, mentre per quelle a statuto speciale le cose rimarranno sostanzialmente immutate. In estrema sintesi, se la riforma sarà approvata le regioni a statuto ordinario perderanno parte della loro autonomia, mentre quelle a statuto speciale resteranno in gran parte immuni dai cambiamenti. Questa parte della riforma fa anche parecchie altre cose e qui c’è una guida più estesa e completa.

Il Titolo V era già stato modificato con la riforma costituzionale del 2001, quando alle regioni fu garantita autonomia in campo finanziario (con cui poter decidere liberamente come spendere i loro soldi) e organizzativo (con cui poter decidere quanti consiglieri e quanti assessori avere e quanto pagarli). Nel 2001 venne previsto un elenco di materie su cui era competente esclusivamente lo stato e un elenco con la cosiddetta “potestà legislativa concorrente”, settori nei quali lo Stato si occupava della legge più generale e le Regioni solamente delle norme specifiche. Tutto ciò che non rientrava e non veniva nominato esplicitamente nei due elenchi era di competenza delle regioni. La complicata definizione e interpretazione di quegli elenchi ha portato a una forte conflittualità tra Stato e regioni su cui, dal 2001 ad oggi, la Corte Costituzionale è intervenuta più volte creando intorno alla definizione precisa degli ambiti di competenza una giurisprudenza.

Con la riforma costituzionale la potestà legislativa concorrente sarà eliminata e sostituita con un elenco con le competenze esclusive delle Regioni. I due elenchi di materie del 2001 (quello che indicava le materie esclusive dello Stato e quello che indicava le materie concorrenti) saranno dunque sostituiti con due nuovi elenchi: quello con le competenze esclusive dello Stato e quello con le competenze esclusive delle regioni. La speranza degli autori della riforma è che la nuova soluzione sia più chiara e precisa, così da causare meno conflitti davanti alla Corte Costituzionale. La scorsa settimana il governo ha interpretato la decisione della Corte Costituzionale di dichiarare illegittima una parte della riforma della pubblica amministrazione, la cosiddetta “riforma Madia”, proprio con l’ambiguità dell’attuale Titolo V della Costituzione. Secondo altri la questione è invece un po’ più complicata.

In alcune materie di esclusiva competenza dello stato centrale la riforma specifica che lo stato si dovrà occupare solo di “disposizioni generali e comuni” oppure “disposizioni di principio”, gli stessi termini che in precedenza venivano utilizzati per definire proprio il ruolo dello stato nelle materie a legislazione concorrente. Lo Stato avrà queste competenze “limitate” simili alla vecchia competenza concorrente su: salute, politiche sociali e per la sicurezza alimentare, istruzione, formazione professionale, forme associative dei Comuni, attività culturali e sul turismo, governo del territorio, sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. Per questa ragione, alcuni ritengono che la conflittualità tra stato e regioni non diminuirà in maniera sostanziale, visto che, tra le altre cose, alcune competenze concorrenti di fatto rimarranno in vigore.

Nella riforma sono anche contenute clausole che permettono allo stato centrale di occuparsi di questioni esclusivamente regionali, nel caso lo richieda la tutela dell’interesse nazionale (si chiama “clausola di supremazia”). Da questa clausola sono escluse le regioni a statuto speciale.

L’elezione del presidente della Repubblica
Se la riforma sarà approvata il presidente della Repubblica continuerà a essere eletto durante una seduta comune di entrambe le camere, ma visto che il Senato sarà composto da membri dei consigli regionali, all’elezione non parteciperanno i delegati delle regioni come avviene oggi. A eleggere il presidente della Repubblica, quindi, saranno i 630 deputati insieme con i 100 o più senatori.

Il cambiamento più significativo sarà la modifica del numero di voti necessari all’elezione. Di fatto oggi una coalizione o un partito con la maggioranza semplice alla Camera e al Senato (o con una maggioranza molto ampia alla Camera) può eleggere da sola il presidente della Repubblica. Per i primi tre scrutini, infatti, serve una maggioranza dei due terzi dei componenti, ma dal quarto in poi è sufficiente la maggioranza assoluta.

Se la riforma dovesse essere approvata non sarà più possibile eleggere il presidente da parte di una maggioranza assoluta ma non ampia. Per i primi tre scrutini, infatti, sarà necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti, dal quarto in poi sarà necessaria la maggioranza dei tre quinti e dal settimo in poi serviranno tre quinti dei presenti in aula (uscire, quindi, non conterà più come votare “No” come avviene oggi). Anche se di fatto l’elezione del presidente della Repubblica dovrà avvenire con larghe maggioranze, alcuni costituzionalisti (come Gustavo Zagrebelsky) hanno sottolineato come nel sistema previsto dalla riforma sarebbe possibile per poco meno di 300 parlamentari eleggere il presidente della Repubblica (si tratta del numero minimo di presenti per rendere valida una votazione). Se gli altri 400 non dovessero presentarsi in aula, dal settimo scrutinio basteranno i voti dei tre quinti dei parlamentari presenti: ma in qualche modo saranno gli assenti ad averlo reso possibile, e quindi sarà impossibile farlo senza il loro consenso.

Elezione della Corte Costituzionale
Con la riforma cambierà anche l’elezione della Corte Costituzionale: soprattutto nella forma, più che nella sostanza dei risultati. Oggi il Parlamento sceglie in seduta comune cinque giudici su 15. Altri cinque sono nominati dal presidente della Repubblica e i restanti dai rappresentati della magistratura ordinaria e amministrativa. Se la riforma sarà approvata, i membri che spettano al Parlamento non saranno più eletti in seduta comune, ma saranno scelti con votazioni separate, tre dalla Camera e due dal Senato. La scelta di questo cambiamento, ha spiegato il governo, è per evitare che, vista la sproporzione di membri tra le due camere (630 deputati e circa 100 senatori), la riforma desse tutto il potere di decidere i membri della Corte ai deputati e rendesse irrilevante il contributo dei senatori. I critici fanno però notare che si creerà una sproporzione tra le due camere: 630 deputati eleggeranno tre giudizi, 100 senatori nel eleggeranno due.

Le modifiche ai referendum e alle leggi di iniziativa popolare
L’attuale Costituzione prevede un solo referendum sulle leggi, quello abrogativo, che cioè chiede di cancellare leggi già approvate. Si basa su due parametri: raccolta di 500 mila firme e superamento del quorum per l’approvazione che è fissato al 50 per cento più uno degli aventi diritto. La riforma mantiene il limite delle 500 mila firme per la proposta di un referendum dando l’eventualità a chi ne raccoglie 800 mila di non doversi misurare con il quorum tradizionale ma con un quorum calcolato sulla base dei votanti alle elezioni politiche precedenti.

Infine, la riforma lascia aperta la possibilità di introdurre referendum propositivi, cioè per proporre nuove leggi. La riforma non li introduce, ma rinvia a una legge costituzionale e a nuove leggi ordinarie la loro possibile introduzione (insomma, non è sicuro che se ne farà qualcosa in tempi brevi).

Anche il sistema per proporre leggi di iniziativa popolare sarà modificato e i suoi dettagli decisi in un secondo momento. Oggi, per presentare una legge di iniziativa popolare bisogna raccogliere 50 mila firme. Con la riforma le firme da raccogliere saliranno a 150 mila, ma la nuova Costituzione specifica che i regolamenti parlamentari dovranno stabilire entro quanto tempo la proposta dovrà essere esaminata e votata dal Parlamento. Al momento, le leggi di iniziativa popolare di solito rimangono per anni in parlamento in attesa di essere discusse e molto raramente vengono approvate. Una delle poche leggi importanti di iniziativa popolare ad essere stata discussa e approvata fu la legge 184 del 1983 che riformò l’adozione per i minori e introdusse l’affido familiare.

Qual è il problema con l’Italicum (il “combinato disposto”)
Uno degli elementi più controversi della riforma è il risultato del famoso “combinato disposto“, ossia degli effetti combinati della riforma del Senato e della legge elettorale “Italicum” che, grazie al meccanismo del ballottaggio, assicura al partito che vince l’elezione una netta maggioranza alla Camera, indipendentemente da quanti consensi ha ottenuto al primo turno. Da qui vengono le richieste di modifiche alla legge elettorale da parte della minoranza del PD (che ha comunque votato la riforma nelle sue varie fasi), per accettare di votare sì al referendum.

Dell’Italicum serve sapere innanzitutto due cose. La prima: è una legge che, comunque vadano le elezioni, assicura una maggioranza assoluta dei seggi al partito che prende più voti. Se nessun partito riesce a ottenerla al primo turno – raggiungendo il 40 per cento più uno dei voti, dice la legge – si disputa un secondo turno tra i due partiti più votati. Chi vince ottiene 340 seggi alla Camera, cioè il 55 per cento del totale (o meglio: del totale dei 618 deputati eletti in Italia, visto che i 12 eletti all’estero non vengono conteggiati in questo calcolo). La seconda cosa da sapere è che per via del meccanismo dei cosiddetti “capilista bloccati” che hanno il diritto di presentarsi in più di un collegio circa metà del Parlamento non sarà eletto con le preferenze (cioè gli elettori non sceglieranno i parlamentari scrivendo il loro nome sulla scheda) ma in conseguenza delle scelte dei partiti.

L’Italicum è un sistema originale e probabilmente unico al mondo. La prima anomalia è che il ballottaggio è un sistema utilizzato di solito per scegliere tra due candidati, mentre è molto raramente utilizzato per scegliere tra due liste. La seconda è che l’Italicum è tecnicamente una legge proporzionale, in cui cioè i seggi vengono distribuiti in maniera “proporzionale” in base al numero di voti raccolti dai vari partiti: questo però dopo che al partito vincitore è garantito un premio di maggioranza, il 55 per cento dei seggi, e può quindi essere considerato anche un sistema maggioritario.

Il punto è questo: la riforma costituzionale toglie al Senato la possibilità di dare la fiducia al governo. L’Italicum, grazie al meccanismo del ballottaggio, assicura al partito che vince l’elezione una netta maggioranza alla Camera, indipendentemente da quanti consensi ha ottenuto al primo turno. Secondo i critici, quindi, unendo la riforma alla legge elettorale (il famoso “combinato disposto”, come lo chiamano i suoi critici) si rischia di creare una Camera molto forte dominata da un partito di maggioranza che ha un numero di seggi del tutto sproporzionato rispetto al consenso ottenuto alle elezioni. La risposta prevalente a questa critica è che ci sono altri sistemi elettorali nelle democrazie europee che producono risultati simili (ossia partiti che ottengono la maggioranza dei seggi pur avendo consensi molto inferiori al 50 per cento). L’esempio che si fa di solito è quello del Regno Unito, il cui sistema elettorale (un maggioritario puro) è spesso molto criticato.

Buona parte dell’opposizione e la minoranza del PD vogliono cambiare l’Italicum, ma nelle ultime settimane anche la maggioranza del PD, compreso il governo e il presidente del Consiglio Matteo Renzi, ha detto di essere disponibile a cambiare la legge elettorale, nonostante sia stata approvata pochi mesi fa con diversi voti di fiducia, dopo essere stata definita una legge che tutta l’Europa ci avrebbe invidiato. Le ragioni di questa scelta sono diverse e si possono leggere qui.

Chi vota cosa
Solamente uno fra i principali partiti italiani ha come posizione ufficiale il voto per il Sì: il Partito Democratico. Ma un pezzo minoritario del Partito Democratico voterà No dopo aver votato per sei volte a favore della riforma in Parlamento. Stanno facendo campagna per il Sì anche i componenti di Area Popolare, il gruppo politico parlamentare che comprende deputati e senatori del Nuovo Centrodestra e dell’UDC, e i ministri del governo Renzi che provengono da aree politiche diverse dal PD. Hanno formato dei comitati per il Sì anche molti ex parlamentari di Forza Italia vicini a Silvio Berlusconi: “Liberi sì”, per esempio, è guidato da Marcello Pera ed è formato dai membri del gruppo parlamentare ALA, di cui fa parte anche Denis Verdini.
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Il Movimento 5 Stelle, la Lega Nord, Sinistra Italiana – il nuovo raggruppamento dei partiti che stanno alla sinistra del PD – stanno facendo invece campagna per il No, unendo alle questioni di merito la contrarietà alla riforma e quella al governo Renzi. Possibile, il partito di Pippo Civati, sta facendo campagna per il No spiegando di opporsi per ragioni di merito. La posizione ufficiale di Forza Italia è per il No, anche se la riforma è praticamente la stessa che era nata dal famoso “patto del Nazareno” fra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi.

Oltre il referendum
In molti pensano che al di là del merito della riforma, come si dice, sul voto influirà molto altro: e gli argomenti da una parte e dall’altra di questa campagna elettorale sono stati spesso aggressivi e deprimenti: «Questa campagna elettorale ha peggiorato tutti», abbiamo scritto in una specie di (non) endorsement sul Post qualche giorno fa. C’è chi dice che quello del prossimo 4 dicembre sarà un voto politico sul governo Renzi, che per primo ha molto personalizzato la campagna elettorale; poi c’è chi, pur non essendo convinto della riforma, voterà per paura che cada il governo e che possano vincere i sostenitori del No; c’è chi pensa alla stabilità finanziaria. Su ognuno di questi punti si possono trovare pareri e argomenti che li rafforzano o li smentiscono. La cosa più sobria e realistica che si può affermare è che, comunque andrà a finire, la maggioranza alla Camera sarà ancora del Partito Democratico e che sarà sempre il Partito Democratico, di fatto, a gestire il dopo referendum.