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  • Mercoledì 24 dicembre 2014

I decreti attuativi del Jobs Act

Cosa ha deciso il governo su licenziamenti, contratti, indennizzi e sussidi, per quel che se ne sa

Foto Fabio Cimaglia / LaPresse
24-12-2014 
Politica
Palazzo Chigi. Conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri n°43
Nella foto Matteo Renzi

Photo Fabio Cimaglia / LaPresse
24-12-2014
Politic
Palazzo Chigi. Press conference after the Council of Ministers No. 43
In the photo Matteo Renzi
Foto Fabio Cimaglia / LaPresse 24-12-2014 Politica Palazzo Chigi. Conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri n°43 Nella foto Matteo Renzi Photo Fabio Cimaglia / LaPresse 24-12-2014 Politic Palazzo Chigi. Press conference after the Council of Ministers No. 43 In the photo Matteo Renzi

Il Consiglio dei ministri ha presentato due decreti attuativi del cosiddetto “Jobs Act”, la legge delega per la riforma del lavoro approvata dal Parlamento all’inizio di dicembre. Il Jobs Act è infatti un documento che è stato votato da entrambe le Camere ma che non disciplinava nel dettaglio la materia: conteneva una serie di principi e criteri direttivi entro i quali il governo era stato “delegato” a legiferare in un secondo momento. Con i due decreti attuativi resi noti oggi è un po’ più chiaro come effettivamente cambierà il mercato del lavoro in Italia. I decreti attuativi presentati sono due: il primo riguarda il “contratto a tutele crescenti” e l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, il secondo gli “ammortizzatori sociali”. Saranno ora valutati dalle commissioni parlamentari (ci sono 30 giorni di tempo) e poi torneranno al Consiglio dei ministri.

Licenziamenti, contratti e indennizzi
La novità forse più importante prevista dalla legge delega riguarda il contratto a tutele crescenti, un nuovo tipo di contratto per i nuovi assunti dal 2015 che prevede una serie di garanzie destinate ad aumentare man mano che passa il tempo. Per un periodo di “inserimento” (che dura 3 anni) il dipendente matura una serie di garanzie. Queste tutele riguardano sostanzialmente un’indennità che il datore di lavoro deve pagare in caso di licenziamento senza giusta causa (l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori prevedeva un risarcimento che andava da un minimo di dodici a un massimo di ventiquattro mensilità e si applicava solo alle imprese con più di 15 dipendenti).

Le tutele crescenti per i licenziamenti illegittimi partiranno da 2 mensilità per ogni anno di servizio e avranno un tetto massimo di 24 mesi. Il provvedimento prevede anche un indennizzo minimo di 4 mensilità, che scattano subito dopo il periodo di prova: in questo modo si dovrebbero disincentivare i licenziamenti facili. Le nuove regole prevedono anche la possibilità di ricorrere alla conciliazione veloce, nella quale il datore di lavoro offre una mensilità per ogni anno di anzianità fino a un massimo di 18 mensilità. È comunque previsto un minimo di due mensilità. La nuova normativa sul contratto a tutele crescenti non riguarda solo i licenziamenti individuali, ma anche quelli collettivi.

Uno dei punti più controversi della legge delega – e quello su cui si era manifestata la maggior parte del dissenso, anche interno al PD – era quello relativo all’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori che a un certo punto dell’iter era stato inserito con un emendamento nella legge delega. L’emendamento prevedeva che in caso di licenziamento discriminatorio o nullo perché ha violato una serie di norme fondamentali (come quelle a tutela della maternità e della paternità, degli orientamenti sessuali, della religione, delle opinioni politiche, dell’attività sindacale e così via) le tutele sarebbero rimaste quelle previste dall’articolo 18: si sarebbe continuata quindi ad applicare quella che viene definita “tutela reale piena”. Il o la dipendente (visto che nella maggior parte dei casi la discriminazione riguarda le donne) sarebbero stati rimessi al loro posto di lavoro nelle condizioni di pre-licenziamento (il cosiddetto reintegro o reintegra), con lo stesso trattamento economico e la stessa posizione.

La legge apporta invece alcune modifiche ai licenziamenti disciplinari, come spiega il Sole 24 Ore:

Sul fronte disciplinari c’è un mini-restyling alla legge Fornero. La reintegra resterà per i soli casi di insussistenza materiale del fatto contestato. Non è più prevista la clausola dell’opting out, che avrebbe consentito al datore di lavoro di poter convertire la tutela reale in un indennizzo monetario. Oggi la tutela reale scatta in due casi: se il fatto non sussiste o se è punito con una sanzione conservativa nei ccnl. La differenza con la nuova normativa è questa: viene meno il riferimento ai ccnl e si delimita il fatto al solo fatto materiale. Non si eliminerà la discrezionalità dei giudici.

Ammortizzatori
Il secondo decreto attuativo riguarda l’ASPI, cioè l’indennità di disoccupazione: è stato esteso, fino a esaurimento, anche ai co.co.pro. e ne è stata allungata anche la copertura fino a 24 mesi, invece che a 18 come attualmente previsto dalla versione Fornero. Ma la norma è stata approvata “salvo intese” perché ci sono ancora dei punti da perfezionare, che riguardano evidentemente anche le coperture economiche, come era stato rilevato nei giorni scorsi.

Il nuovo sistema dovrebbe essere pronto per la metà del 2015 e – ma non è ufficiale – l’assegno di disoccupazione non dovrebbe essere superiore ai 1090 euro mensili. La durata del sussidio dovrebbe essere legata a quanto si percepiva di stipendio prima di perdere il lavoro, ma ci sono ancora dettagli in tal senso da perfezionare. Chi percepirà l’assegno dovrà frequentare corsi di formazione nel periodo in cui è in cerca di una nuova occupazione e se rinuncerà alle offerte di lavoro che gli sono proposte perderà il sussidio.