Entro il 2028 tutti i negozi e i locali di Bologna dovranno diventare accessibili

Quindi eliminare scale all'ingresso, porte troppo strette e altri ostacoli: lo impone una misura comunale molto ambiziosa

di Alice Facchini

I portici di Bologna (Guido Calamosca/LaPresse)
I portici di Bologna (Guido Calamosca/LaPresse)
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Da qualche mese a Bologna è in vigore un nuovo regolamento edilizio molto ambizioso che si pone come obiettivo quello di eliminare le barriere architettoniche negli spazi aperti al pubblico – come negozi, bar e ristoranti – e permettere così alle persone con disabilità o difficoltà motoria di entrarci in autonomia. Nessun altro grande comune in Italia ha adottato una normativa così ambiziosa: anche per questo il comune darà tempo fino al 16 febbraio 2028 per adeguarsi completamente.

La misura si trova in allegato al nuovo regolamento edilizio comunale, approvato all’inizio del 2026, e riguarda tutti i luoghi pubblici o privati aperti al pubblico: quindi anche alberghi, teatri, banche, uffici postali e ambulatori medici. All’ingresso di tutti questi posti non potranno esserci gradini o altri ostacoli più alti di 2,5 centimetri.

«Arrivare a questa norma non è stato semplice, abbiamo dovuto battagliare», racconta Ilaria Faranda, presidente della Consulta sulla disabilità, un organo consultivo del comune di Bologna. Il comune aveva già approvato una prima versione del regolamento a luglio del 2021, ma pochi mesi dopo c’erano state le elezioni comunali e con il cambio di giunta l’applicazione era stata rinviata. Nel 2022 per riprendere il tema fu realizzata una mappa a campione di 448 spazi aperti al pubblico in città: solo il 29 per cento aveva un ingresso accessibile.

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Lo scorso 19 gennaio è stata infine approvata la nuova delibera. Parallelamente il comune ha avviato la campagna “Bologna, entrata libera”, per informare sui nuovi obblighi e sulle scadenze intermedie. La prima arriverà il 16 febbraio 2027: praticamente dopodomani, per chi deve programmare lavori di ristrutturazione. Da quel giorno i luoghi che non avranno realizzato alcun intervento né avviato alcuna pratica potranno essere multati.

(ANSA/GIORGIO BENVENUTI)

La normativa prevede diverse soluzioni per adeguarsi al divieto di avere barriere architettoniche all’ingresso: per esempio si può posizionare una rampa dentro o appena fuori dal locale. Qualora le rampe fisse non fossero realizzabili, ci si dovrà dotare della cosiddetta “rampa a chiamata”: ossia una rampa portatile che viene messa e tolta dal personale del locale. In questo caso sarà anche necessario installare un campanello (il “pulsante di chiamata”) vicino alla porta, per permettere alla persona in carrozzina di avvisare della propria presenza. Se la struttura del locale non permette di usare nemmeno la rampa a chiamata, allora si è esonerati dal fare qualunque tipo di intervento: ma bisognerà presentare una relazione tecnica che lo dimostri.

Al momento quello di Bologna è un caso unico in Italia: l’unica altra città che ha una norma simile è Milano, che nel 2014 approvò un regolamento edilizio che impone a tutti i locali aperti al pubblico di dotarsi di una rampa a chiamata, ma non prevede l’obbligo di lavori strutturali. La rampa a chiamata però ha degli svantaggi rispetto a quella fissa: «Ci sono volte in cui il personale è impegnato o non sente il campanello, oppure la rampa è in cantina e non si trova: tu resti fuori e aspetti, anche se fa freddo o piove», dice Faranda. Per non parlare di quando non c’è nemmeno, una rampa a chiamata.

In Italia il concetto di “barriera architettonica” entrò nel dibattito pubblico negli anni Sessanta, quando per la prima volta si iniziò a discutere degli ostacoli che impediscono alle persone con disabilità di muoversi autonomamente: quelli più comuni sono i gradini, le porte troppo strette o i bagni non adattati.

La principale legge italiana per l’abbattimento delle barriere architettoniche fu approvata nel 1989: è la legge 13, a cui seguì il decreto ministeriale 236, che ne definì gli standard tecnici. La norma obbligava a eliminare le barriere architettoniche solo nel caso in cui il locale venisse ristrutturato o cambiasse destinazione d’uso, oppure se si trovava in un edificio nuovo, quindi costruito dopo il 1989.

In tutti gli altri casi – che ancora oggi sono la maggior parte – non era obbligatorio fare modifiche strutturali per eliminare le barriere architettoniche, ma bastava rispettare la cosiddetta “accessibilità condizionata”: ossia installare un pulsante di chiamata fuori dall’ingresso in modo che la persona potesse suonare ed essere aiutata a entrare. Per una persona in carrozzina, significava essere sollevata di peso o spinta per superare eventuali gradini: oggi però molte persone con disabilità rivendicano il diritto di non dipendere dall’aiuto di altri.

La maggior parte dei locali nelle città italiane oggi segue ancora le indicazioni della legge 13 – e quindi di fatto non è accessibile – anche se poi questa legge è stata superata da altre norme nazionali e internazionali. Nel 2006 il governo Berlusconi promulgò la legge 67 contro le discriminazioni verso le persone con disabilità, e tre anni dopo l’Italia ratificò la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità dell’ONU: entrambe stabiliscono che nessuno deve subire una disparità di trattamento a causa della propria condizione, e considerano le barriere architettoniche una causa di discriminazione.

Secondo la legge 67 la discriminazione avviene in particolare quando non è stato realizzato neanche un “accomodamento ragionevole”. Ovvero una modifica o un adattamento della struttura del locale, che però non deve essere “eccessivamente oneroso” per il gestore. Di fatto la norma creò una zona grigia: da allora sta al giudice decidere cosa questo significhi concretamente, e l’interpretazione cambia caso per caso.

Oggi chi ha un locale può essere condannato per discriminazione se non ha fatto nessun “accomodamento ragionevole” e lo spazio ha ancora barriere architettoniche. Nel settore rimane famosa una sentenza del 2016 della Corte di Cassazione che condannò Unicredit perché un suo sportello bancomat non era accessibile. La Corte stabilì che si trattava di una «condotta discriminatoria» e obbligò la banca a rimuovere le barriere architettoniche e risarcire i danni. Negli anni sono stati condannati comuni, aziende di trasporto pubblico e luoghi dello spettacolo come l’Arena di Verona. Ma in ogni caso si tratta di sentenze singole.

«Tanti esercenti neanche sanno che sono sanzionabili, e non pensano che un gradino di tre centimetri sia già un ostacolo», dice Faranda. «Ecco perché a Bologna abbiamo deciso innanzitutto di informare, per far sì che gli spazi si adeguino senza bisogno di fare causa ogni volta».

In Europa diversi altri paesi hanno da anni leggi nazionali che stabiliscono tempi e modalità precise per rimuovere le barriere architettoniche. In Svezia da più di vent’anni è in vigore una norma che impone di rimuovere gli ostacoli definiti “facilmente superabili”. In Francia dal 2005 esiste un “registro pubblico dell’accessibilità”, per informare sul livello di accessibilità della struttura e dei servizi offerti.

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