Sono cambiate di nuovo le regole del codice della strada sulle sostanze
Una circolare stabilisce nuovi criteri per i test che accertano lo stato di alterazione alla guida

L’11 aprile i ministeri dell’Interno e della Salute hanno inviato una circolare alle prefetture e alle forze dell’ordine per chiarire come vanno applicate le regole del nuovo codice della strada approvato lo scorso novembre dal parlamento: la circolare è all’apparenza tecnica, ma in realtà sconfessa l’impostazione del ministero dei Trasporti e del ministro Matteo Salvini, che aveva introdotto sanzioni per chi fa uso di sostanze stupefacenti a prescindere dagli effetti sulla capacità di guidare.
Negli ultimi mesi questo principio che non ha nulla a che fare con la sicurezza stradale era stato contestato da associazioni e movimenti antiproibizionisti oltre che messo in discussione da esperti di diritto. Ora la circolare dei ministeri ha chiarito che quel principio non vale.
Nella versione approvata alla fine dello scorso anno, la riforma del codice della strada aveva eliminato le parole “stato di alterazione psico-fisica” dalle regole e dalle sanzioni relative alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Di fatto, secondo la riforma bastava un test positivo – anche giorni o addirittura settimane dopo l’assunzione – per incriminare una persona e sospenderle la patente.
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La circolare chiarisce invece che per accusare qualcuno per guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti bisogna accertare che la sostanza «produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida». In un altro passaggio la circolare specifica ancora meglio: occorre provare che la sostanza sia stata assunta in un periodo di tempo «prossimo» alla guida del veicolo. In questo modo i ministeri hanno recuperato il criterio dello stato di alterazione psico-fisica eliminato lo scorso anno.
Rispetto al passato, però, lo stato di alterazione non deve essere valutato da un medico. La circolare spiega nel dettaglio la procedura che le forze dell’ordine devono seguire. Per prima cosa carabinieri e polizia devono sottoporre la persona a un test salivare, considerato un accertamento preliminare. In caso di positività vanno prelevati due campioni di saliva: entrambi vanno conservati a temperatura controllata (4 gradi, evitando il congelamento) e mandati al laboratorio di tossicologia forense nel più breve tempo possibile.
Nel laboratorio vengono fatte analisi chiamate “di conferma” o di secondo livello, le uniche che possono portare a un’incriminazione. Il primo campione viene analizzato secondo linee guida studiate dall’associazione Gruppo Tossicologi Forensi Italiani (GTFI).
In particolare le analisi servono a individuare i metaboliti, cioè molecole prodotte quando queste sostanze vengono metabolizzate. Ogni sostanza o farmaco che viene assimilato dall’organismo viene trasformato grazie a enzimi che si trovano prevalentemente nel fegato: questo processo di trasformazione, il metabolismo appunto, genera molecole chiamate metaboliti. Quando i metaboliti sono attivi significa che le sostanze hanno ancora effetto, mentre i metaboliti inattivi confermano che l’effetto delle sostanze o dei farmaci è finito.
Nella circolare si legge che la presenza nella saliva o nel sangue di metaboliti inattivi di sostanze stupefacenti non consente di accertare lo stato di intossicazione e quindi non può portare a un’incriminazione. Per questo motivo vanno anche esclusi i test delle urine, non indicativi di un’intossicazione in atto.
In un altro punto la circolare specifica che le analisi devono valutare l’eventuale presenza di metaboliti dovuta a terapie fatte in ospedale prima del prelievo dei campioni o da una terapia prescritta dal proprio medico. Anche questo passaggio è importante, perché esclude le sanzioni nei confronti di persone che assumono farmaci a base di oppioidi o psicofarmaci che hanno gli stessi principi attivi delle sostanze stupefacenti.
Se anche l’analisi di secondo livello conferma la positività, il secondo campione deve essere conservato dal laboratorio di tossicologia forense a -18 gradi per almeno un anno dal primo referto. Il secondo campione rimane a disposizione della magistratura e degli avvocati per eventuali controanalisi.
Queste novità rispondono ai dubbi sollevati dal tribunale di Pordenone che all’inizio di aprile aveva chiesto alla Corte costituzionale di valutare la legittimità del nuovo codice della strada. Gli esiti dei procedimenti dipenderanno da come i giudici interpreteranno la legge, che non è cambiata e ha un valore superiore alle circolari, ma la procedura esplicitata dalla circolare escluderà già all’origine molti casi contestati nei mesi scorsi.
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