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  • Giovedì 26 settembre 2019

Cosa cambia dopo la sentenza su Marco Cappato

A determinate condizioni, ha detto la Corte Costituzionale, aiutare qualcuno a suicidarsi non è punibile

(©Roberto Monaldo / LaPresse)
(©Roberto Monaldo / LaPresse)

Ieri la Corte Costituzionale si è espressa sul caso di Marco Cappato, il politico e attivista dell’associazione Luca Coscioni accusato – in base all’articolo 580 del codice penale – di avere aiutato a suicidarsi Fabiano Antoniani, più noto come dj Fabo. Che cosa è cambiato con questa sentenza?

La sentenza
Innanzitutto va precisato che la sentenza non ha a che fare con l’eutanasia ma con il suicidio assistito. Nel suicidio assistito, infatti, il farmaco necessario a uccidersi viene assunto in modo autonomo dalla persona malata. Nell’eutanasia, invece, il medico ha un ruolo fondamentale: nell’eutanasia attiva somministra il farmaco, in quella passiva sospende le cure o spegne i macchinari che tengono in vita la persona. In Italia l’eutanasia attiva e il suicidio assistito, così come l’aiuto al suicidio, sono vietati. L’eutanasia passiva, invece, dal gennaio del 2018 è regolata dalla legge sul testamento biologico approvata durante la scorsa legislatura: stabilisce che nessun trattamento sanitario (comprese nutrizione e idratazione artificiali) possa essere iniziato o proseguito senza il consenso «libero e informato» della persona interessata, che può dunque rifiutarsi anche preventivamente, anche se questo dovesse provocargli la morte.

La sentenza sul caso di Marco Cappato non è ancora stata depositata, ma in un comunicato stampa della Corte Costituzionale si legge che quanto ha fatto – cioè portare dj Fabo in Svizzera, in una clinica dove è possibile ricorrere al suicidio assistito – non è punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale (norma che si occupa di assistenza e istigazione al suicidio e che, di fatto, le equipara) «chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente». Tutto questo, però, a determinate condizioni: il paziente deve essere «tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale», deve essere «affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili» e deve essere «pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli». Per un errore, la prima versione del comunicato parlava di «sofferenze fisiche e psicologiche». Il testo è stato poi corretto spiegando che le sofferenze intollerabili possono essere anche solamente psicologiche.

Nel comunicato la Corte spiega di aver subordinato la non punibilità al rispetto della legge sul testamento biologico che agli articoli 1 e 2 parla di consenso informato, cure palliative e sedazione profonda continua. La non punibilità è subordinata anche alla verifica delle condizioni richieste e «delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente». Quest’ultima parte sarà chiarita molto probabilmente quando la sentenza sarà depositata. Infine, come già aveva fatto nel 2018, la Corte parla «di un indispensabile intervento del legislatore» in materia: sarebbe ora che si muovesse il Parlamento, in soldoni, e approvasse una legge.

E quindi?
La sentenza stabilisce che, a determinate condizioni, l’assistenza al suicidio non è punibile; e che la pratica di assistenza al suicidio non è equiparabile all’istigazione al suicidio (equiparazione che fa invece l’articolo 580 del codice penale). La sentenza non interviene direttamente sul diritto al suicidio assistito, quindi, ma su chi sceglie di aiutare coloro che hanno deciso di morire. Indirettamente, però, la sentenza ammette il suicidio assistito in condizioni molto circoscritte, e chiama in causa su questo tema il Servizio sanitario nazionale.

Concretamente: in Italia si potrà aiutare una persona a morire senza rischiare di finire in carcere, se quella persona ha una malattia irreversibile, se è tenuta in vita da trattamenti medici di sostegno, se ha una patologia irreversibile che le provoca sofferenze fisiche o anche solamente psicologiche per lei intollerabili e se è pienamente capace di decidere liberamente e consapevolmente. La verifica di queste condizioni spetterà esclusivamente alle strutture sanitarie pubbliche. Resta invece un reato aiutare una persona a morire in tutte le altre circostanze (per esempio se è anziana e molto malata).

Quella della Corte Costituzionale è comunque una singola sentenza su un singolo caso, seppur molto importante: per questo la Corte ha chiesto al Parlamento di intervenire legiferando. Fino ad allora, saranno i giudici a dover giudicare singolarmente caso per caso.