Si può dare il reddito di cittadinanza solo agli italiani?

La risposta veloce è no, checché ne dica il governo, ma la situazione è più incerta se venisse previsto anche per i cosiddetti "lungosoggiornanti"

Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico e vicepremier Luigi Di Maio e il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri a palazzo Chigi, Roma, 20 ottobre 2018 (ANSA/ANGELO CARCONI)
Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico e vicepremier Luigi Di Maio e il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri a palazzo Chigi, Roma, 20 ottobre 2018 (ANSA/ANGELO CARCONI)

Nelle ultime ore Luigi Di Maio ha precisato che il cosiddetto “reddito di cittadinanza” – la principale proposta economica del Movimento 5 Stelle, che dovrebbe essere presentata nelle prossime settimane in un decreto legge e che è in realtà un sussidio di povertà fortemente condizionato – sarà «solo per cittadini italiani». Il problema principale, su cui da giorni si sta discutendo, sono dunque i requisiti necessari per ottenere il sostegno, ma dato che uno dei requisiti principali è essere cittadini italiani e non stranieri, in molti sostengono che la norma rischia di essere discriminatoria secondo le norme costituzionali ed europee.

L’articolo 3 della Costituzione italiana dice: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Diverse sentenze, fin dagli anni Sessanta, hanno stabilito che il diritto di uguaglianza garantito dall’articolo 3 e riferito ai cittadini italiani vale anche per gli stranieri, quando si tratta di diritti inviolabili: in conformità anche con l’articolo 2 della Costituzione, che si occupa del principio di solidarietà e del valore universale della dignità delle persone, e con diverse norme del diritto internazionale e dell’Unione Europea (per citarne alcuni: l’articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell’Ue, TFUE, o l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea). Esistono poi, nello specifico, molte sentenze della Corte Costituzionale che si occupano di prestazioni sociali e che hanno bocciato le restrizioni nei confronti dei cittadini stranieri nell’accesso a tali prestazioni, in quanto discriminatorie.

Queste sentenze si occupavano dell’articolo 80 comma 19 della legge finanziaria del 2001, che in tema di prestazioni sociali a favore dei cittadini stranieri interveniva in modo restrittivo. Le sentenze stabilivano che le prestazioni che facevano riferimento ai bisogni essenziali della persona non potevano avere limitazioni di alcun tipo. La sentenza 187 del 2010, riferita alle prestazioni di invalidità, diceva per esempio che è costituzionalmente illegittimo subordinare «al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di invalidità». La stessa sentenza stabiliva anche che era possibile «subordinare, non irragionevolmente, l’erogazione di determinate prestazioni alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata», principio valido però non per le prestazioni «inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza».

Alberto Guariso, avvocato dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, in una recente intervista su Repubblica ha citato la sentenza 187 del 2000 e altre simili precisando che si riferivano alle prestazioni di invalidità, all’assegno per famiglie numerose, alle indennità di maternità e ad altre prestazioni ancora, ma che «lo stesso principio non può che essere applicato anche a una prestazione rivolta (anche o esclusivamente, dipenderà dai limiti di reddito) a far uscire molte famiglie dalla condizione di povertà assoluta».

Anche se il reddito di cittadinanza non venisse riconosciuto come prestazione che risponde ai bisogni essenziali della persona, non potrebbe comunque – in base a una serie di numerose altre sentenze – essere negato «agli stranieri per i quali le direttive europee prevedono parità di trattamento in tutte le prestazioni, anche ulteriori rispetto a quelle minime essenziali. Si tratta, oltre ai cittadini dell’Unione (tutelati dall’articolo 18 del Trattato), dei titolari di permesso di lungo soggiorno (direttiva 2003/109) e dei titolari di protezione internazionale (direttiva 2011/95)». Queste categorie, ha spiegato Guariso, costituiscono il 65 per cento degli stranieri e «per questi non c’è spazio per alcuna deroga. Se si derogasse, si finirebbe con una procedura di infrazione della Commissione oppure con una pronuncia della Corte UE». Insomma: «Tutte le prestazioni che inizialmente erano state negate a lungo-soggiornanti e rifugiati sono poi state estese a queste categorie o per sentenza della Corte Costituzionale e della Corte UE, o per circolari INPS».

Non è ancora chiaro quale sarà la posizione finale del governo sul reddito di cittadinanza, ma le ultime dichiarazioni (oltre a parlare “degli italiani”) fanno riferimento anche agli stranieri che risiedono in Italia da almeno 10 anni, tempo trascorso il quale lo straniero regolare può chiedere la cittadinanza. Si tratterebbe dunque dei lungo-soggiornanti e, in questo caso, resta da capire se questo limite comunque stringente sia conforme alle sentenze passate, alle norme europee e alla Costituzione.