Il ddl Pillon, spiegato bene

Vuole cambiare le leggi su separazione, divorzio e affido condiviso dei minori: è molto contestato da più fronti, con gli stessi argomenti

di Giulia Siviero

Il senatore della Lega, Simone Pillon, il presidente del World Congress of Families (WCF) Brian Brown e Massimo Gandolfini, portavoce del comitato Difendiamo i Nostri Figli, al termine dell'incontro con il ministro dell'Interno Matteo Salvini al Viminale: il WCF si svolgerà a Verona dal 29 al 31 marzo 2019, Roma, 4 ottobre 2018
(ANSA/ALESSANDRO DI MEO)
Il senatore della Lega, Simone Pillon, il presidente del World Congress of Families (WCF) Brian Brown e Massimo Gandolfini, portavoce del comitato Difendiamo i Nostri Figli, al termine dell'incontro con il ministro dell'Interno Matteo Salvini al Viminale: il WCF si svolgerà a Verona dal 29 al 31 marzo 2019, Roma, 4 ottobre 2018 (ANSA/ALESSANDRO DI MEO)

Lo scorso agosto è stato assegnato alla commissione Giustizia del Senato il disegno di legge 735, meglio conosciuto come “ddl Pillon”, che introduce una serie di modifiche in materia di diritto di famiglia, separazione e affido condiviso dei e delle minori. Il disegno di legge prende il nome dal senatore della Lega Simone Pillon, uno degli organizzatori del Family Day, uno dei portavoce delle principali battaglie dell’integralismo cattolico e il promotore del gruppo parlamentare Vita famiglia e libertà. È un progetto molto contestato da avvocati, psicologi e operatori che si occupano di famiglia e minori, dai centri antiviolenza e dai movimenti femministi che il 10 novembre manifesteranno in tutta Italia, ma anche dalle relatrici speciali delle Nazioni Unite sulla violenza e la discriminazione contro le donne che lo scorso 22 ottobre hanno inviato una lettera al governo italiano.

Il contratto di governo e l’obiettivo della riforma
Nel “contratto di governo” a cui spesso gli esponenti dell’attuale maggioranza si richiamano, cioè il documento con il quale Lega e M5S hanno definito i progetti della loro alleanza, è presente il contenuto generale del disegno di legge Pillon: equili­brio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari; mantenimento in forma di­retta senza automatismi; contrasto della cosiddetta a­lienazione genitoriale. Non è citata esplicitamente, invece, la mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti figli minorenni.

Pillon ha spiegato l’obiettivo della sua legge: una «progressiva de-giurisdizionalizzazione» (il conflitto familiare non deve cioè arrivare di norma in tribunale) e la volontà di rimettere «al centro la famiglia e i genitori» lasciando al giudice il «ruolo residuale di decidere nel caso di mancato accordo». Pillon ha citato anche Arturo Carlo Jemolo, giurista e storico cattolico: «Come soleva dire Arturo Carlo Jemolo, la famiglia è un’isola che il diritto può solo lambire, essendo organismo normalmente capace di equilibri e bilanciamenti che la norma giuridica deve saper rispettare quanto più possibile».

Negli ultimi anni le questioni relative all’affidamento dei figli minori nei casi di separazione dei genitori sono state riformate in modo significativo, soprattutto con la legge 8 febbraio 2006, n. 54. Prima del 2006, nonostante fosse comunque previsto l’affidamento congiunto o alternato, il tribunale aveva il compito di stabilire a quale genitore i figli dovessero essere affidati in via esclusiva. Nel 2006 è stato invece messo a regime il principio dell’affido condiviso in caso di separazione, salvo i casi in cui questo potesse essere dannoso per i minori. I dati ISTAT mostrano che la legge ha funzionato, e che nelle separazioni e nei divorzi l’affidamento condiviso ha ora percentuali decisamente prevalenti: «Fino al 2005, è stato l’affidamento esclusivo dei figli minori alla madre la tipologia ampiamente prevalente. Nel 2005, i figli minori sono stati affidati alla madre nell’80,7 per cento delle separazioni e nell’82,7 per cento dei divorzi». A partire dal 2006, in concomitanza con l’introduzione della legge numero 54, la quota di affidamenti concessi alla madre si è ridotta. Il sorpasso vero e proprio è avvenuto nel 2007 (72,1 per cento di separazioni con figli in affido condiviso contro il 25,6 per cento di quelle con figli affidati esclusivamente alla madre), per poi consolidarsi ulteriormente.

Pillon sostiene però che i dati non mostrino la realtà: che ci sia una «violazione di fatto della legge 54/2006 sull’affido condiviso», che sarebbe rimasta «solo un nome sulla carta». Dice che nel 90 per cento dei casi «non è cambiato nulla» e che «ci si ritrova di fronte a un affido che nei fatti è ancora esclusivo». Pillon fa probabilmente riferimento ad alcuni dati, che riguardano però soprattutto questioni economiche, assimilando di fatto l’affido esclusivo a quello condiviso con residenza prevalente presso la madre: come scrive Valigia Blu, «per quanto riguarda l’assegnazione della casa coniugale è vero che nel 69 per cento dei casi quando c’è un figlio minore va all’ex moglie e che il 94 per cento delle separazioni con assegno di mantenimento sia corrisposto dal padre».

Il ddl Pillon
Il disegno di legge 735 si compone di ventiquattro articoli e prevede che le disposizioni introdotte, una volta entrate in vigore, si applichino anche ai procedimenti pendenti. Le riforme al diritto di famiglia che il ddl introduce sono principalmente quattro:

1 – mediazione obbligatoria e a pagamento
Il ddl Pillon, per evitare che il conflitto familiare arrivi in tribunale, introduce alcune procedure di ADR, un acronimo che vuol dire Alternative Dispute Resolution: sono metodi stragiudiziali di risoluzione alternativa delle controversie, e ne fanno parte sia la mediazione che la coordinazione genitoriale. Il ddl prevede in particolare di introdurre la mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni «a pena di improcedibilità», dicendo esplicitamente che l’obiettivo del mediatore è «salvaguardare per quanto possibile l’unità della famiglia».

Il ddl (all’articolo 1) istituisce quindi l’albo professionale dei mediatori familiari e precisa chi può esercitare quella professione: tra loro «anche agli avvocati iscritti all’ordine professionale da almeno cinque anni e che abbiano trattato almeno dieci nuovi procedimenti in diritto di famiglia e dei minori per ogni anno». Il mediatore familiare (articolo 2) è tenuto al segreto professionale e nessuno degli atti o dei documenti che fanno parte del procedimento di mediazione familiare «può essere prodotto dalle parti nei procedimenti giudiziali», a eccezione dell’accordo finale raggiunto.

L’articolo 3 spiega come si svolge questa mediazione. Può durare al massimo sei mesi,  i rispettivi legali, dopo il primo incontro, possono essere esclusi negli incontri successivi dal mediatore, e l’accordo raggiunto durante la mediazione (chiamato “piano genitoriale”) deve essere «omologato» dal tribunale entro 15 giorni. Si precisa, infine, che «la partecipazione al procedimento di mediazione familiare è volontariamente scelta», ma più avanti, all’articolo 7, si dice che per le coppie con figli minorenni la mediazione è «obbligatoria». L’articolo 4 aggiunge che è gratuito solo il primo incontro di mediazione, mentre gli altri sono a carico delle due persone che si stanno separando. Se nell’esecuzione del piano genitoriale nascono dei problemi, il ddl prevede l’introduzione di un’ulteriore procedura di ADR, affidata al coordinatore genitoriale: sempre a pagamento.

Nel piano genitoriale devono essere presenti, tra le altre cose, una serie di indicazioni molto precise: luoghi abitualmente frequentati dai figli; scuola e percorso educativo del minore; eventuali attività extra-scolastiche, sportive, culturali e formative; frequentazioni parentali e amicali del minore; vacanze.

2 – equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari
Nel ddl si dice (articolo 11) che «indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori» il minore ha diritto a mantenere «un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e la madre, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali e a trascorrere con ciascuno dei genitori tempi adeguati, paritetici ed equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale». I figli dovranno dunque trascorrere almeno dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, con ciascun genitore, a meno che non ci sia un «motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica» dei figli stessi. Non solo: i figli avranno il doppio domicilio «ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute».

3 – mantenimento in forma diretta senza automatismi
Oltre che il tempo, si prevede che anche il mantenimento sia ripartito tra i due genitori. Il mantenimento diventa dunque diretto (ciascun genitore contribuirà per il tempo in cui il figlio gli è affidato) e il piano genitoriale dovrà contenere la ripartizione per ciascun capitolo di spesa, sia delle spese ordinarie che di quelle straordinarie. Si precisa che andranno considerate sempre «le esigenze del minore, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».

Fermo il doppio domicilio dei minori presso ciascuno dei genitori, si aggiunge che il giudice può stabilire che i figli mantengano la residenza nella casa familiare, indicando in caso di disaccordo quale dei due genitori può continuare a risiedervi. Se la casa è cointestata, il genitore a cui sarà assegnata la dovrà versare all’altro «un indennizzo pari al canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato». Non può invece «continuare a risedere nella casa familiare il genitore che non ne sia proprietario o titolare di specifico diritto di usufrutto, uso, abitazione, comodato o locazione e che non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio».

4 – alienazione genitoriale
Il ddl vuole contrastare la cosiddetta “alienazione parentale” o “alienazione genitoriale”, intesa come la condotta attivata da uno dei due genitori (definito “genitore alienante”) per allontanare il figlio dall’altro genitore (definito “genitore alienato”).

Nella scheda di presentazione del ddl al Senato si dice che «nelle situazioni di crisi familiare il diritto del minore ad avere entrambi i genitori finisce frequentemente violato con la concreta esclusione di uno dei genitori (il più delle volte il padre) dalla vita dei figli e con il contestuale eccessivo rafforzamento del ruolo dell’altro genitore». Gli articoli 17 e 18 del ddl dicono dunque che se il figlio minore manifesta «comunque» rifiuto, alienazione o estraniazione verso uno dei genitori, «pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori» stessi, il giudice può prendere dei provvedimenti d’urgenza: limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale, inversione della residenza abituale del figlio minore presso l’altro genitore e anche il «collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata».

Di alienazione genitoriale si parla anche all’articolo 9, quando si dice che il giudice può punire con la decadenza della responsabilità genitoriale o con il pagamento di un risarcimento danni le «manipolazioni psichiche» o gli «atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento». E si parla di «ogni caso ove (il giudice, ndr) riscontri accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori».

In commissione Giustizia del Senato al ddl 735 sono associati altri due atti: il 45 e il 768. Nel primo, presentato da Paola Binetti, tra le altre cose si prevede la sospensione della potestà genitoriale «in caso di calunnia da parte di un genitore o di un soggetto esercente la stessa a danno dell’altro». Modifica poi l’articolo 572 del codice penale, la norma che punisce la violenza domestica: prevede che i maltrattamenti debbano essere sistematici e rivolti «nei confronti di una persona della famiglia o di un minore».

Le critiche al ddl Pillon
Il ddl presentato dal senatore Pillon (che è anche un avvocato e un mediatore familiare) è stato molto criticato e considerato non emendabile, cioè da rifiutare completamente, da diverse associazioni di avvocati, psicologi e operatori che si occupano di famiglia e minori; da giuristi, anche cattolici, da giudici minorili, dai centri antiviolenza, dai movimenti femministi e anche dalle relatrici speciali delle Nazioni Unite sulla violenza e la discriminazione contro le donne, Dubravka Šimonović e Ivana Radačić, che lo scorso 22 ottobre hanno scritto una lettera preoccupata al governo italiano.

Nella lettera dell’ONU si dice che le modifiche introdotte dal ddl porteranno a «una grave regressione che alimenterebbe la disuguaglianza di genere» e che non tutelano le donne e i bambini che subiscono violenza in famiglia. Le critiche dell’ONU riprendono punto per punto quelle già avanzate in Italia da vari fronti, che sono tutti compatti e concordi nel dire che cosa nel ddl non funziona.

1 – ostacola il divorzio
Il ddl vuole rendere più complicato e oneroso l’accesso alla separazione e al divorzio, introducendo esplicitamente all’articolo 1 il concetto di “unità familiare” e rendendo di fatto separazione e divorzio procedure complesse e soprattutto accessibili solo a chi se le può permettere dal punto di vista economico. Questo, anche in caso di separazioni consensuali tra persone che hanno un figlio minore. Lo si spiega bene qui: attualmente in una situazione di separazione serena e condivisa «è sufficiente una consulenza legale per presentare istanza al tribunale e definire la pratica con dei tempi abbastanza brevi e dei costi limitati». Se passasse il disegno di legge Pillon, invece, si dovrebbe pagare obbligatoriamente un mediatore; andrebbe steso un piano genitoriale molto dettagliato (anche su amicizie e frequentazioni dei figli); ogni modifica del piano comporterebbe altro tempo e nuove spese (per esempio se il figlio smette di giocare a calcio e decide di giocare a pallavolo).

Aumenterebbero, insomma, i costi delle separazioni e questo metterebbe in difficoltà soprattutto le donne, visto che sono il più delle volte la parte economicamente svantaggiata.

2 – logica adultocentrica
A differenza di quanto è stato valido fino a oggi nel diritto di famiglia (la priorità dell’interesse del minore e del genitore più debole), il ddl porta avanti un principio adultocentrico. Il principio di bi-genitorialità – già previsto da molte convenzioni internazionali – prevede che il minore abbia il diritto di avere un rapporto significativo con entrambi i genitori a meno che tale rapporto non sia nocivo per il minore stesso. Il ddl non tutela però l’interesse del minore soprattutto quando entra in gioco il concetto di alienazione parentale, come vedremo. E trasforma la bi-genitorialità in un principio dell’adulto. Non solo: dell’adulto economicamente più forte.

Ancora: il piano genitoriale redatto a pagamento durante la mediazione riduce la libertà di scelta del minore, essendo molto dettagliato e molto rigido nella sua applicazione. Viola, secondo chi lo critica, anche tutte le normative internazionali che chiedono ai legislatori, soprattutto nell’interesse dei e delle minori, di favorire la flessibilità e l’elasticità nelle regolamentazioni. La tutela e il diritto del minore alla massima continuità di vita e di abitudini anche in caso di separazione, viene poi stravolto dalla riforma sull’assegnazione della casa familiare, che mette al centro il principio di proprietà della casa stessa.

3- bi-genitorialità coatta
Sul principio di bi-genitorialità a tutti i costi come principio a favore dell’adulto, l’Unione Camere Minorili ha scritto che il ddl si occupa del minore «come di un “bene” che deve essere diviso esattamente a metà come un oggetto della casa familiare». Il Coordinamento italiano per i servizi maltrattamento all’infanzia (Cismai) ha fatto sapere poi che «la divisione a metà del tempo e la doppia residenza dei figli ledono fortemente il diritto dei minori alla stabilità, alla continuità e alla protezione, per quanto possibile, dalle scissioni e dalle lacerazioni che inevitabilmente le separazioni portano nella vita delle famiglie». Il minore da soggetto, torna ad essere un oggetto del diritto.

Il ddl pretende poi un’equiparazione astratta tra genitori, in nome di falsi principi egualitari: ignora cioè le reali condizioni di squilibrio di genere che esistono tra i genitori. Non tiene conto del gap salariale e occupazionale di genere o del fatto che molte donne, come dicono i dati, o lasciano o perdono il lavoro dopo la maternità. Una donna che è anche madre riuscirà difficilmente a dare lo stesso tenore di vita che al figlio era garantito durante la convivenza e che potrà continuare ad essere garantito dal padre, causando enormi squilibri e avendo come conseguenza anche la possibilità di perdere l’affidamento.

La bi-genitorialità attraverso la divisione dei tempi e il mantenimento diretto si trasforma dunque, in realtà, in un nuovo principio a vantaggio dell’adulto economicamente più forte. Il genitore che si trova nella situazione più difficile o sceglierà di non separarsi o sarà sottoposto a un ricatto economico dovendo affrontare la separazione al prezzo di una crescente precarietà.

 4 – privatizzazione della violenza
Il ddl propone soluzioni standard che non tengono conto della diversità delle situazioni, e che possono essere devastanti: il ddl introduce infatti l’obbligatorietà del ricorso un mediatore privato a pagamento nelle separazioni con figli minori, comprese quelle legate a violenza e abusi. Può svolgere il ruolo di mediatore anche un avvocato iscritto all’ordine da almeno cinque anni che abbia trattato «almeno dieci nuovi procedimenti in diritto di fami­glia e dei minori per ogni anno». La mediazione è affidata a figure che non possono essere specializzate sul tema della violenza e che dunque non possono affrontare questo tipo di dinamica.

Nella lettera delle relatrici delle Nazioni Unite al governo italiano si ricorda che la mediazione familiare può «essere molto dannosa se applicata ai casi di violenza domestica» e che tale imposizione viola la Convenzione di Istanbul che l’Italia ha sottoscritto nel 2003. La mediazione, sostanzialmente, privatizza il conflitto spostandolo in un ambito in cui vale l’obbligo di riservatezza: se durante il percorso di mediazione dovessero verificarsi o emergere degli abusi, questi non risulterebbero. L’obbligo di segretezza, si dice sempre nella lettera, «limita il potere dell’autorità giudiziaria» e istituzionalizza la violenza all’interno della famiglia: sollevando i tribunali dai loro compiti e occultando la violenza per delegata giustizia.

Funzionando su soluzioni standard, il ddl “dimentica” infatti i casi in cui le separazioni sono dovute a violenza domestica (psicologica, sessuale, economica o fisica) costringendo la vittima a negoziare con il proprio aggressore. Non definisce poi che cosa sia la «violenza» né la inserisce nell’intero iter giudiziario per la regolamentazione dei rapporti tra genitori. Il testo cita la violenza anche all’articolo 9 quando dice che il giudice può intervenire sull’affidamento in caso di «accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false»: secondo i centri antiviolenza, considerando la violenza come il prodotto di false accuse e sanzionandola, il ddl minaccia apertamente le donne che osano denunciare o anche solo parlare degli abusi che subiscono, ma anche i minori che manifestano paure.

Non solo: poiché prevede eccezioni solo nei casi in cui la violenza domestica è “comprovata” costringerà i figli e le figlie, in nome del principio di bi-genitorialità coatta, ad avere rapporti con la figura genitoriale violenta. La giustizia penale non ha infatti gli stessi tempi di quella civile, anzi: e dunque in attesa del giudizio in sede penale i e le minori saranno costretti a frequentare la casa del genitore violento.

L’atto numero 45 associato al ddl Pillon sostituisce poi l’abitualità del comportamento violento con la sistematicità affinché il reato sia punibile. Cancella così il tratto distintivo della violenza domestica stessa che si compone di un’alternanza tra abusi e momenti di pentimento e di serenità chiamati “luna di miele”: la violenza domestica, insomma, non è mai continua ma procede tra alti e bassi. Come ha spiegato Teresa Manente, avvocata di Differenza Donna che fa parte della rete DiRe e che da anni si occupa dell’ufficio delle avvocate penaliste all’interno dei centri antiviolenza, «La giurisprudenza ha stabilito che i periodi di normalità non escludono l’abitualità della violenza perché sono fatti apposta per tenere sottomessa la donna nel maltrattamento all’interno del rapporto (..) Per questo togliere l’abitualità e sostituirla con la sistematicità, significa negare il fenomeno della violenza domestica e molti uomini violenti sarebbero assolti». L’atto 45 restringe dunque il reato. Introduce poi la pena accessoria della sospensione della “potestà genitoriale” se il reato di calunnia è commesso da un genitore a danno dell’altro genitore: la modifica proposta disincentiva, di nuovo, la presentazione di denunce da parte delle donne vittime di violenza domestica.

5 – la presunta alienazione parentale
La sindrome da alienazione genitoriale o sindrome da alienazione parentale (PAS, dalla formula in inglese) è un concetto che venne introdotto per la prima volta negli anni Ottanta dallo psichiatra forense statunitense Richard Gardner. Viene descritta come una dinamica psicologica disfunzionale che si attiva nei figli minori coinvolti nelle separazioni conflittuali dei genitori. Secondo Gardner questa sindrome sarebbe il risultato di una presunta “influenza” sui figli da parte di uno dei due genitori (definito “genitore alienante”) che porta i figli a dimostrare astio e rifiuto verso l’altro genitore (definito “genitore alienato”). Fin da subito, la teoria di Gardner fu molto contestata nel mondo scientifico-accademico poiché priva di solide dimostrazioni. Per lo stesso motivo non è nominata nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM 5), che è la principale fonte per i disturbi psichiatrici ufficialmente riconosciuta in tutto il mondo, e non è considerata nemmeno dall’APA (American Psychological Association).

Nonostante la mancanza di prove scientifiche a supporto, l’alienazione genitoriale – intesa comunque non come sindrome di cui soffrono i minori (PAS), ma come condotta attivata all’interno di una famiglia che si sta sfaldando e che viene ritenuta esistente nel momento in cui i bambini e le bambine non vogliono più vedere uno dei due genitori (AP) – viene presa in considerazione già molto spesso nelle aule dei tribunali e difesa da diverse associazioni. Soprattutto nelle situazioni di maltrattamento, l’alienazione genitoriale viene infatti utilizzata in maniera strumentale dai padri per screditare le donne che in sede di separazione richiedono protezione a favore dei figli che si rifiutano di incontrare quei padri perché traumatizzati dai loro comportamenti violenti. Il ricorso all’alienazione parentale finisce dunque per non riconoscere il trauma dei bambini e delle bambine e per colpevolizzare invece la madre (già vittima di violenza) ritenendola responsabile di comportamenti inadeguati. Un richiamo all’Italia in questo senso era stato presentato nel 2011 dal Comitato CEDAW delle Nazioni Unite.

L’alienazione parentale in nome della bi-genitorialità rischia di far riferimento a un principio di bi-genitorialità a tutti i costi e di genitorialità disgiunta da tutto il resto, o meglio: a prescindere dal contesto, anche quando il contesto è violento. Tende a confondere la violenza con il conflitto interno a una coppia che si sta separando, afferma che uno dei due genitori è responsabile della qualità della relazione tra i figli e il genitore che ha agito con violenza, colpevolizza le vittime e, di fatto, non protegge i bambini che assistono ai maltrattamenti.

Il ddl Pillon va oltre: prevede che quando il minore rifiuti il rapporto con uno dei genitori, il giudice sanzioni l’altro «pur in assenza di prove fattuali o legali», come dice esplicitamente il testo. Le sanzioni sono molto gravi e immediate. Considera cioè automaticamente le accuse contro il genitore violento come il risultato di un processo di alienazione messo in atto dall’altro genitore, e propone una logica punitiva nei confronti dei minori considerati – di nuovo e automaticamente – inattendibili.

In conclusione
In molte e molti hanno affermato che il ddl è una proposta maschilista, punitiva nei confronti delle madri e che porta a un arretramento dei diritti dei e delle minori. I movimenti femministi hanno a loro volta ribadito che la riforma è un grave attacco alle donne e alle conquiste ottenute con fatica negli ultimi decenni nell’ambito del diritto e della giurisprudenza sulla famiglia e sulla violenza domestica. La lettera delle Nazioni Unite si spinge anche oltre affermando che è una misura repressiva e il sintomo di «una tendenza, espressa attraverso le dichiarazioni di alcuni funzionari governativi» e attraverso altri provvedimenti dei partiti di maggioranza «contro i diritti delle donne». In Italia, si dice, è in atto, il «tentativo di ripristinare un ordine sociale basato su stereotipi di genere e relazioni di potere diseguali e contrarie agli obblighi internazionali in materia di diritti umani».

Come hanno risposto alle critiche
Se le critiche al ddl sono molto articolate e precise, non altrettanto lo sono state le risposte che, da parte di chi lo sostiene, tendono a riproporre le premesse generali su cui il ddl stesso è stato scritto. Pillon ha detto che non si tratta di un’iniziativa contro le donne e ha genericamente difeso il principio di bi-genitorialità ribandendo che «non possiamo sacrificare un genitore sull’altare dell’habitat del figlio. Certo, per un figlio è meglio una casa sola con entrambi i genitori. Ma se questo non è possibile, è meno male alternare le case che perdere un genitore, che alla fine è quasi sempre il padre». Pillon ha spiegato che la mediazione aiuta i genitori a trovare un accordo, che in caso di violenza il genitore violento sarà escluso dall’affidamento, che il ddl non interviene sull’assegno per il coniuge ma su quello per il figlio, e che il piano genitoriale tiene conto del tenore di vita cui è abituato il figlio: «Chi ha più mezzi contribuisce di più». Rispondendo a una domanda sulla difficoltà che il ddl introduce per decidere di separarsi o di divorziare, Pillon ha detto: «Certo, a me piacerebbe offrire a chi pensa di divorziare degli incentivi per non farlo. Ma sarà un passaggio ulteriore. Questa legge è per i figli».

A difendere il ddl e a rivendicarne i passaggi più significativi sono poi le cosiddette associazioni dei padri separati, con le quali Pillon ha dichiarato di aver scritto la proposta. Queste associazioni portano avanti da tempo due battaglie principali, accolte di fatto dal ddl: quella economica (la possibilità di vedersi portare via la casa con l’assegnazione della stessa al minore, collocato spesso con la madre) e la fine dell’assegno di mantenimento nei confronti del minore e del coniuge più debole. In un’intervista su Avvenire Vittorio Vezzetti, pediatra, fondatore dell’associazione “Figli per sempre”, ha spiegato che «era assolutamente urgente colmare l’attuale disparità tra le figure genitoriali dopo la separazione che relega l’Italia agli ultimi posti fra i Paesi occidentali in tema di bigenitorialità».

L’iter del ddl
Il ddl è attualmente in discussione alla commissione Giustizia del Senato, a cui è stato assegnato in sede redigente: cioè può fare tutto il lavoro sulla legge, emendandola, esaminandola e poi votandola articolo per articolo. All’assemblea spetterà solamente la votazione finale sul provvedimento nel suo complesso. Terminato il lavoro in commissione (comprese le audizioni), un quinto della commissione stessa, un decimo di tutti i senatori o il governo possono però chiedere che si torni a lavorare in sede referente, cioè col metodo più tradizionale che prevede che il grosso del lavoro venga svolto dall’aula.

Per quanto riguarda il ddl Pillon le audizioni previste sono più di cento e sono iniziate lo scorso 23 ottobre. Non si è dunque ancora arrivati al punto in cui si può chiedere la sede referente. Finora è successo due volte in questa legislatura che due provvedimenti (legittima difesa e voto di scambio) assegnati in sede redigente alla commissione Giustizia siano stati poi trasferiti in sede referente. In base alle dichiarazioni fatte finora dai membri della commissione, è ragionevole pensare che anche il ddl Pillon possa tornare in sede referente.

Il ddl ha il sostegno della Lega e del M5S, ma alcuni e alcune esponenti del M5S si sono dichiarate contrarie o ne hanno preso timidamente le distanze. Nell’ultimo numero del settimanale Elle c’è un’intervista a Luigi Di Maio che, tra le altre cose, ha detto che la legge sulla riforma del diritto di famiglia «non è nei programmi di approvazione dei prossimi mesi perché così non va» e che il suo partito la modificherà. Il ddl non è sostenuto né dal PD né da LeU.