Chi salva i migranti rischia la galera?

Negli ultimi giorni in molti hanno accusato la legge Bossi-Fini e il “pacchetto sicurezza” del 24 luglio 2009, quello che introduce il reato di clandestinità, di avere introdotto nell’ordinamento italiano una norma barbara e incivile. Secondo questi critici, le due leggi renderebbero possibile perseguire chiunque in mare presti soccorso a dei clandestini naufraghi.

Il tema è diventato di attualità in questi giorni, dopo il disastro di Lampedusa (in cui sono morte almeno 200 persone). Il sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini, ad esempio ha dichiarato: «L’Italia ha normative disumane: tre pescherecci sono andati via dal luogo della tragedia perché il nostro Paese ha processato i pescatori che hanno salvato vite umane per favoreggiamento all’immigrazione clandestina».

Molti giornali e commentatori hanno criticato duramente le attuali norme sull’immigrazione per questi motivi. Le cose in realtà non stanno propriamente così e tutta la faccenda è un po’ più complessa. Partiamo da un fatto: nessuno in Italia è mai stato condannato per aver favorito l’immigrazione clandestina dopo aver aiutato dei naufraghi. E questo per due motivi: la legislazione italiana lo vieta in maniera esplicita e lo vietano anche i trattati internazionali sottoscritti dall’Italia.

Il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ovviamente, esiste, ed è uno dei reati per i quali vengono processati gli scafisti. Se ne parla nel Testo Unico sull’immigrazione che recita all’articolo 12, comma primo:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona

Il grassetto è mio. A prima vista sembra una norma generica che permette di perseguire chiunque trasporti immigrati in Italia, anche se si tratta di naufraghi tratti in salvo da un’imbarcazione affondata. Il secondo comma dello stesso articolo, però, è molto chiaro in proposito:

Non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

In questo articolo viene specificato che le attività di soccorso e assistenza umanitaria di stranieri in difficoltà che sono già presenti nel territorio italiano non costituiscono reato. Si tratta esattamente di quello che è accaduto nel caso di Lampedusa. Al momento dell’affondamento la nave si trovava a mezzo miglio dalla costa, cioè già nelle acque territoriali italiane. I migranti a bordo, quindi, erano stranieri in difficoltà “comunque presenti nel territorio italiano”.

Cosa sarebbe accaduto se invece il barcone fosse affondato oltre il limite delle acque territoriali italiane? La risposta si trova nei trattati internazionali sottoscritti dall’Italia. In particolare nelle varie convenzioni (SAR e SOLAS) e negli emendamenti che sono stati di volta in volta votati dall’organismo dell’IMO, l’organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di regolamentare la navigazione.

La convenzione SAR obbliga in particolare a prestare soccorso a chiunque si trovi in mare, anche oltre il limite delle acque territoriali, ma in zona di competenza di un particolare stato, “indipendentemente dalla sua nazionalità” e di condurlo in un “luogo sicuro”. Negli emendamenti ai trattati approvati successivamente vengono specificati alcuni termini. “Luogo sicuro”, ad esempio, non può essere considerata la nave nella quale vengono caricate le persone in difficoltà, che invece è definito un luogo puramente “provvisorio”.

Sempre gli stessi emendamenti specificano anche che nessuna organizzazione o persona può influenzare il giudizio del capitano che ha portato il soccorso su quale sia il “luogo sicuro” più adatto in cui portare i naufraghi. In altre parole, un capitano che ritenesse che il luogo sicuro più adatto dove portare dei naufraghi fosse il porto di Lampedusa, non può essere influenzato o bloccato in questa sua decisione.

Come è possibile, quindi, che alcuni capitani siano stati processati per aver salvato dei naufraghi ed averli portati in Italia, come ha raccontato il sindaco di Lampedusa? Si tratta in realtà di un caso molto particolare. L’8 agosto del 2007 due pescherecci tunisini salvarono da alcuni barconi 44 migranti e li trasportano sul’isola di Lampedusa (qui trovate la vicenda raccontata per esteso). Il tribunale di Agrigento indagò i due capitani e i loro marinai proprio per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Secondo quando raccontarono gli investigatori, le stive dei pescherecci erano vuote e non c’era nemmeno odore di pesce. Sospettarono che in realtà i due capitani avessero soltanto finto di salvare i migranti. Il tribunale di Agrigento li assolse da quest’accusa, ma li condannò per “resistenza a pubblico ufficiale” e “aggressione di nave da guerra”.

Era accaduto infatti che le navi della marina militare italiana e della guardia costiera avessero ordinato ai due pescherecci, dopo il salvataggio avvenuto fuori dalle acque territoriali, di invertire la rotta. I due pescherecci, con una serie di manovre aggressive, riuscirono comunque a forzare il blocco e ad entrare nelle acque italiane e poi nel porto di Lampedusa.

La corte d’appello assolse i due pescatori anche da queste accuse, sostenendo che vi fosse uno “stato di necessità” (articolo 54 del codice penale) e che quindi, in base anche ai trattati internazionali sottoscritti dall’Italia, i due capitani non potevano essere perseguiti. Nonostante l’assoluzione i due capitani tunisini subirono molti danni a causa del processo – furono tenuti in custodia cautelare per quasi 40 giorni e le loro imbarcazioni vennero sequestrate. Non è chiaro se i due pescatori abbiano ottenuto un risarcimento.

Questo caso, accaduto sei anni fa, non può rappresentare un esempio di quello che accade normalmente quando imbarcazioni salvano migranti in acque territoriali italiane o poco distanti – un fatto avvenuto molte volte dal 2007 ad oggi. Il processo cominciò a causa di alcuni aspetti particolari. Gli investigatori avevano indizi che li portarono a sospettare della storia dei due capitani. La guardia costiera – erroneamente, come ha stabilito la sentenza della corte d’appello – tentò di bloccare l’ingresso in porto dei due pescherecci, che rischiarono così di commettere il reato di “resistenza a pubblico ufficiale”.

In altre parole quello che è accaduto si configura quasi come un caso di errore giudiziario e di danni ingiustamente subiti dai pescatori tunisini. Ovviamente a nessuno piace finire negli ingranaggi della giustizia italiana, anche se per un errore giudiziario. La domanda a questo punto è: quanto sono frequenti casi simili? In altre parole: la legislazione italiana in materia è così poco chiara da fare sì che casi del genere si siano ripetuti frequentemente?

In un certo senso, sembra che l’assoluzione dei due capitani tunisini abbia creato un precedente. Non sono stato in grado di trovare traccia su internet di nessun altro caso di pescatori processati dopo aver salvato dei migranti in mare. Anche i pescatori di Lampedusa, intervistati in questi giorni, non hanno citato altri casi di persone processate per aver salvato dei clandestini, tranne il caso dei due capitani tunisini.

Il motivo per cui a volte i pescatori “girano le spalle” davanti ai naufraghi, almeno stando a sentire alcune delle loro dichiarazioni di questi giorni, sembra essere un altro: «i fratelli Campo […] da quattro anni attendono ancora un rimborso di 40 mila euro per danni ben maggiori di circa 200 mila euro causati proprio da un intervento di soccorso e dall’ingresso nel porto. Quell’azienda che dava lavoro a 20 famiglie è fallita», ha dichiarato il presidente del Distretto Pesca di Mazara del Vallo, Giovanni Tumbiolo.

In altre parole, l’obbligo di rientrare rapidamente in porto dopo aver recuperato dei naufraghi può portare dei danni alle imbarcazioni. È la lentezza dello stato nel rimborsare questi danni che ha portato alcune aziende al fallimento.

Davide De Luca

Giornalista. Ho scritto per l’Arena di Verona e per l’Agence Europe di Bruxelles. Ho collaborato ad alcuni libri d’inchiesta su CL e la finanza cattolica. Mi piacciono i numeri e l’economia e cerco di spiegarli in modo semplice. Su Twitter sono @DM_Deluca