Blog, forum e il far west nei tribunali?

Condannereste il gestore di un bar per diffamazioni pubblicamente compiute dai suoi avventori all’interno del locale? Vediamo ciò che è accaduto a Varese.

Writersdream.org è un vivace sito dedicato alla scrittura e all’editoria e offre servizi di informazione, condivisione e divulgazione a una variegata comunità di scrittori (o aspiranti tali), di poeti o di semplici amanti della letteratura. Lo amministra un’intraprendente ragazza 22enne che a febbraio è stata condannata dal Tribunale di Varese per diffamazione a causa di alcuni commenti postati su uno dei forum presenti sul sito.

Erano scritti oggettivamente diffamatori, che travalicavano il diritto di critica e si ponevano senza dubbio al di fuori dei limiti costituzionalmente garantiti dalla libertà di espressione. Quelle frasi, divulgate sul web o comunicate con qualsiasi mezzo a più persone, costituivano reato e la casa editrice vittima delle ingiurie e dell’eccessiva maldicenza, del tutto legittimamente, ha sporto querela per diffamazione.

Fin qui tutto bene. Su internet non ci sono zone franche, e ciò che è reato nel mondo della carta stampata, in televisione o al bar, è reato anche in rete.

Il problema è che quelle frasi offensive e lesive dell’altrui reputazione non erano state scritte dall’amministratrice del sito condannata, ma da un utente, da un improvvido frequentatore di quei luoghi virtuali, che però non è mai stato identificato. Per la verità, da un utente che non è neppure mai stato cercato.

E qui sta il nodo vero della vicenda. La Procura della Repubblica di Varese, con un capo di imputazione un po’ sofferto, formula una accusa di diffamazione in capo alla giovane amministratrice del sito: non ipotizza un possibile concorso con l’utente che ha postato le frasi, ma descrive l’amministratrice come  responsabile diretta della diffamazione. Per far questo la Procura cita espressamente la normativa sulla stampa  – la vecchia legge del 1948 – e, giusto per non farsi mancar nulla, richiama anche la legge Mammì che prevede per le trasmissioni radiofoniche e televisive la responsabilità dei concessionari e dei direttori dei telegiornali.

Il processo parte male. L’utente che ha delinquito manco lo si cerca, sebbene come noto basti fare una verifica sui server per risalire all’indirizzo (IP) da cui sono state postate le frasi incriminate,  e si mette a processo l’amministratore del sito attingendo, un po’ a caso, dalle leggi dettate per la stampa e per la televisione.

Peccato che a un blog o a un forum, e in generale ai servizi online della società dell’informazione non siano applicabili quelle normative. La Cassazione lo ha più volte ribadito. Alla Procura di Varese pensano diversamente.

Arrivati in Tribunale la condanna arriva per altra contorta via. Il Tribunale, che sa perfettamente che quelle leggi citate dalla Procura non sono applicabili perché un sito non è una riproduzione tipografica né una trasmissione radiotelevisiva, tenta di superare l’ostacolo addentrandosi in una singolare interpretazione del web per provare a dimostrare che i nuovi media digitali ben possono esser parificati, tutti, al concetto di “stampa”. Si legge così in sentenza che

l’informatica e la telematica altro non sono che applicazione combinata di mezzi (variazioni di stato) meccanici, fisici, chimici

e dunque ad essi ben può aderire la definizione di “stampa e stampato” contenuta nell’art.1 della legge del 1948 che appunto fa riferimento a «riproduzioni… comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione».

Lo sforzo per cercare di trovare un aggancio normativo per condannare il gestore di un sito per i reati commessi dagli utenti è notevole, e tradisce nel giudicante un retropensiero da tempo diffuso, e in questi giorni ribadito da più parti a seguito della vicenda che ha coinvolto il Presidente della Camera: non può esserci una totale assenza di responsabilità per i fornitori dei servizi internet.

E così la sentenza prosegue, con una serie di incongruenze, e sebbene il giudicante escluda che sia applicabile al caso la responsabilità per omesso controllo del direttore responsabile delle testate giornalistiche, giunge con una alchimia giuridica a un inaccettabile principio:

la disponibilità dell’amministrazione del sito internet rende l’imputata responsabile di tutti i contenuti di esso accessibili dalla Rete, sia quelli inseriti da lei stessa, sia quelli inseriti da utenti.

Per il Tribunale di Varese la normativa che regola le responsabilità dei fornitori dei servizi della società dell’informazione non esiste. Non esiste differenza tra un fornitore di contenuti (qual è un giornale online) e un fornitore di servizi che si limita ad offrire spazi per la comunicazione e la condivisione di terzi. Per il giudice non è necessario valutare se il gestore del sito avesse effettiva conoscenza dell’illegalità o se si sia attivato celermente a seguito della necessaria segnalazione della parte offesa. La giovane amministratrice del sito è responsabile per il solo fatto di esser l’amministratrice: come un direttore responsabile, anzi peggio, perché non viola un dovere di controllo, ma assume su di sé, senza scampo, tutto ciò che appare sul suo sito. Non è necessario individuare chi ha diffamato, ingiuriato o minacciato, o quale tipo di servizio offriva in concreto la piattaforma: basta responsabilizzare e condannare il gestore del sito, chi ha offerto l’occasione, il mezzo o il luogo in cui si è consumato il reato. Basta condannare il barista: giustizia è fatta.

C’è un passaggio meraviglioso in sentenza, là dove il giudice concede benevolenza nel quantificare la pena: la giovane amministratrice del sito può esser sanzionata con pena lieve perché è vittima del mito del web libero: le si concede

una sua possibile sottovalutazione delle condotte illecite, frutto di una diseducazione di cui essa stessa è vittima, in un contesto sociale di falsamente proclamata liceità di qualsiasi lesione dell’altrui personalità morale

È una frase bellissima che potrebbe però valere anche per il giudicante. L’errore commesso in sentenza è certamente dovuto a una sottovalutazione delle complesse normative che regolano le responsabilità in rete, ed il Tribunale rischia di apparire esso stesso vittima di una diseducazione al mondo del web, in un contesto sociale che proclama falsamente che su internet non c’è regola, che l’anarchia regna sovrana, e tutto è lecito. In questo contesto è comprensibile che si cerchi in qualche modo di far giustizia, di far rispettare le regole del viver civile. Fine encomiabile, risultato pessimo.

Una errata allocazione delle responsabilità sulla rete aumenta il senso di anarchia, genera confusione e incertezze per i fornitori di servizi, e non favorisce certo una cultura della responsabilità (e per la verità neppure l’economia della rete). Anzi, lascia l’utente protetto dalle sue malefatte, tanto risponde il provider. Il prof. De Martin qualche giorno fa su La Stampa individuava nell’educazione di chi va sul web la vera sfida per arginare le illegalità in rete. Credo che una maggior consapevolezza e conoscenza dei nuovi servizi della società dell’informazione debba coinvolgere tanto gli utenti quanto chi del e sul web giudica.

Carlo Blengino

Avvocato penalista, affronta nelle aule giudiziarie il diritto delle nuove tecnologie, le questioni di copyright e di data protection. È fellow del NEXA Center for Internet & Society del Politecnico di Torino. @CBlengio su Twitter