Perché Youssef Siher è stato scarcerato
Una spiegazione dettagliata delle ragioni per cui la giudice per le indagini preliminari ha ritenuto infondate le accuse della procura
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Secondo la giudice per le indagini preliminari Tiziana Landoni, Youssef Siher non stava pianificando azioni violente né stava cercando di convincere altre persone a commetterle. Landoni ha valutato che Siher, con l’apertura della pagina Instagram e del gruppo Telegram Movimento 17 ottobre, non si sia ispirato ai saccheggi e ai disordini del 17 e del 18 ottobre, di cui comunque neanche la procura lo ha mai ritenuto responsabile, contrariamente a quanto sostengono alcuni membri del governo. E, sempre secondo Landoni, Siher non aveva ragioni per provare a scappare dato che tutta la sua vita è qui, e i suoi legami con gruppi di attivisti per la Palestina non sono indicativi di un maggiore pericolo di fuga, ma semplicemente di sue convinzioni.
La gip ha insomma ritenuto che gli elementi raccolti finora da chi indaga non costituiscano indizi di colpevolezza così gravi da rendere necessari né il fermo né la custodia cautelare in carcere per Siher, che è quindi uscito dal carcere San Vittore di Milano mercoledì pomeriggio: resta indagato per istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e per violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, ma da libero. A Radio Onda d’Urto il suo avvocato Benedetto Ciccarone ha detto che l’indagine prosegue, ma bisognerà vedere cosa deciderà di fare la procura di Milano.
Siher è bresciano e ha 30 anni. Era stato fermato sabato a casa di un’amica a Milano. Era stato perquisito e poi portato in carcere, dove è stato detenuto nella sezione di alta sicurezza. Secondo chi indaga ha aperto il gruppo Telegram del Movimento 17 ottobre, noto anche come M1710, alle 19:58 del 18 ottobre: dopo le devastazioni avvenute a Milano quella domenica.
– Leggi anche: Il tribunale di Milano ha risposto molto duramente a Meloni e Tajani sul caso di Youssef Siher
Dai messaggi pubblicati prima che Siher venisse fermato, si può dire che il gruppo M1710 abbia una connotazione vicina ai collettivi cosiddetti antagonisti e non legata in particolare a qualche partito. La pagina Instagram e il gruppo Telegram avevano annunciato nuove mobilitazioni permanenti per ogni sabato in varie città contro il governo e a favore di un movimento giovanile dal basso.
La tesi della procura di Milano in sintesi è questa: Siher avrebbe usato la pagina Instagram e il gruppo Telegram per incitare altre persone a commettere reati contro l’ordine pubblico. Lo avrebbe fatto con i post tuttora visibili su Instagram e poi con i comunicati con cui annunciava le modalità delle manifestazioni su Telegram, tra le altre cose. Per la procura Siher avrebbe avuto un piano rivoluzionario che si sarebbe dovuto concretizzare il 24 ottobre, quando M1710 aveva inizialmente convocato manifestazioni in otto città. Questo piano avrebbe intimorito gli abitanti di Milano, dove per la paura di nuovi saccheggi molti negozi erano stati chiusi, e innescato forti tensioni sociali: da qui l’aggravante del terrorismo.
Venerdì 23 ottobre il Movimento aveva annunciato che i luoghi delle mobilitazioni erano cambiati rispetto alle piazze nelle otto città annunciate in precedenza, e che avrebbe comunicato i nuovi punti di ritrovo sabato alle 14:30 e poi alle 15:30. La polizia postale ha però bloccato l’invio programmato di questi messaggi.
Nell’ordinanza la giudice ha di fatto sconfessato l’intero impianto accusatorio per come era stato presentato finora dai pubblici ministeri. Secondo la gip non ci sono elementi sufficienti che indichino gravi indizi di colpevolezza per nessuno dei tre capi di imputazione formulati dalla procura nei confronti di Siher.
Secondo la gip l’accusa di istigazione non è sostenibile innanzitutto perché da quanto ricostruito finora dall’indagine non emerge un pericolo «concreto» per l’ordine pubblico causato dalle azioni e dai messaggi di Siher, come richiede invece l’articolo 414 del codice penale. Per la giudice frasi come quelle pubblicate su Instagram – «lo Stato ci piscia addosso e i media ci fanno credere che piove», o quella del post qui sotto – e altri messaggi inviati su Telegram sono senz’altro critiche dure e volgari al governo e ai media, ma non contengono indicazioni pratiche e precise che potrebbero spingere altre persone ad agire in modo violento e a commettere dei reati.
Stefano Zirulia, professore associato di diritto penale all’università Statale di Milano, spiega che per poter ipotizzare il reato di istigazione le dichiarazioni considerate pericolose devono essere così efficaci (nel gergo giuridico si dice “idonee”) da incidere sulla volontà di altre persone e quindi da persuaderle ad agire in un certo modo. Non basta insomma inneggiare genericamente alla rivoluzione: servirebbe, per fare un esempio estremo, convocare le persone in un certo luogo e dire loro di portare spranghe o altri strumenti simili per spaccare tutto quello che sta attorno.
Zirulia, che precisa di attenersi solo all’interpretazione giuridica e di non stare esprimendo un parere sul caso, vista l’indagine in corso, dice che accertare questo elemento di concretezza è fondamentale «perché altrimenti staremmo parlando solo di parole, per quanto pericolose. Senza quella concretezza saremmo di fronte a una compressione sproporzionata del diritto alla libera espressione garantito dalla Costituzione». C’è una sentenza della Corte costituzionale del 1970 che stabilì proprio questo discrimine, e che viene richiamata anche nell’ordinanza della gip.
La giudice scrive anche che i messaggi inviati nel gruppo Telegram puntavano piuttosto a organizzare una mobilitazione collettiva di disobbedienza civile, e manifestazioni settimanali per sensibilizzare l’opinione pubblica su problemi sociali ed economici. Peraltro l’organizzazione pratica delle manifestazioni era affidata alle persone di ogni città, che avrebbero potuto decidere in autonomia come gestirle. La giudice ha fatto inoltre notare che non risulta dagli atti d’indagine che Siher abbia caldeggiato o appoggiato chi ha scritto messaggi che ipotizzavano azioni violente nelle manifestazioni di quei giorni, come danni alle banche e ai ripetitori della Rai.

(Scaricato il 23 ottobre dal gruppo Telegram del Movimento 17 ottobre)
Anche il documento di quattro pagine intitolato “Rivoluzione, istruzioni per l’uso” – per giorni presentato da vari media come un «manuale» della rivoluzione – e inviato su Telegram non conteneva nessun riferimento a strumenti per aggredire le forze di polizia. La giudice Landoni fa notare che nel documento si invitavano anzi i manifestanti a restare calmi nel caso in cui la polizia avesse lanciato lacrimogeni e ad arretrare se la polizia avesse iniziato a picchiare.
La conclusione della gip è che nei post pubblicati da Siher «non si prospetta mai l’attuazione di azioni violente o l’adozione di altri comportamenti integranti reato». Sebbene il nome del gruppo si rifaccia esplicitamente alle proteste del 17 ottobre, per la gip non ci sono indizi per ritenere che Siher si sia ispirato alle violenze di quel fine settimana, che non sono state «neppure menzionate quale modello delle forme di protesta da lui proposte».
Per la gip non sta in piedi nemmeno l’aggravante della finalità di terrorismo. Semplificando molto, questa aggravante fa riferimento ad azioni che hanno obiettivi terroristici: cioè quelle che in base al codice penale (art. 270 sexies) possono «arrecare grave danno a un paese o a un’organizzazione internazionale» e vengono compiute per «intimidire la popolazione o costringere» o per «destabilizzare le strutture fondamentali […] di un paese o di un’organizzazione internazionale».
«È una norma un po’ onnivora secondo molti studiosi, che rischia a volte di mangiarsi tutte le forme di violenza politica senza le dovute differenze. Per attribuire un’aggravante di terrorismo deve insomma esserci un comportamento capace di provocare un danno macroscopico al paese e al contempo di suscitare sentimenti diffusi di paura e di terrore nella popolazione», puntualizza Zirulia. Per i pubblici ministeri il timore e la tensione delle persone erano dimostrati dallo schieramento dei 500 soldati a Milano e dal fatto che molti negozianti avessero deciso di barricare i locali per paura di nuove proteste violente.
Se applicata a reati che non prevedono l’ergastolo, l’aggravante aumenta la pena della metà. I reati per cui è indagato Siher prevedono da uno a cinque anni di carcere.

Gli avvocati Yasmina Abu Sharar e Benedetto Ciccarone, difensori di Youssef Siher, 27 ottobre 2026 (ANSA/DANIEL DAL ZENNARO)
Rispetto infine all’ultimo capo di imputazione, relativo al reato di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, la gip ritiene che nelle comunicazioni di Siher sui social non ci sia alcun invito a formare gruppi di violenti né a usare strumenti dannosi come quelli elencati nell’articolo 420-bis, relativo a questo reato: e cioè «bastoni, mazze, oggetti contundenti» oppure «razzi, fuochi artificiali, petardi». È un articolo introdotto nel codice penale dal decreto sicurezza approvato dal governo il 22 ottobre, l’ottavo, e che punisce tra gli altri chi promuove – anche online – la formazione di un gruppo che poi agisce con violenza durante le manifestazioni.



