• Italia
  • Giovedì 15 ottobre 2026

Un processo in cui la stessa persona accusa, indaga e giudica

In Italia i procedimenti disciplinari agli insegnanti si fondano su questa anomalia: decide quasi tutto il preside

Uno striscione appeso al liceo Virgilio di Milano, febbraio 2024 (Stefano Porta/LaPresse)
Uno striscione appeso al liceo Virgilio di Milano, febbraio 2024 (Stefano Porta/LaPresse)
Caricamento player

In Italia, un insegnante di scuola può ricevere una sanzione o una breve sospensione perché non si presenta agli scrutini, perché critica il preside, perché usa male il registro elettronico o ancora perché dice «cretino» a uno studente. Alcuni di questi casi finiscono al centro di polemiche e diventano nazionali: come quando lo scrittore Christian Raimo, che fa anche il professore, venne sospeso per aver criticato, fuori da scuola, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

I sindacati fanno notare da tempo che le sanzioni e le cause di lavoro contro i docenti sono molto aumentate, secondo loro come conseguenza di un fatto specifico: i dirigenti scolastici, cioè i presidi, sono diventati sempre più centrali e decisivi nei procedimenti disciplinari a scuola.

Un tempo i singoli capi d’istituto avevano poteri disciplinari limitati. Oggi accentrano il potere di avviare il procedimento, quello di indagare e quello di giudicare: facendo un parallelismo con il sistema penale, il dirigente è al tempo stesso la polizia giudiziaria che svolge le indagini, il pubblico ministero che  formula l’accusa, raccoglie le testimonianze e le prove utili ai fini del giudizio, e infine è anche il giudice, colui cioè che emette la sentenza e stabilisce la pena.

È una situazione del tutto particolare nel pubblico impiego, dove di norma il responsabile della struttura può imporre direttamente solo la sanzione del rimprovero verbale. Secondo i sindacati non c’è garanzia di terzietà nel giudizio ed è un problema: per questo chiedono da tempo di separare le funzioni di chi accusa e di chi giudica, e che venga creato un organismo disciplinare distinto.

Per legge sono due i soggetti che possono dare sanzioni agli insegnanti. Per le infrazioni meno gravi sono competenti i dirigenti, che possono fare richiami scritti (l’avvertimento e la censura, in ordine di gravità) e sospendere dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni. Quelle più gravi spettano invece all’Ufficio per i procedimenti disciplinari dell’Ufficio scolastico regionale, che può decidere sospensioni più lunghe e il licenziamento.

Due riforme hanno inciso più delle altre su questi meccanismi, una fatta da un governo di centrodestra e un’altra da un governo di centrosinistra: la prima è quella del 2009 del ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, che rafforzò i poteri del dirigente equiparandolo sostanzialmente a un datore di lavoro privato nella gestione organizzativa del personale; la seconda è quella del 2017 della ministra Marianna Madia, che diede al dirigente il potere di imporre sanzioni più gravi, come la sospensione.

Marianna Madia in visita alla scuola Pablo Neruda di Roma, 15 settembre 2014 (ANSA/MASSIMO PERCOSSI)

Possono essere considerate infrazioni la mancata vigilanza degli studenti durante l’orario scolastico, la mancata compilazione del registro elettronico o l’inosservanza di vari obblighi legati all’attività di insegnamento: come non partecipare ai collegi docenti, pubblicare sui social commenti che siano ritenuti lesivi del decoro della scuola, abusare dell’autorità e altre ancora.

Chiunque può segnalare un presunto illecito al dirigente, che valuta i fatti e stabilisce se siano di sua competenza o dell’Ufficio per i provvedimenti disciplinari. Poi c’è la fase dell’istruttoria e della difesa: il dirigente o l’Ufficio per i provvedimenti acquisiscono informazioni e documenti, poi convocano l’insegnante per avere la sua versione. L’insegnante può farsi assistere da un avvocato o da un sindacalista. Poi il procedimento può essere archiviato, oppure possono essere decise sanzioni, contro le quali si può fare ricorso al giudice del lavoro.

Non si può fare un’analisi per capire se ci siano troppi procedimenti e valutare come vengano gestiti, perché non ci sono dati pubblici. Il ministero dell’Istruzione e del Merito raccoglie informazioni per scopi ispettivi, ma non sono accessibili. Il coordinatore nazionale del sindacato degli insegnanti Gilda, Vito Castellana, dice che sono comunque dati parziali, perché non tutte le scuole li inseriscono.

I sindacati però non hanno dubbi sul fatto che i procedimenti siano aumentati, con la trasformazione del ruolo del preside in dirigente e con l’affermarsi dell’autonomia delle singole scuole, cominciata a partire dalla fine degli anni Novanta. Castellana dice che oggi «quando un dirigente ha deciso di dare una sanzione, è fatta», cioè non ci sono contrappesi alla sua azione, e che in alcuni casi questo avrebbe portato a «forme di abuso di potere», cioè un uso discrezionale, a volte pretestuoso e strumentale di questa competenza.

Il rischio che diversi sindacati segnalano è insomma che i presidi possano utilizzare le sanzioni in modo punitivo, «per colpire magari quegli insegnanti che in collegio sono contrastivi», dice Castellana. In un caso recente, per esempio, una docente dell’isola d’Elba è stata sanzionata per aver protestato contro la presenza di un attore porno nella scuola chiamato a parlare di bullismo agli studenti: il suo comportamento venne giudicato dalla dirigenza «lesivo della dignità del ruolo dirigenziale»: la sanzione venne poi annullata in tribunale.

Oppure c’è il rischio che il dirigente usi la competenza disciplinare per mettere in discussione il modo in cui vengono svolte le attività didattiche di determinati insegnanti, o i libri di testo che scelgono: Castellana dice che gli insegnanti «non sono normali impiegati dello Stato e hanno diritto alla libertà d’insegnamento, così come prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro». Un caso di qualche anno fa finito sui giornali fu ad esempio quello di una maestra di Catania sospesa per due giorni dal dirigente su segnalazione di un genitore per avere letto alcuni brani del Diario di Anne Frank ai propri alunni.

Un momento della manifestazione degli studenti contro la riforma della scuola del governo Renzi, Milano, 13 novembre 2015 (ANSA/MOURAD BALTI)

C’è poi un evidente squilibrio tra le parti: in caso di ricorso, i docenti pagano di tasca propria tutte le spese legali, mentre il dirigente è difeso dall’avvocatura di Stato. Secondo Lucio Ficara, docente ed esperto di normativa scolastica che scrive per il sito specializzato Tecnica della Scuola, l’aumento di procedimenti disciplinari sarebbe attribuibile proprio a questo, e al fatto che il dirigente non possa a sua volta ricevere sanzioni per eventuali errori di valutazione, o se ha fatto un uso improprio delle sanzioni. Spesso invece i docenti sono scoraggiati a proseguire nei ricorsi a causa delle spese richieste.

Va comunque precisato che più volte le sospensioni fino a 10 giorni date dai dirigenti sono state impugnate e poi dichiarate illegittime, e quindi annullate. Nel 2019 la Cassazione, l’ultimo grado di giudizio della giustizia italiana, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui i dirigenti non possono sospendere gli insegnanti, nonostante la riforma Madia, perché non lo prevede la norma di riferimento per il settore (il cosiddetto Testo unico sulla scuola del 1994). Dovrebbero limitarsi a sanzioni minori.

È un parere autorevole ma non vincolante, che lascerà comunque un certo spazio di manovra ai dirigenti per le sanzioni finché la questione non verrà inserita nel contratto collettivo nazionale di lavoro.