Cosa non funziona in Italia quando una donna denuncia una violenza

Dopo il femminicidio di Tania Terrin se lo sta chiedendo anche il governo: la prima cosa da guardare è come vengono usati i centri antiviolenza

La maschera simbolo del centro antiviolenza romano Lucha Y Siesta, Roma, 4 maggio 2026 (Marco Di Gianvito/ZUMA Press Wire)
La maschera simbolo del centro antiviolenza romano Lucha Y Siesta, Roma, 4 maggio 2026 (Marco Di Gianvito/ZUMA Press Wire)
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Dino Keber, l’uomo che il 15 agosto in provincia di Venezia ha ucciso l’ex compagna Tania Terrin e poi si è suicidato, era già stato denunciato da Terrin e da altre donne in passato, ma le istituzioni, in questo caso la questura, si erano attivate nei suoi confronti con una misura di prevenzione che è stata diffusamente giudicata inadeguata (un ammonimento, che spesso ha poche conseguenze concrete).

Restano diversi aspetti da chiarire, ma molti si stanno chiedendo che cosa non abbia funzionato in questa storia. Il ministero della Giustizia sta valutando di inviare ispettori nella procura di Venezia, quella che si era occupata del caso. Chi lavora da tempo sulla violenza maschile contro le donne, però, non ha manifestato lo stesso stupore per come sono andate a finire le cose: da decenni si denuncia che i femminicidi sono in gran parte morti annunciate e che mostrano il fallimento delle risposte istituzionali alla violenza di genere.

Per contrastare la violenza di genere l’Italia è sempre andata nella stessa direzione: reprimere le condotte penalmente rilevanti, approvare norme con nuove fattispecie di reato e introdurre sanzioni sempre più severe. Eppure ha accumulato diverse condanne internazionali per come tratta la violenza di genere: condanne in cui si giudica sufficiente e adeguato il piano normativo, ma in cui si ribadisce che il problema continua a essere il modo in cui le leggi vengono applicate.

Perseguire penalmente la violenza di genere in ogni caso è solo una delle basi su cui si fonda la Convenzione di Istanbul, il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica. Le altre tre sono la prevenzione, la protezione (che comprende anche la necessità di informare le vittime dei loro diritti, facendo in modo che sappiano dove e come ottenere aiuto), e l’attuazione di politiche integrate tra vari soggetti, tutte cose che richiedono l’impiego di risorse economiche adeguate.

L’Italia è carente su tutti questi fronti, come segnalato dalle sentenze internazionali ma anche dagli stessi centri antiviolenza, spesso sottofinanziati, insufficienti nel numero e lasciati ai margini.

Manifestazione del movimento femminista Non Una Di Meno davanti al ministero dell’Istruzione e del Merito, 25 novembre 2025 (Valentina Stefanelli/Lapresse)

La giudice di Cassazione Paola Di Nicola Travaglini, esperta in materia e autrice di diversi libri, dice che l’intervento delle istituzioni diventa pienamente efficace «quando è sostenuto dai centri antiviolenza e quando le istituzioni collaborano attivamente con i centri antiviolenza, come stabilito dalle convenzioni internazionali e come accade già nelle migliori prassi giudiziarie». I dati lo confermano.

Da una delle relazioni della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio fatte nella passata legislatura è emerso un dato molto significativo. Analizzando le indagini e le sentenze di quasi 200 casi di femminicidio che si sono verificati nel biennio 2017-2018, è risultato che in soli 5 casi le donne poi uccise si erano rivolte a dei centri antiviolenza. Nella relazione si dice anche che «non sempre le istituzioni che per prime incontrano le donne segnalano i centri antiviolenza come servizi specializzati per le vittime».

Lo studio riferisce che solo in 4 casi la donna era stata informata dei suoi diritti, «con indicazione precisa e chiara anche dei numeri di telefono dei centri antiviolenza cui rivolgersi, mentre in 8 casi era stato consegnato solo uno stampato con citazione di norme di legge». Questo è successo nonostante dal 2009 esista una legge, la numero 38, che obbliga le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche a «fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio».

I centri antiviolenza (che sono gratuiti e sono tenuti alla totale riservatezza e segretezza) «sono i luoghi in cui le donne vengono ascoltate senza essere giudicate, in cui il loro vissuto viene riferito a personale femminile altamente specializzato e preparato all’accoglienza e all’ascolto», spiega Di Nicola Travaglini. Sono i luoghi in cui nessuna viene forzata a parlare o a fare qualche cosa di cui non è convinta: «E sono i luoghi in cui le donne vengono credute», dice la giudice.

Nadia Somma Caiati, presidente del centro antiviolenza Demetra di Lugo, in provincia di Ravenna, dice che nei centri antiviolenza le donne vengono accompagnate nel ripercorrere ciò che hanno vissuto, e che questo sostegno consente loro «di rileggere comportamenti per cui prima non avevano strumenti, e di prenderne dunque coscienza. Permette di capire, solo per fare un esempio, che la parola “gelosia” non è corretta per descrivere quello che hanno passato e che si è trattato piuttosto di “controllo” e di “limitazione della libertà”: di violenza».

I centri antiviolenza sono anche i luoghi, dice Somma Caiati, «in cui si sa molto bene che il cammino di una donna vittima di violenza maschile è fatto di tappe contraddittorie: minimizzazione del pericolo, altalene emotive, determinazione a chiudere la relazione intrecciata con l’incertezza, sensi di colpa, compassione verso il maltrattante. Cose che qui non diventano motivi di giudizi sommari o, peggio, di sottovalutazioni».

Sono poi sempre i centri antiviolenza ad avere le competenze per fare un’adeguata valutazione del rischio in un contesto privo di pregiudizi e stereotipi, e tenendo conto del contesto sociale, familiare ed economico della donna coinvolta: nella relazione della Commissione sul femminicidio si dice che una delle costanti criticità rilevate è che in diversi casi «l’uomo aveva espressamente dichiarato alla polizia giudiziaria di non tollerare e di non poter consentire che la moglie non rispettasse le regole di casa», cosa che anziché essere interpretata come ragione di rischio è stata «addirittura ritenuta normale» e senza alcun nesso con la violenza.

Manifestazione per le vie del quartiere Pigneto a Roma organizzata dopo l’aggressione di una donna, 26 giugno 2026 (Cecilia Fabiano/LaPresse)

Concretamente, le operatrici dei centri antiviolenza possono accompagnare la donna a fare denuncia. Poiché non sempre ci si trova di fronte a forze dell’ordine formate e preparate sul tema, questo garantisce che la denuncia «descriva correttamente tutto ciò che la donna segnala, e che non sia raccolta in modo superficiale omettendo passaggi fondamentali che serviranno alla magistratura per le valutazioni, soprattutto sulle violenze economiche e psicologiche spesso erroneamente non ritenute reato». In questo modo si contribuisce a evitare decisioni inadeguate o archiviazioni.

I centri antiviolenza, oltre a fornire la protezione in una casa rifugio quando il pericolo impone un allontanamento, mettono poi a disposizione delle donne, precisa Di Nicola Travaglini, «avvocate specializzate e competenti», in grado di intervenire quando il sistema rischia di incepparsi e di monitorare tutto ciò che accade dopo le denunce: se le misure cautelari predisposte sono adeguate al caso concreto, per esempio. «I centri antiviolenza sono in grado di fare una valutazione del rischio secondo dati scientifici ed esperienziali e devono entrare in modo strutturato nella filiera della formazione, della prevenzione, della protezione e della fuoriuscita dalla violenza maschile», dice la giudice. Eppure, aggiunge Somma Caiati, sono percepiti come «mero servizio o marginalizzati».

La stessa nuova legge sul femminicidio ne riconosce l’importanza: all’articolo 8 si occupa di rafforzamento degli obblighi formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne, dicendo che deve essere curata da «esperti di comprovata e documentata conoscenza delle materie»: cioè, precisa Di Nicola Travaglini, dai centri antiviolenza.

Spesso il fatto che una donna non denunci viene interpretato come una sua colpa: per le mancate denunce ci sono molti e fondati motivi, ma a parte questo «la magistratura esperta del settore, consapevole dei limiti che tuttora vi sono, suggerisce di denunciare dopo che le donne sono state in un centro antiviolenza e dopo aver trovato un avvocato o un’avvocata specializzati». Che, per questo genere di reati, sono pagati dallo Stato.

«I centri a cui rivolgersi devono essere di comprovata competenza, naturalmente, occuparsi solo e in modo specifico di violenza maschile contro le donne e aderire alla Convenzione di Istanbul», dice Di Nicola Travaglini. È poi importante recarsi, ove possibile, presso le sezioni specializzate di polizia e carabinieri, «dove si possono trovare operatori formati e molto competenti. A quel punto ci sono maggiori probabilità che il percorso, da lì in poi, vada nella giusta direzione».

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Dove chiedere aiuto
Se hai bisogno di aiuto o sostegno qui c’è l’elenco di tutti i numeri telefonici dei centri antiviolenza della rete Di.Re. È anche possibile chiamare il numero antiviolenza e stalking 1522, gratuito, attivo 24 ore su 24 con un’accoglienza disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. In entrambi i casi si riceveranno indicazioni da persone che hanno l’esperienza e la formazione più completa per occuparsi di questa questione. È anche possibile, di fronte a una situazione di emergenza, chiamare i carabinieri o la polizia al 112.