Voteremo una riforma che in gran parte ancora non conosciamo
Perché molti aspetti, anche rilevanti, potranno essere chiariti solo con altre leggi dopo un'eventuale vittoria del Sì

Al referendum sulla giustizia del 22 e del 23 marzo gli elettori voteranno una riforma della magistratura che si conosce solo in parte. Il testo approvato dal parlamento e che deve essere confermato con il voto, infatti, definisce in generale le modifiche da fare alla Costituzione se dovesse vincere il Sì, ma non dice come questi cambiamenti verrebbero realizzati concretamente. In parte è normale e succede per tutte le riforme costituzionali. Nel frattempo i partiti d’opposizione stanno usando questo argomento per dire agli elettori di votare contro una riforma poco chiara, sostenendo che il suo impatto dipenderà proprio da alcuni dettagli che non sono stati ancora decisi.
Il timore delle opposizioni è in parte giustificato. Il testo delle riforme costituzionali definisce le modifiche in modo sempre molto generico e poi lascia che siano il parlamento o il governo a stabilire le procedure e i meccanismi con cui questi cambiamenti devono effettivamente essere applicati, attraverso leggi e decreti detti “attuativi”, proprio perché attuano la riforma. Nel caso di questa riforma della magistratura, però, i dettagli e le procedure ancora da chiarire sono particolarmente importanti.
– Ascolta anche: Referendum – Una riforma ancora da scrivere
Una delle incognite maggiori riguarda la nomina dei magistrati che farebbero parte dei due nuovi Consigli superiori della magistratura (Csm). La riforma prevede infatti di sdoppiare l’attuale Csm, cioè l’organo di autogoverno della magistratura, in due: uno competente sulle carriere dei giudici e uno su quelle dei pubblici ministeri. Oggi i membri del Csm sono eletti per due terzi dai magistrati tra i magistrati stessi (sono i membri cosiddetti “togati”, per via della toga indossata dai magistrati nei processi penali), e per un terzo dal parlamento, tra avvocati e professori di diritto con una certa esperienza (sono chiamati membri “laici”). Se passasse la riforma, verrebbero nominati con le stesse proporzioni sempre tra magistrati, professori e avvocati, ma con un “sorteggio”.
Il testo non dice, però, con quale metodo o strumento avverrebbe l’estrazione (per esempio se con un software o in altro modo), né quali caratteristiche dovrebbero avere i candidati, e quindi quanto grandi sarebbero i gruppi di persone da cui sorteggiare. Oggi i membri togati vengono eletti tra i magistrati che si candidano, mentre non si sa se con la riforma il sorteggio avverrebbe tra tutti i magistrati (che sono tra i 9mila e i 10mila) o all’interno di una selezione più ristretta, cioè se il sorteggio sarà in qualche modo attenuato (in questi giorni si parla molto di “sorteggio temperato”).
Per ogni variante possibile si aggiungono incognite importanti: cosa succederebbe se un magistrato rifiutasse l’incarico? E se invece il gruppo di magistrati venisse ridotto, quali requisiti dovrebbe avere un magistrato per essere candidato? Inizialmente il governo immaginava questo sorteggio come un’estrazione più ampia e più neutrale possibile. Nel corso del tempo, però, è emersa la preoccupazione che la casualità potesse creare in realtà situazioni sbilanciate: per esempio Csm composti da membri di un unico sesso, di un unico orientamento politico o di un solo territorio. Da qui l’ipotesi di introdurre alcune correzioni.
I sostenitori del “No” attribuiscono all’estrazione e ai criteri con cui avverrebbe una certa importanza, perché proprio da questo passaggio, che determina la composizione dei Csm, dipenderebbe secondo loro il grado di autonomia dei due organi rispetto al governo.
Questo è ancora più evidente nell’estrazione dei membri laici, che secondo la riforma dovrebbe avvenire all’interno di un gruppo di avvocati e professori di diritto selezionati dal parlamento entro i primi sei mesi della legislatura. Non si sa quante persone ci sarebbero nell’elenco, ma è un dettaglio importante: più piccolo sarà il gruppo da cui estrarre, maggiore sarà il potere decisionale del parlamento.
Le cose cambiano anche in base a quale tipo di maggioranza servirà alle camere per comporre l’elenco di candidati: se basterà una maggioranza semplice (cioè più del 50 per cento), la maggioranza parlamentare di turno avrà più potere per decidere la composizione dell’elenco. Se invece servirà una maggioranza più ampia, è più probabile che l’elenco dovrà essere fatto con un accordo tra maggioranza e opposizione (e quindi con meno possibilità che solo una parte politica controlli le nomine).
Altre incognite riguardano la separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri prevista dalla riforma. Non è definito a che punto del loro percorso professionale i magistrati dovrebbero fare questa scelta: potrebbero esserci due concorsi distinti per le due funzioni, oppure uno unico prima della divisione definitiva.
Ci sono dubbi anche sull’Alta corte disciplinare, il nuovo organo che assumerebbe il potere disciplinare che oggi detiene il Csm, cioè stabilire le sanzioni disciplinari dei magistrati. Sarebbe composto da 15 membri: sei laici (di cui tre nominati dal presidente della Repubblica e tre estratti da un elenco redatto dal parlamento) e nove togati (sei giudici e tre pubblici ministeri, tutti estratti a sorte). Anche in questo caso però non si sa come dovrebbero avvenire le estrazioni e come sarebbe compilata la lista stilata dal parlamento. Non si sa nemmeno come si applicherà concretamente l’azione disciplinare (per esempio chi potrà avviarla o con che regole e in che tempi si dovrà svolgere).
Le norme attuative dovranno essere approvate entro un anno dall’eventuale entrata in vigore della riforma. Se vincesse il Sì, quindi, per la maggioranza e per il governo i tempi sarebbero piuttosto serrati. Non tanto per rientrare nella scadenza stabilita dal testo della riforma, che in moltissimi casi non viene rispettata, ma più che altro per realizzare tutte le modifiche prima delle elezioni politiche del 2027 e così presentarsi meglio alla campagna elettorale (evitando anche che, in caso di sconfitta alle elezioni, la riforma eventualmente approvata venga poi realizzata da un governo di un’altra parte politica).



