Come la destra ha cambiato il testo della legge sul consenso
È stato proprio rimosso il concetto di “consenso” per valutare il reato di violenza sessuale, e sostituito con il dissenso: cambia parecchio

Giovedì alla commissione Giustizia del Senato è stato modificato il disegno di legge in discussione sulla violenza sessuale e il consenso. Il disegno di legge modificava l’articolo 609 bis del codice penale, quello sul reato di violenza sessuale, definendola un atto compiuto «senza il consenso libero e attuale» della persona: ora lo definisce come compiuto «contro la volontà della persona».
La modifica è rilevante perché la versione precedente del disegno di legge introduceva per la prima volta il concetto di consenso nel codice penale italiano come fattore per distinguere quando un atto sessuale è violenza. Ci si era arrivati grazie a un inusuale accordo bipartisan tra la destra e il centrosinistra, che aveva richiesto un dialogo tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Su quell’accordo Meloni aveva agito abbastanza da sola, imponendo la linea agli alleati di governo: la destra però è sempre stata contraria a questa modifica, e già a novembre, per questo motivo, la Lega aveva rimandato la discussione del disegno di legge.
La modifica di giovedì è stata proposta dalla senatrice leghista e presidente della commissione Giustizia Giulia Bongiorno, avvocata penalista con un ruolo pubblico riconosciuto sul tema della violenza contro le donne, anche per aver difeso vittime in casi noti. La proposta offre alla destra un pretesto per intervenire sul disegno di legge senza che appaia come un arretramento nella tutela delle donne (il primo accordo con il centrosinistra infatti era stato contestato da una parte dell’elettorato di destra e anche all’interno della coalizione dalla Lega). In una nota firmata dai capigruppo dell’opposizione al Senato, la sua modifica è stata duramente criticata e definita la rottura di «un patto politico» precedentemente raggiunto.
Ora il disegno di legge sulla violenza sessuale dice che è punibile «Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire» atti sessuali. Il testo aggiunge che la volontà contraria della persona, cioè il suo dissenso rispetto all’azione sessuale, «deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso», come previsto dalla Convenzione di Istanbul, il trattato internazionale contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.
A differenza della prima versione, che prevedeva una pena da sei a dodici anni, la nuova versione introduce anche diminuzioni nella pena a seconda della gravità del fatto. Il disegno di legge specifica che l’atto sessuale è contrario alla volontà della persona «anche quando è commesso a sorpresa», quindi quando la persona è impossibilitata dalle circostanze a esprimere il proprio dissenso.
Ora il disegno di legge deve essere votato in questa versione anche dal Senato, cosa che dovrebbe avvenire martedì. Anche con un’eventuale approvazione, comunque, il disegno di legge deve tornare alla Camera per l’approvazione nella sua versione modificata dal Senato. Quando entrambe le camere l’avranno approvato nella stessa versione, potrà essere promulgato dal presidente della Repubblica e poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, per entrare successivamente in vigore.
Al di là delle polemiche politiche, comunque, ci sono pareri discordanti anche nel merito della modifica introdotta giovedì.
L’opposizione e parte dei movimenti femministi sostengono che sostituire il concetto di “consenso” con quello di “dissenso” o “volontà contraria” sia un forte arretramento rispetto allo stato attuale delle cose; intervistata dal Corriere della Sera, Bongiorno ha invece detto che questa modifica rappresenta «un ampliamento della tutela per le vittime di violenza», tenendo conto del fatto che il codice penale attuale considera violenza sessuale solo un atto compiuto con violenza, minacce, forme di costrizione, abuso e inganno.
Elena Biaggioni, avvocata della rete D.i.Re, che riunisce numerosi centri antiviolenza sul territorio nazionale, dice che per capire la portata di questa modifica non bisogna guardare a quello che attualmente dice il codice penale, ma a come la giurisprudenza l’ha interpretato negli ultimi decenni.
L’articolo 609 bis del codice penale dice che è violenza sessuale un atto compiuto con violenza, minaccia, costrizione, abusando della posizione di inferiorità di una persona o traendola in inganno: da decenni, però, dice Biaggioni, la giurisprudenza interpreta già il reato di violenza sessuale sulla base del consenso esplicito. «Il disegno di legge che lo stabiliva serviva a formalizzare e cristallizzare qualcosa che nei fatti si fa già: cambiarlo proprio rispetto alla questione del “consenso” significa mettere in discussione tutta quest’interpretazione, rischiare di annullarla», visto che cambia il riferimento normativo a cui dovranno riferirsi i giudici che valuteranno i casi.
Sempre a proposito della giurisprudenza, un altro problema del disegno di legge per come è formulato ora riguarda l’assenza di riferimenti a quando può essere manifestato il dissenso: Gian Luigi Gatta, presidente dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale (AIPDP) e direttore della rivista Sistema penale, scrive che il nuovo disegno di legge non fa riferimento «a un dissenso che può essere manifestato in ogni momento (anche dopo un iniziale consenso), come già riconosce peraltro la giurisprudenza».
A differenza di Biaggioni, Gatta ha un’opinione generalmente positiva della nuova versione del disegno di legge, pur riconoscendo che ha quelli che definisce dei «profili problematici». Secondo lui la nuova versione elimina alcuni aspetti poco chiari del reato per come era stato formulato in precedenza: per esempio il concetto di condizione di «particolare vulnerabilità» della persona offesa, non meglio specificato nel testo. Più in generale, Gatta ritiene che un modello di reato di violenza sessuale improntato sull’espressione del dissenso anziché su quella del consenso, per come è formulato in questo disegno di legge, sia più aderente a quelle che definisce le «indicazioni emerse in dottrina», cioè nel dibattito scientifico sull’argomento.
Ci sono pareri discordanti anche sul fatto che il disegno di legge modifica le pene previste per il reato di violenza sessuale. Lo faceva anche la versione precedente, in maniera generica, ma la nuova versione ha introdotto alcune indicazioni più precise: la pena da sei a dodici anni vale per i casi in cui il reato sia stato compiuto con violenza o minaccia, mentre può essere ridotta fino ai due terzi nel caso in cui lo si ritenga di minore entità, o per come è stato compiuto o per il danno «fisico o psichico» provocato alla persona offesa.
Biaggioni ritiene che la definizione dei danni, così formulata, sia «estremamente arbitraria» e che diventerà il mezzo a cui i difensori degli imputati faranno appiglio per ottenere condanne inferiori ai due anni di reclusione, soglia oltre la quale si può ottenere la sospensione condizionale della pena e non andare in carcere. Anche secondo Gatta l’esistenza e la gravità del danno fisico o psichico alla donna sono «assai difficili da dimostrare», ma ritiene che la modifica sia «in linea con il principio costituzionale di proporzionalità della pena».
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