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  • Martedì 29 dicembre 2020

Cosa succederà dall’1 gennaio a chi avrà un “conto in rosso”

Nel 2021 entreranno in vigore le nuove norme dell'EBA, l'Autorità bancaria europea, per la definizione di default: ecco quello che c'è da sapere

(Cecilia Fabiano/ LaPresse)
(Cecilia Fabiano/ LaPresse)

Dall’1 gennaio 2021 entreranno in vigore nuove regole previste dall’European Banking Authority (EBA), l’Autorità bancaria europea, per la definizione di default che le banche europee, e quindi anche quelle italiane, dovranno applicare alle posizioni dei loro clienti. In sostanza si tratta dei criteri – più stringenti rispetto alle attuali norme italiane – in base ai quali le banche possono stabilire che un cliente, titolare di un conto corrente, non sia più in grado di ripagare il proprio debito.

Negli ultimi giorni sui giornali si è parlato di queste nuove regole soprattutto in relazione ai cosiddetti “conti in rosso”, cioè la situazione in cui un correntista si trovi in una posizione di debito nei confronti della banca. Secondo alcune interpretazioni, in questo caso la banca bloccherebbe tutti gli addebiti automatici, i cosiddetti RID, come ad esempio quelli delle carte di credito o delle bollette delle utenze di casa, con il risultato per il correntista di diventare insolvente nei confronti dei fornitori del servizio. Alcune associazioni di imprese, come Unimpresa, hanno segnalato come ciò comporterebbe grossi problemi per le imprese con una liquidità già ridotta a causa della crisi causata dalla pandemia da coronavirus.

Cosa prevedono le nuove norme dell’EBA
La nuova definizione di default prevista dal Regolamento europeo relativo ai «requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento» (articolo 178 del Reg. UE n. 575/2013) riguarda il modo in cui «gli enti creditizi e le imprese di investimento», e quindi anche le banche, valutano i loro clienti «a titolo prudenziale», cioè decidendo quando non sono in grado di restituire quanto la banca ha loro anticipato. Sono quelli che vengono comunemente chiamati “crediti deteriorati”, in inglese non-performing loan (NPL) o unlikely to pay, cioè quelle che la banca giudica come probabili inadempienze da parte del cliente.

Il regolamento di EBA stabilisce i criteri secondo cui un debito da parte del cliente della banca, e quindi anche uno “scoperto” sul conto corrente, può essere valutato come un credito non recuperabile e quindi il cliente definito come in default. Nel concreto, la norma stabilisce che il debitore sia considerato in default se in arretrato da oltre 90 giorni (in alcuni casi, ad esempio nei confronti delle amministrazioni pubbliche, di 180) nel pagamento di «un’obbligazione rilevante» e se la banca giudica improbabile che il debitore possa pagare il suo debito.

La seconda condizione è già prevista dalle norme italiane e quindi per il cliente e la banca dall’1 gennaio non cambia nulla. Per quanto riguarda le condizioni concrete di default l’EBA stabilisce che un debito scaduto da 90 giorni vada considerato “rilevante” quando il valore dell’arretrato supera entrambe queste soglie: quella definita assoluta, cioè 100 euro per i privati e 500 euro per le imprese e quella relativa, cioè l’1 per cento dell’esposizione complessiva nei confronti della banca.

Sintetizzando, nel caso di un titolare di conto corrente, la banca può giudicarlo in default se è “in rosso” per almeno 100 euro (500 per le imprese) per 90 giorni consecutivi e se, contemporaneamente, questo “scoperto” è superiore all’1 per cento del credito totale concesso dalla banca a questo stesso cliente. Questa seconda “soglia relativa” vuol dire che, ad esempio, se la banca ha concesso al cliente un mutuo di 100mila euro, per considerarlo in default non basterà uno scoperto di 100 euro per 90 giorni, ma questo debito dovrà essere almeno l’1 per cento di 100mila euro, cioè mille euro: questo perché è evidente che se la banca ha concesso un mutuo per quella cifra avrà effettuato tutte le verifiche che gli avevano garantito, nel margine di rischio, che il cliente avrebbe potuto restituire il debito.

Con la dichiarazione di default la banca può (ma non è obbligata) a procedere alla segnalazione del cliente alla Centrale dei Rischi (CR), gestita dalla Banca d’Italia, che è un archivio di informazioni sui debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario. La stessa Banca d’Italia specifica però che «per quanto riguarda le segnalazioni in CR, va ribadito che la nuova definizione di default non modifica nella sostanza i criteri ad esse sottostanti». In concreto, se attuata, la segnalazione alla CR è un atto che blocca per il cittadino o l’impresa la possibilità di accedere al credito, anche per piccoli finanziamenti e rateizzazioni, classificandolo, di fatto, come un “cattivo pagatore”.

Le regole dell’EBA stabiliscono inoltre che non sarà più possibile come in passato compensare il debito scaduto con altre linee di credito che il cliente può avere nei confronti della banca e che il cliente sarà considerato in default anche nei suoi eventuali ulteriori rapporti con la banca.

Cosa dicono gli esperti
Le nuove regole sono sicuramente più stringenti rispetto all’attuale norma in vigore in Italia, soprattutto perché stabiliscono delle soglie precise in base alle quali la banca può (ma non deve obbligatoriamente) considerare il cliente in default e conseguentemente segnalarlo alla Centrale dei Rischi. Alcuni analisti hanno però osservato che, seppure ciò richieda una maggiore attenzione per i clienti nell’evitare di “andare in rosso” sul conto corrente, nella pratica difficilmente la norma porterà al blocco dei pagamenti automatici a meno che la banca non si trovi a dover intervenire nei confronti di clienti che giudica realmente impossibilitati a pagare il debito, cosa che poteva essere fatto anche con le norme nazionali attualmente in vigore.

Gli stessi analisti suggeriscono che seppure le banche dovranno valutare più rigidamente lo scoperto, difficilmente ricorreranno alla dichiarazione di default per piccole cifre. Inoltre non è così comune che uno scoperto di conto corrente rimanga tale per 90 giorni consecutivi. Per fare un esempio concreto, può succedere che un cliente “sfori” i cento euro di debito sul conto corrente, ma normalmente il debito viene colmato con l’arrivo dello stipendio o della pensione o, se si parla di aziende, dei pagamenti. Il conteggio dei 90 giorni viene quindi azzerato e ripartirà, con ancora tre mesi di tempo per saldare, dopo un nuovo sforamento superiore alla soglia.

Inoltre è probabile che le banche consiglino ai clienti di aprire un fido sul proprio conto corrente. Il fido è una somma di denaro che la banca mette a disposizione del cliente oltre la sua disponibilità e su cui vengono applicati i tassi di interesse di mercato. Aprire un fido, o rinegoziarne l’ammontare di uno già aperto, permetterebbe al cliente di evitare di ricadere nelle conseguenze delle nuove norme dell’EBA ed inoltre di non dover pagare i tassi di interesse sullo scoperto di conto che in genere sono molto alti.

Naturalmente molto è lasciato alla discrezionalità della banca, che potrà decidere di valutare di caso in caso, anche in base alla conoscenza diretta del cliente. Il 5 dicembre Il Sole 24 Ore aveva scritto che BNL, la Banca Nazionale del Lavoro, del gruppo francese BNP Paribas, che in Italia ha circa 3 milioni di clienti, aveva inviato un’informativa ai propri clienti in cui aveva comunicato che, in base alle nuove regole stabilite dall’EBA, dal 7 dicembre la banca avrebbe cambiato alcune norme che regolamentavano lo scoperto di conto e gli addebiti diretti.

La comunicazione di BNL, che ha scelto una linea più rigida rispetto ad altre banche, spiegava che il giorno della scadenza del pagamento attraverso addebito di un RID l’istituto avrebbe provveduto a verificare la copertura sul conto corrente nella mattinata e, in caso di disponibilità non sufficiente, avrebbe inviato una notifica al cliente, che entro le 15 avrebbe dovuto assicurare la copertura, pena il blocco del pagamento. La scelta di BNL di una maggiore rigidità nell’applicazione della norma europea è probabilmente dovuta al fatto che il gruppo è di proprietà francese e in Francia, come nei paesi anglosassoni, lo “scoperto di conto” è una pratica molto meno frequente rispetto all’Italia e già più severamente normata dalle leggi nazionali.

Cosa dice la Banca d’Italia
Il 28 dicembre la Banca d’Italia ha diffuso un comunicato stampa per chiarire le conseguenze delle nuove norme premettendo che sul tema «informazioni disponibili su internet o riportate da organi di stampa forniscono un quadro poco chiaro». La Banca d’Italia chiariva che i nuovi criteri riguardano «esclusivamente il modo con cui le banche e gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali, ossia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari». Cioè, la valutazione delle banche delle posizioni scoperte dei propri clienti sarà effettuata dalle banche in base alla loro capacità di garantire una copertura di questi debiti: le regole europee infatti stabiliscono che le banche debbano accantonare capitale (che per la banca è un costo) a copertura dei crediti deteriorati.

Bankitalia è però chiarissima nello spiegare che la nuova normativa sulla definizione del default «non introduce un divieto a consentire sconfinamenti», cioè alla possibilità di “andare in rosso”. Infatti, spiega ancora «le banche, nel rispetto delle proprie policy, possono consentire ai clienti utilizzi del conto che comportino uno sconfinamento oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido».

Inoltre la Banca d’Italia informa di aver inviato una comunicazione alle banche in cui le invita ad «adoperarsi per assicurare la piena consapevolezza da parte dei clienti sull’entrata in vigore delle nuove regole e sulle conseguenze che possono produrre sulle dinamiche dei rapporti contrattuali». Nella sua comunicazione chiede inoltre alle banche «di adattare alla nuova disciplina i presìdi organizzativi e di controllo, per assicurare che i clienti abbiano prodotti pienamente adeguati alla loro effettiva situazione economica e finanziaria e alle loro concrete esigenze».

Infine la Banca d’Italia invita gli istituti a porre particolare attenzione «alla sensibilizzazione dei soggetti che potrebbero presentare un maggior rischio di classificazione in default in seguito all’entrata in vigore della nuova definizione» e in questi casi, raccomanda «di prendere contatto con la clientela per valutare le soluzioni più opportune per prevenire la riclassificazione delle esposizioni».