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  • Mercoledì 18 marzo 2020

Cosa succede con le scadenze fiscali

Quasi tutti i pagamenti e gli adempimenti in scadenza in questi giorni sono stati rimandati al 31 maggio: le cose da sapere

(ANSA/LUCA ZENNARO
(ANSA/LUCA ZENNARO

Il cosiddetto decreto legge “Cura Italia”, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, contiene le prime misure sanitarie ed economiche per affrontare l’emergenza conseguente alla pandemia da coronavirus. Una sezione del decreto è dedicata al fisco e prevede una serie di slittamenti per i vari adempimenti in scadenza.

– Leggi anche: Il testo completo del decreto Cura-Italia

All’articolo 61 si stabilisce la sospesione (per tutti i contribuenti, persone fisiche e non) di tutti gli adempimenti fiscali con scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti sospesi potranno essere fatti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro lunedì primo giugno 2020 o a rate fino a un massimo di 5 rate mensili uguali a decorrere da maggio 2020. Fanno eccezione solo gli adempimenti legati alla comunicazione dei dati degli oneri detraibili e deducibili della dichiarazione dei redditi precompilata.

Nell’articolo 60 viene stabilito che per tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, compresi contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo è prevista una proroga di quattro giorni (fino al 20 marzo 2020).

Come semplifica il Sole 24 Ore, sono poi sospesi dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 anche i termini dei versamenti «che derivano da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, e i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell’agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell’INPS, atti di accertamento emessi dall’agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali» (articolo 68 del decreto). I versamenti sospesi si dovranno fare in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.

Per i datori di lavoro domestico, sono sospesi i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (articolo 62). Non è previsto però il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Per imprese, autonomi e professionisti con ricavi o compensi non superiori ai 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 sono sospesi i versamenti per saldare le ritenute per dipendenti, i relativi contributi previdenziali e l’IVA che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020. Si potrà pagare in un’unica soluzione entro il primo giugno 2020 o in massimo 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal maggio 2020. La sospensione relativa al versamento dell’IVA si applica a prescindere dal valore di ricavi e compensi ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Il decreto contiene un elenco dei settori più colpiti dall’emergenza per cui scatta la sospensione dei pagamenti di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e dell’IVA dovuti fino al 30 aprile. Sono i settori turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cinema e teatri, sport, istruzione, parchi divertimento, eventi, sale giochi e centri scommesse, trasporto merci, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Si potrà pagare in un’unica soluzione entro il primo giugno 2020 o in massimo 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal maggio 2020.

Per le società sportive dilettantistiche e professionistiche, di cui si parla all’articolo 95, si allunga di un mese (fino al 31 maggio 2020) la sospensione del versamento dei canoni relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici, sempre con possibilità di rateizzare fino a un massimo di 5 rate mensili uguali, a partire da giugno 2020.

I contribuenti che hanno ricavi o compensi sotto i 400 mila euro nel periodo di imposta 2019 non dovranno versare le ritenute d’acconto sui ricavi e i compensi percepiti tra il 16 marzo e il 31 marzo, purché nel mese di febbraio non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato. Chi si avvale di questa opzione, spiega il Sole 24 Ore, deve fare una dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi o compensi non sono soggetti a ritenuta (maggiori informazioni si trovano all’articolo 62 del decreto). I contribuenti che beneficiano della sospensione della ritenuta d’acconto dovranno versare l’ammontare dovuto entro il 31 maggio in un’unica soluzione o in 5 rate.

Per gli esercenti di negozi e botteghe è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di affitto, relativo al mese di marzo (articolo 65 del decreto).

Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, a imprese, autonomi o professionisti, l’articolo 64 del decreto è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un massimo di 20 mila euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per il 2020.

Per le erogazioni liberali fatte nel 2020 finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza coronavirus è prevista una detrazione pari al 30 per cento, per un importo non superiore ai 30 mila euro.

Per il settore dei giochi sono prorogati i termini per il versamento del prelievo unico erariale sugli apparecchi e del canone concessorio in scadenza il 30 aprile 2020. Le somme dovute dovranno essere versate in unica soluzione entro il 29 maggio 2020, o in rate mensili di pari importo, con l’aggiunta degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata deve essere versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata va versata entro il 18 dicembre 2020. Le sale bingo sono esonerate dal pagamento del canone a decorrere dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell’attività.