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  • Giovedì 12 dicembre 2019

Le atlete italiane potranno diventare professioniste

Spetterà alle singole federazioni sportive decidere se aderire: se lo faranno, nei primi tre anni potranno usufruire di un importante esonero contributivo

Le giocatrici della Nazionale di calcio femminile ai Mondiali in Francia (Alex Grimm/Getty Images)
Le giocatrici della Nazionale di calcio femminile ai Mondiali in Francia (Alex Grimm/Getty Images)

La commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento alla legge di bilancio 2020 presentato dal senatore del Partito Democratico Tommaso Nannicini che prevede l’estensione alle donne “delle tutele previste dalla legge sulle prestazioni di lavoro sportivo”, cioè il professionismo, finora presente solo in ambito maschile. Per promuovere inizialmente l’introduzione del professionismo femminile, l’emendamento prevede un esonero contributivo per tre anni (entro un limite di 8 mila euro) per le società che proporranno alle atlete i nuovi contratti.

Ora spetterà alle singole federazioni sportive valutare se sarà possibile introdurre il professionismo: dopo i primi tre anni di esenzione contributiva, infatti, i costi di una lega professionistica aumenteranno sensibilmente rispetto a quelli attuali, soprattutto per le singole società. La Serie A di calcio femminile – di cui si occupa la FIGC – potrebbe essere una delle prime leghe a introdurre il professionismo, considerando la crescita di interesse e introiti avvenuta di recente, spinta dagli ultimi Mondiali FIFA disputati in Francia.

L’introduzione del professionismo femminile era richiesta da tempo, soprattutto dalle atlete che pur svolgendo di fatto lavori a tempo pieno non godevano di retribuzioni mensili fisse, compensi previdenziali, tutele assicurative e contrattazioni collettive, a differenza dei colleghi uomini. Ai Mondiali di calcio in Francia l’Italia era l’unica fra le otto migliori squadre del torneo a non avere un sistema professionistico nazionale.

Il professionismo sportivo nazionale è regolato dalla legge 91/1981, che nel suo secondo articolo recita: «Ai fini dell’applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica».