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  • Giovedì 1 novembre 2018

Quello di Ischia è un condono o no?

Il Movimento 5 Stelle dice di no e tecnicamente ha ragione: il decreto legge su Genova, però, avrà di fatto conseguenze simili, spiega AGI

(LaPresse - Alessandro Pone)
(LaPresse - Alessandro Pone)

Mercoledì sera la Camera ha approvato il cosiddetto “decreto Genova”, che contiene tutte le norme necessarie per regolare la ricostruzione del ponte Morandi, con tempi e procedure diverse e più rapide rispetto a quelle permesse dalle leggi ordinarie. Nel decreto, però, sono contenute anche altre norme che non hanno niente a che fare con Genova: la più contestata dall’opposizione riguarda quello che è stato definito un “condono edilizio” per Ischia, la piccola isola del golfo di Napoli. È una cosa di cui si è molto discusso nelle ultime settimane anche a causa delle divergenze tra Lega e Movimento 5 Stelle: il decreto permetterà infatti di usare i fondi per la ricostruzione del terremoto del 2017 anche per migliaia di case frutto di abusi edilizi. Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle hanno detto spesso che la norma non equivale a un condono, ma la questione è complicata e se è vero che formalmente non è previsto un condono – scrivono Pagella Politca e AGI – gli effetti della nuova legge potrebbero avere effetti simili.

Il 30 ottobre il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha scritto su Facebook “Basta bufale! A Ischia non c’è nessun condono”, e ha condiviso l’intervento dell’onorevole Antonio Federico (M5S) il quale a sua volta affermava “non c’è nessun condono per Ischia nel decreto emergenze”. Le opposizioni invece hanno duramente attaccato il governo, e in particolare il M5S, su questa vicenda. Proviamo a fare un po’ di chiarezza.

Il testo del decreto
Il “decreto Genova”, o “decreto emergenze”, (n. 109) è stato emanato il 28 settembre 2018 ma è adesso in discussione alla Camera per la sua conversione in legge. Nel testo del decreto, già modificato da vari emendamenti approvati nelle commissioni parlamentari, l’articolo 25 è intitolato “Definizione delle procedure di condono”.

Questo non significa di per sé, come sostenuto da alcuni, che sia presente un condono. Infatti si parla di “definizione delle procedure” che, come vedremo, riguardano condoni precedenti.

Il testo dell’articolo – nella sua versione consolidata – dispone che i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia “definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017”, presentate in base a tre condoni del passato (legge 28 febbraio 1985, n. 47, legge 23 dicembre 1994, n. 724, e decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326. Per “definire” – cioè decidere – queste istanze di condono “trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47”, cioè della legge che istituiva un condono più risalente nel tempo.

I commi successivi dell’articolo 25 stabiliscono alcune limitazioni – ad esempio il contributo alla ricostruzione “comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono” – e un termine di 6 mesi dall’entrata in vigore della legge per chiudere con una decisione tutti i procedimenti di esame delle istanze di condono ancora irrisolti.

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