Sondaggi che non lo erano

Prendo in prestito il titolo da Luca…

Dice l’Autorità delle Comunicazioni:

A fronte del crescente impiego dei sondaggi d’opinione come strumento di conoscenza e di informazione nella vita politica, sociale ed economica del Paese, …[ci sono delle regole]

Aspetti salienti della regolamentazione sono:

– Una disciplina univoca della diffusione dei sondaggi d’opinione e di quelli politici ed elettorali, sia in periodi elettorali che non elettorali;

– una chiara distinzione tra sondaggi (basati su metodi di rilevazione scientifica applicati ad un campione) ed altre indagini prive di valore scientifico quali le manifestazioni di opinione (fondate sulla partecipazione spontanea degli utenti) e che pertanto non potranno essere pubblicate o diffuse con la denominazione di “sondaggio”;

– ecc.

il Corriere della Sera, il Fatto, Repubblica pubblicano i risultati di questi “sondaggi”. Il Corriere della Sera e Messaggero li chiamano sondaggi ma in una nota a piè pagina dicono che però non sono sondaggi. Repubblica, che in genere chiama le sue indagini “sondaggi”, stavolta mi pare non abbia partecipato.

Solo la Stampa, tra questi, li chiama, correttamente, “instant poll”.

Qualcuno di loro verifica con dei cookies che non si voti due volte, qualcuno no (basta che proviate).

– Corriere
– Fatto
– Messaggero
– Sole
– Stampa

(Per inciso, basta attivare la modalità di Browsing Privato/Confidenziale prima di cliccare e anche il filtro con i cookies è presto aggirato, un ostacolo alla falsificazione proprio minimo).

L’assoluta aleatorietà dei risultati di questi “SondaggiNonSondaggi” è confermata dal confronto dei risultati dove comunque mi paiono risaltare delle anomalie

Chissà cosa ne pensa l’Autorità Garante, se dirà qualcosa… (quantomeno segnalare al governo di abolire la norma…).

Ecco l’estratto dalla pagina dell’Autorità delle Comunicazioni:

A fronte del crescente impiego dei sondaggi d’opinione come strumento di conoscenza e di informazione nella vita politica, sociale ed economica del Paese, nonché delle variazioni delle metodologie utilizzate nel corso degli anni, nel 2010 l’Autorità ha ritenuto opportuna una revisione della disciplina regolamentare adottata nel 2002…

Aspetti salienti della regolamentazione sono:

– Una disciplina univoca della diffusione dei sondaggi d’opinione e di quelli politici ed elettorali, sia in periodi elettorali che non elettorali;

– una chiara distinzione tra sondaggi (basati su metodi di rilevazione scientifica applicati ad un campione) ed altre indagini prive di valore scientifico quali le manifestazioni di opinione (fondate sulla partecipazione spontanea degli utenti) e che pertanto non potranno essere pubblicate o diffuse con la denominazione di “sondaggio”;

– l’obbligo per il mezzo di comunicazione di massa di accompagnare la pubblicazione o diffusione di un sondaggio con la nota informativa indicante alcune informazioni essenziali, quali il soggetto realizzatore e quello committente, la consistenza numerica e l’estensione territoriale del campione utilizzato, il numero di coloro che non hanno risposto. Dall’ambito di applicazione di quest’obbligo sono esclusi i sondaggi pubblicati esclusivamente sui siti internet dei soggetti realizzatori, e quelli diffusi in occasione di convegni o conferenze stampa. Poiché tali modalità non costituiscono “prima pubblicazione”, i mezzi di comunicazione, che eventualmente pubblicassero o diffondessero i risultati di tali sondaggi, sono tenuti alla pubblicazione della nota informativa. I mezzi che, invece, riportano la mera notizia di un sondaggio già diffuso devono fornire solo gli elementi essenziali idonei a consentire l’individuazione del sondaggio medesimo, quali l’indicazione del soggetto realizzatore, l’oggetto del sondaggio e il sito internet dove è possibile consultarlo.

– Per quanto riguarda i sondaggi politici ed elettorali, è vietata la pubblicazione o diffusione dei risultati degli stessi nei quindici giorni precedenti le consultazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto. E’ fatto salvo il caso in cui un esponente politico riporti dichiarazioni concernenti i risultati di un sondaggio, purché questi ultimi siano stati già resi noti nel periodo antecedente a quello del divieto;

– l’obbligo, per il soggetto realizzatore, di rendere disponibile sul sito internet dell’Autorità (per i sondaggi di opinione) e sul sito internet della Presidenza del Consiglio del Ministri – Dipartimento per l’editoria e l’informazione (per i sondaggi politici ed elettorali), il “documento” completo relativo ai sondaggi pubblicati o diffusi al pubblico. Esso deve recare informazioni fondamentali sulla metodologia di realizzazione del sondaggio, quali il metodo di campionamento, la rappresentatività del campione ed il margine di errore, il metodo di raccolta delle risposte, il testo integrale delle domande e delle risposte. Al fine di semplificare e chiarire il processo di pubblicazione o diffusione, totale o parziale, dei risultati del sondaggio, è stato posto in capo al mezzo di comunicazione di massa che lo diffonde, l’obbligo di comunicarne la pubblicazione al soggetto realizzatore.

Stefano Quintarelli

Imprenditore, manager infobulimico, attento al rapporto internet-società; sempre curioso! http:// blog.quintarelli.it