Le donne devono aspettare 300 giorni prima di risposarsi, gli uomini no
Nel codice civile italiano c'è una norma obsoleta e discriminatoria che lo impone, e che ora un disegno di legge vorrebbe eliminare
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Il codice civile italiano contiene un articolo che impone alle donne, con alcune eccezioni, di aspettare 300 giorni per sposarsi di nuovo dopo la fine di un matrimonio. Si applica esclusivamente alle donne, imponendo una limitazione alla loro libertà personale e costringendole a procedure aggiuntive per superare il vincolo. Gli uomini invece possono risposarsi immediatamente dopo la fine di un matrimonio. A fine settembre la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita ha depositato un disegno di legge per eliminare questa norma.
L’articolo in questione è il numero 89 del codice civile, si intitola “Divieto temporaneo di nuove nozze” ed è storicamente noto anche come “lutto vedovile”.
Ci sono delle eccezioni: il divieto non vale, e quindi non esiste il limite dei 300 giorni, se il divorzio è stato preceduto dalla separazione giudiziale (cioè in tribunale, in assenza di un accordo consensuale) o da quella consensuale; se il matrimonio non è stato consumato, cioè non ci sono stati rapporti sessuali tra i due coniugi; e nel caso in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo «per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi».
Quando il divieto si applica, il tribunale competente può comunque autorizzare il nuovo matrimonio in due casi: quando sia inequivocabilmente esclusa la gravidanza (mediante esame medico certificato), oppure se risulta, con sentenza passata in giudicato e cioè divenuta definitiva, che il marito non abbia convissuto con la moglie nei 300 giorni precedenti la fine del matrimonio. Il divieto decade comunque al termine di un’eventuale gravidanza.
In origine il divieto assolveva a una funzione biologico-probatoria: il suo scopo era evitare la cosiddetta commixtio o turbatio sanguinis, che in latino significa “mescolanza” o “turbamento del sangue”. Serviva cioè a impedire, quando non vi erano ancora metodi scientifici certi per l’accertamento della filiazione, che la donna potesse attribuire al nuovo marito la paternità di un figlio concepito col precedente marito o con un altro uomo.
Il tempus lugendi, cioè il periodo di “rispetto” o di “lutto” che le donne dovevano osservare prima di risposarsi, era già presente nel diritto romano, anche allora per evitare incertezze sulla paternità legittima. La norma è poi sopravvissuta nei secoli e in varie forme fino alla sua formulazione attuale all’interno del codice civile del 1942, redatto e approvato sotto la dittatura di Benito Mussolini e profondamente trasformato in molte sue parti dopo la caduta del fascismo, ma non in questa.
Nella pratica questa disparità tra ex moglie ed ex marito si traduce ancora oggi in un aggravio burocratico e in un ricorso al tribunale riservato esclusivamente alla donna, costretta a dimostrare o giustificare aspetti intimi della propria vita privata.
L’articolo 89 del codice civile è da tempo al centro di discussioni giuridiche: perché la questione della commixtio sanguinis, cioè il dubbio sulla paternità, può essere risolta tramite i test del DNA rendendo obsoleto il blocco forzato di 300 giorni, ma anche perché si tratta di una violazione del divieto di discriminazione basata sul sesso previsto da vari articoli della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU).
Nel giugno del 2025 una cittadina statunitense ha presentato ricorso alla CEDU su questa questione: a seguito dello scioglimento del precedente vincolo matrimoniale negli Stati Uniti, la donna intendeva sposare un cittadino italiano prima dei 300 giorni e senza doversi sottoporre a una visita medica per escludere lo stato di gravidanza. Il suo ricorso si basava sulla violazione del diritto al rispetto della vita privata (articolo 8 della CEDU), del diritto a contrarre matrimonio (articolo 12) e del divieto di discriminazioni fondate sul genere (articolo 14).
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Dopo un esame preliminare la Corte europea ha ritenuto il caso ad “alto impatto”, espressione con cui si identificano i ricorsi che hanno un’importanza significativa per lo sviluppo, nello Stato membro interessato, del sistema di protezione dei diritti umani. La discussione è ancora in corso.
Nel frattempo la senatrice Paita ha presentato un disegno di legge composto da un solo articolo per abrogare l’articolo 89. Nell’introduzione al disegno di legge la disposizione viene definita «retrograda, anacronistica e intrisa di stereotipi non più accettabili nei confronti delle donne». Paita ha aggiunto che «sembra incredibile che nel nostro paese ancora esistano norme del periodo fascista che pongono la donna in condizione di netta inferiorità e privazione di libertà», augurandosi «un’ampia convergenza sul testo affinché si proceda rapidamente alla sua approvazione». Per ora il disegno di legge è stato presentato e l’iter parlamentare è alle fasi iniziali.



