Glossario minimo per arrivare preparati al referendum sulla giustizia

Cos'è la separazione delle carriere? E il famigerato C-S-M? Cosa sono queste correnti?

L'apertura dell'anno giudiziario a Napoli nel 2025, con il ministro della Giustizia Carlo Nordio (ANSA/ CIRO FUSCO)
L'apertura dell'anno giudiziario a Napoli nel 2025, con il ministro della Giustizia Carlo Nordio (ANSA/ CIRO FUSCO)
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Il 22 e il 23 marzo ci sarà il referendum costituzionale per confermare la riforma della magistratura proposta dal governo di Giorgia Meloni, quella che nel dibattito politico viene impropriamente chiamata “riforma della giustizia“. I temi sono molto tecnici e la discussione tra chi promuove la riforma e chi invece è contrario è fatta di molte mistificazioni.

La riforma è spiegata estesamente qui, ma i punti principali sono: la separazione delle carriere dei magistrati; lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura, o CSM, che è l’organo con cui la magistratura si autogoverna; l’introduzione di nuovi criteri per l’elezione dei membri del CSM, che avverrà soprattutto attraverso un sorteggio; e infine l’istituzione di un’Alta corte disciplinare che giudichi i magistrati accusati di aver commesso errori nell’esercizio della loro funzione.

Qui sotto c’è quindi un glossario utile per orientarvi in queste agitate settimane di campagna elettorale, con la spiegazione dei termini che vi capiterà di sentire di più, a partire dai chi sono i magistrati, cos’è il CSM, e via così. Il glossario dovrebbe man mano anche spiegare come funzionerebbe questa riforma se venisse approvata.

Chi sono i magistrati
In Italia i magistrati sono un’ampia categoria di funzionari pubblici che esercitano il potere giudiziario: vi si accede tramite concorso pubblico dopo la laurea in giurisprudenza. La Costituzione stabilisce che la magistratura è un ordine autonomo e indipendente dagli altri poteri dello Stato, cioè l’esecutivo, esercitato dal governo, e il legislativo, cioè quello del parlamento (ed esercitato in parte anche dal governo): significa che un magistrato non risponde al governo o ai parlamentari, ma solo alla legge.

La differenza tra giudici e pubblici ministeri
Sebbene facciano tutti parte dello stesso ordine professionale, i magistrati possono esercitare due tipi di funzioni. Possono essere giudici (magistrati giudicanti), cioè quelli che emettono le sentenze. Oppure possono fare i pubblici ministeri, chiamati anche solo con l’acronimo pm, e nello specifico sono indicati anche come magistrati inquirenti e requirenti: i primi sono coloro che coordinano le indagini della polizia giudiziaria, i secondi sostengono l’accusa durante i processi.

I giudici e i pubblici ministeri, nel processo penale, sono proprio due ruoli diversi. In un processo il giudice deve essere “terzo”, quindi deve essere in una posizione di completa neutralità rispetto alle due parti, cioè la difesa dell’imputato e l’accusa. Il suo essere sopra le parti è anche simboleggiato dalla posizione che ha nelle aule dei tribunali, in cui siede su uno scranno sopraelevato e dietro a un bancone. Durante i processi il giudice ascolta le testimonianze, analizza le prove portate dalle parti e le perizie, e alla fine emette la sentenza.

I giudici non servono solo nel dibattimento, ossia la discussione in aula con i testimoni che vediamo spesso in tv, ma anche nelle fasi precedenti del processo: è questo il caso dei giudici per le indagini preliminari (gip), che semplificando molto validano o respingono le decisioni dei pubblici ministeri durante le indagini, e dei giudici per l’udienza preliminare (gup), che decidono quando ci sono abbastanza elementi per andare a processo.

Il pubblico ministero invece si occupa di coordinare le indagini con l’ausilio delle forze dell’ordine. Se ritiene di aver raccolto indizi sufficienti chiede il rinvio a giudizio al giudice competente e, in caso lo ottenga, dovrà poi dimostrare la colpevolezza dell’imputato. In altri paesi il ruolo della pubblica accusa è svolto da avvocati, ma in Italia lo spirito di questo mestiere è un po’ diverso: il suo obiettivo non è solo vincere la causa, ma garantire che la legge sia rispettata. Anche per questo è sottoposto alla cosiddetta “obbligatorietà dell’azione penale”: il pm non può scegliere quali reati perseguire in base a criteri politici o di convenienza. Se riceve notizia di un reato (in forma non anonima) è costretto a indagare.

Cos’è la separazione delle carriere
È un principio secondo cui la carriera dei pubblici ministeri e dei giudici dovrebbe essere completamente separata, per garantire maggiormente l’imparzialità dei giudici durante i processi: la tesi di chi sostiene la separazione delle carriere è che ora l’imparzialità non sia sufficientemente garantita anche per il fatto che le carriere non sono del tutto separate. È uno dei punti più importanti della riforma che si voterà al referendum, nonché storica battaglia della destra.

Di fatto esiste già la separazione delle funzioni: chi entra in magistratura decide se intraprendere l’attività da pm o da giudice, e può cambiare idea solo una volta nei primi nove anni. Cambia funzione solo qualche decina di magistrati all’anno su circa diecimila, e tipicamente chi lo fa sceglie di passare dal lavoro di pubblico ministero a quello di giudice.

La riforma del governo di Meloni vorrebbe fare un passo ulteriore rispetto alla riforma Cartabia del 2022, che aveva introdotto una separazione di fatto delle funzioni rendendo rendendo più stringenti i vincoli per il passaggio da un ruolo all’altro, ma aveva lasciato che giudici e pm restassero all’interno dello stesso ordine professionale. La riforma che si vota al referendum prevede proprio che le carriere siano separate fin dal principio, con due ordini professionali del tutto diversi e anche concorsi diversi.

L’obiettivo è quindi avere anche una separazione formale dei ruoli, che secondo chi propone la riforma sarebbe necessaria per evitare che il giudice si senta più vicino ai pm, con cui condivide lo stesso ordine professionale, la stessa formazione e la stessa cultura.

Il Consiglio superiore della magistratura (CSM)
Oltre alla separazione delle carriere dei magistrati, il secondo grande tema della riforma riguarda il CSM. È l’organo che decide sulle carriere dei magistrati, quindi i loro trasferimenti, le promozioni e gli eventuali procedimenti disciplinari.

È composto da 33 membri, di cui tre sono membri di diritto: il presidente della Repubblica, che lo presiede, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione. Ci sono poi 20 magistrati, chiamati anche membri “togati”, e 10 membri cosiddetti “laici”, cioè che non appartengono alla magistratura.

(I magistrati sono spesso anche detti “toghe”, con una metonimia, perché nelle aule dei tribunali penali indossano lunghe vesti nere – delle toghe appunto – diventate simbolo della funzione giudiziaria. Per “toghe rosse” invece s’intendono i magistrati di sinistra, solitamente con accezione negativa.)

Il CSM è anche definito l’organo di “autogoverno” della magistratura, proprio perché è composto in gran parte da magistrati che prendono decisioni sulle carriere di altri magistrati: la Costituzione prevede che sia così proprio per rispettare l’autonomia della magistratura rispetto alla politica. Attualmente il CSM è uno, e prende decisioni sia sui giudici che sui pm.

La riforma del governo di Meloni prevede tra le altre cose di sdoppiare il CSM per averne uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, coerentemente con la separazione delle carriere.

Il CSM non è l’ANM
Un equivoco da togliere subito di mezzo è il rischio di confondere il CSM con l’ANM, l’Associazione nazionale magistrati, il principale organo di rappresentanza dei magistrati, cioè una sorta di sindacato. Mentre il CSM è un organo di rilievo costituzionale sotto a cui sono automaticamente sottoposti tutti i magistrati, l’ANM è un’associazione privata a cui si può decidere liberamente di iscriversi: la quasi totalità dei magistrati è iscritta.

L’ANM si occupa dei diritti dei magistrati, quindi di esporsi per questioni come stipendi, carichi di lavoro, condizioni dei tribunali e via così. L’ANM ha anche un ruolo politico, perché interviene molto nel dibattito pubblico, soprattutto in caso di riforme costituzionali e riguardanti la giustizia. In casi di forte dissenso l’ANM ha anche proclamato scioperi: recentemente ha scioperato contro questa riforma della magistratura, di cui è sempre stata uno dei più grandi critici. La riforma non interviene in alcun modo sul ruolo e sul funzionamento dell’ANM.

Cos’è l’Alta corte disciplinare
La riforma prevede di togliere al CSM tutte le competenze in materia disciplinare, cioè i procedimenti e le eventuali sanzioni a cui possono essere sottoposti i magistrati qualora siano accusati di aver commesso errori nell’esercizio delle loro funzioni. Questo perché, secondo chi promuove la riforma, i magistrati che devono decidere sulle sanzioni dei colleghi rischiano di essere troppo indulgenti.

La riforma quindi prevede l’istituzione di un’Alta corte disciplinare, con 15 membri misti, di cui nove magistrati e sei laici: tre componenti saranno nominati direttamente dal presidente della Repubblica tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno vent’anni di esercizio; altri tre saranno estratti a sorte da un elenco formato dal parlamento in seduta comune mediante elezione, composto da persone con gli stessi requisiti; i restanti nove saranno magistrati estratti a sorte, ma con criteri molto selettivi. In concreto, sei di questi nove magistrati saranno giudici e tre pubblici ministeri: a differenza del CSM, che sarà sdoppiato, la riforma prevede che l’Alta corte disciplinare si occupi sia dei giudici che dei magistrati.

Non più elezione dei membri del CSM ma sorteggio
Attualmente la composizione del CSM viene decisa tramite un’elezione che avviene ogni quattro anni. I dieci membri laici sono eletti dal parlamento riunito in seduta comune (quindi Camera e Senato insieme), e vengono scelti tra professori ordinari di giurisprudenza e avvocati con almeno 15 anni di esercizio della professione. Serve una maggioranza molto alta, i tre quinti dei componenti del parlamento, e questo obbliga i partiti di maggioranza e opposizione a mettersi d’accordo, evitando così che un solo schieramento politico possa determinare in autonomia l’esito (di solito i partiti si spartiscono le nomine in base al peso in parlamento).

Per i venti componenti togati invece i magistrati organizzano elezioni interne per scegliere due magistrati della Corte di Cassazione, cinque pubblici ministeri e 13 giudici.

La riforma prevede che i membri del CSM vengano invece scelti tramite sorteggio. Per i venti magistrati è previsto un sorteggio tra tutti, mentre per i membri laici il sorteggio è più articolato: il parlamento farebbe una prima selezione tra professori ordinari di giurisprudenza e avvocati con almeno 15 anni di esercizio della professione, che dovrebbero essere scelti sulla base delle competenze (ma su questo non ci sono ancora dettagli); dalla lista verrebbro poi sorteggiati i membri del CSM.

Chi è contrario alla riforma sostiene che il sorteggio cancelli del tutto il meccanismo meritocratico e rappresentativo dell’elezione, per cui dovrebbero andare al CSM solo personalità di alto profilo e che rappresentino la volontà della categoria e del parlamento. Chi invece sostiene la riforma dice che il sorteggio consente di creare un CSM davvero imparziale perché elimina il potere delle famigerate “correnti”.

Cosa sono le correnti
Le correnti sono gruppi organizzati all’interno dell’Associazione nazionale magistrati, l’ANM (di cui abbiamo già detto). Sono nati per riunire magistrati con le stesse convinzioni e inclinazioni, vengono usati come luogo di discussione anche su faccende politiche ma soprattutto su temi relativi all’interpretazione della legge: hanno loro siti internet, centri studi in materia di diritto e riviste di riferimento, organizzano convegni e dibattiti.

Non c’è una lista ufficiale delle correnti attive, ma si sa che le più importanti sono cinque: Unità per la Costituzione (Unicost), che riunisce i magistrati più moderati e di centro; Magistratura democratica, Movimento per la giustizia – Art.3 e Area democratica per la giustizia, che sono le correnti collocate politicamente a sinistra; e infine c’è Magistratura indipendente, che riunisce magistrati tendenzialmente di destra e di stampo più conservatore. Di quest’ultima corrente fa parte il presidente dell’ANM Cesare Parodi, che recentemente ha dato il numero degli iscritti alle correnti: su circa 9.200 magistrati iscritti, circa 2.100 fanno parte di una corrente, poco più di un quinto del totale.

L’aspetto critico delle correnti non è tanto il fatto che esistano, ma che da spazio di dibattito abbiano anche in una certa misura assunto una sorta di ruolo di potere e di influenza sulle attività del CSM, arrivando quindi a condizionarne le elezioni e le decisioni in modo da favorire gli iscritti alle correnti a discapito dei magistrati non iscritti. Questa deriva, di cui pubblicamente non è chiara la portata, è chiamata in gergo politico “correntismo”.

In anni recenti il fenomeno emerse in modo particolare con il cosiddetto “caso Palamara”, dal nome dell’ex magistrato Luca Palamara, ex presidente dell’ANM, esponente di Unicost e membro del CSM: nel 2019 durante alcune indagini vennero fuori conversazioni in cui parlava di nomine nelle procure secondo pure logiche di spartizioni tra correnti. Palamara fu radiato e diversi membri del CSM si dimisero, ma l’effetto più notevole fu la grande crisi di credibilità della magistratura.

– Ascolta Wilson: Il referendum sulla giustizia, spiegato bene