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  • Martedì 30 marzo 2021

Come richiedere i contributi del Decreto Sostegni

Si può fare direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate: c'è tempo fino al 28 maggio

(Ansa / Paolo Salmoirago)
(Ansa / Paolo Salmoirago)

Da oggi, martedì 30 marzo, è possibile richiedere i contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni per le imprese e le partite IVA colpite dalle conseguenze economiche della pandemia da coronavirus. I contributi possono essere richiesti direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, e c’è tempo fino al 28 maggio.

Il decreto prevede, tra le altre cose, lo stanziamento di 11 miliardi di euro di indennizzi per le attività maggiormente colpite dalla pandemia. La novità rispetto al Decreto Rilancio e ai Decreti Ristori è che le aziende non verranno più considerate in base al loro codice ATECO ma in base alla perdita di fatturato.

Come richiedere i contributi
I contributi possono essere richiesti sul sito dell’Agenzia delle Entrate e verranno erogati direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta oppure potranno essere utilizzati come credito d’imposta in compensazione. La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile.

Nella richiesta si devono specificare il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale) e, nel caso di erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, si dovrà indicare anche il codice fiscale di quest’ultimo.

Si deve poi dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti per determinare l’ammontare del contributo spettante, cioè la fascia dei ricavi o compensi dell’anno 2019 e gli importi della media mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020. Tali importi devono essere inseriti anche da chi ha iniziato l’attività dal primo gennaio 2019: in assenza di compilazione, l’importo sarà considerato pari a zero. Nel caso si decida di ricevere il contributo come accredito su conto corrente si deve indicare l’Iban corrispondente al conto corrente sul quale erogare il contributo.

La richiesta può essere presentata anche da un intermediario preventivamente delegato all’utilizzo, per suo conto, del “Cassetto fiscale” o del servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

La richiesta può essere presentata solo via web, in due modi:

  • tramite il canale telematico Entratel/Fisconline attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi. Mediante questo canale, è possibile inviare anche più istanze con un’unica trasmissione;
  • tramite un’apposita piattaforma che si trova all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Contributo a fondo perduto”. Attraverso tale procedura è possibile predisporre e trasmettere un’istanza alla volta.

È possibile presentare la richiesta mediante le credenziali dell’identità digitale SPID (Sistema Pubblico dell’Identità Digitale) o le credenziali della CIE (Carta di Identità Elettronica) o le credenziali Entratel/Fisconline o, ancora, mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS): se la richiesta è effettuata da un intermediario, questo dovrà scegliere l’utenza di lavoro (opzione “Delega diretta”).

In seguito si deve cliccare sul link “Servizi per compilare e trasmettere l’istanza” della sezione “Contributo a Fondo Perduto”, nella home page del portale “Fatture e Corrispettivi”. Infine bisogna cliccare sul link “Compila e invia l’istanza per il contributo” o “Compila e invia la rinuncia all’istanza trasmessa”, inserire le informazioni dell’istanza e cliccare sul tasto “Invia istanza”.

Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia delle Entrate effettuerà delle verifiche e darà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l’istanza. In caso di esito positivo, l’Agenzia comunicherà l’avvenuto pagamento del contributo.

– Leggi anche: Cosa c’è nel “Decreto Sostegni”

La soglia massima di fatturato per ottenere gli indennizzi è stata innalzata a 10 milioni di euro: andranno da un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche (2.000 per le persone giuridiche) fino a un massimo di 150mila euro. Il calcolo dell’indennizzo sarà basato sulla perdita media mensile tra il 2020 e il 2019. A questa perdita media mensile si applicheranno 5 fasce di indennizzo in base al fatturato: 60 per cento di indennizzo per le imprese fino a 100mila euro di fatturato, 50 per cento tra 100mila e 400mila euro, 40 per cento tra 400mila e un milione, 30 per cento tra 1 e 5 milioni, e 20 per cento tra 5 e 10 milioni.