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  • Mercoledì 30 dicembre 2020

Il comune di Lodi ha discriminato le famiglie straniere

Per la Corte d'appello di Milano è stata illegittima la richiesta di documenti aggiuntivi per consentire l'accesso a mensa e scuolabus

Il presidio delle famiglie di fronte al comune di Lodi nel 2018 (Piero Cruciatti / LaPresse)
Il presidio delle famiglie di fronte al comune di Lodi nel 2018 (Piero Cruciatti / LaPresse)

La Corte d’appello di Milano ha respinto il ricorso presentato dal comune di Lodi contro un’ordinanza del tribunale di Milano: l’ordinanza definiva discriminatorio il regolamento che impediva l’accesso dei bambini stranieri ad alcuni servizi comunali, come la mensa scolastica e lo scuolabus. La discriminazione è stata confermata anche dalla stessa Corte d’appello. La sentenza ha chiuso una vicenda giudiziaria che durava da tre anni.

Nell’estate del 2017 la sindaca Sara Casanova, eletta con la Lega, firmò una delibera che modificava le regole per beneficiare di tariffe agevolate per la mensa scolastica e lo scuolabus. Come in quasi tutti i comuni italiani, fino a quel momento le agevolazioni erano garantite sulla base dell’ISEE, cioè l’indicatore che tiene conto del reddito familiare e della proprietà di beni mobili e immobili, e quindi stabilisce la ricchezza di una famiglia.

– Leggi anche: La storia dei bambini stranieri esclusi dalle mense scolastiche a Lodi

La delibera prevedeva che i genitori nati fuori dall’Unione Europea dovessero presentare documentazione che attestava la loro nullatenenza nel paese di origine. Si tratta di documenti molto difficili da ottenere, e spesso è necessario tornare nel paese d’origine per trovarli. Su 132 domande presentate, il comune di Lodi ne accettò solo tre. Senza le agevolazioni, le famiglie vennero inserite nella fascia economica più alta e furono costrette a pagare 5 euro per ogni pasto e 210 euro a trimestre per lo scuolabus: cifre che costrinsero molti a rinunciare a questi servizi.

Nel 2018 l’ASGI, associazione degli studi giuridici sull’Immigrazione, e il NAGA, associazione volontaria di assistenza sociosanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, rom e sinti, presentò un ricorso contro il regolamento del comune di Lodi. Il 13 dicembre 2018, un’ordinanza del tribunale di Milano stabilì che il regolamento era discriminatorio e chiese il ripristino dei precedenti criteri di accesso alle agevolazioni per le mense e il trasporto scolastico.

Questa è la parte più importante dell’ordinanza del 2018

Conseguentemente costituisce discriminazione la condotta di una amministrazione locale che, modificando il proprio regolamento, pretenda che i cittadini non-UE debbano produrre, per accedere a dette prestazioni, la certificazione asseverata rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, resa ai sensi dell’art. 3 DPR 445/2000, che attesti l’assenza di redditi e proprietà nello stato estero di provenienza. Il Comune deve pertanto essere condannato a modificare il predetto Regolamento in modo da consentire ai cittadini non UE di presentare la domanda di accesso a prestazioni sociali agevolate mediante la presentazione dell’ISEE alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani e UE.

Il 21 dicembre 2018 il consiglio comunale di Lodi votò la modifica del regolamento, come deciso dall’ordinanza del tribunale di Milano, ma durante la seduta la giunta annunciò il ricorso in appello per ristabilire i criteri di accesso più restrittivi.

Il presidio delle famiglie nel 2018 (Piero Cruciatti / LaPresse)

La sentenza del ricorso in appello è arrivata ieri, martedì 29 dicembre: la Corte ha confermato l’ordinanza del tribunale e ha condannato il comune di Lodi a pagare 7.500 euro per le spese processuali affrontate dalle due associazioni che avevano presentato il primo ricorso.

Nella sentenza si legge

La differenziazione introdotta dal regolamento del Comune di Lodi introdotto con DGC 28/2017 in punto di documentazione su redditi/beni posseduti (o non posseduti ) all’estero costituisce una discriminazione diretta nei confronti dei cittadini di Stati extra UE per ragioni di nazionalità perché di fatto, attraverso i gravosi oneri documentali aggiuntivi richiesti, rende loro difficoltoso concorrere all’accesso alle prestazioni sociali agevolate, così precludendo ai predetti il pieno sviluppo della loro persona e l’integrazione nella comunità di accoglienza; ne consegue il respingimento dell’appello presentato dallo stesso Comune.

La Corte d’appello, quindi, ha confermato che l’ISEE è lo strumento generale di accesso ai servizi sociali e che i cittadini stranieri non possono rispondere a richieste di documenti che rendono impossibile l’accesso a questi servizi.

«Italiani e stranieri devono essere trattati in maniera uguale», ha spiegato l’ASGI dopo la sentenza della Corte d’appello. «Uguali nel dovere di fornire alla pubblica amministrazione tutte le notizie richieste sui loro redditi e patrimoni; uguali nella soggezione a verifiche, ma uguali prima di tutto nel diritto di accedere alle prestazioni sociali senza essere vittime di pretese irragionevoli e, soprattutto, contrarie alla legge dello Stato».

Il coordinamento di «Uguali Doveri», nato per opporsi al regolamento discriminatorio del comune di Lodi e che riunisce molte associazioni della provincia, ha espresso soddisfazione dopo la sentenza d’appello. «Ci auguriamo che il comune di Lodi accetti la sentenza e metta la parola fine a questa triste vicenda, che è giusto si chiuda con una vittoria della solidarietà e del diritto».