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  • Mercoledì 31 luglio 2019

Si può filmare la polizia?

Non ci sono leggi che lo vietino, valgono soltanto le normali regole sulla privacy che sono subordinate al diritto di cronaca: anche se chi filma non è un giornalista

Martedì Repubblica ha pubblicato l’ormai famoso video che mostra un agente di polizia portare il figlio del ministro dell’Interno Matteo Salvini a fare un giro su una moto d’acqua della polizia, su una spiaggia di Milano Marittima. Da ieri il video è commentato per l’utilizzo improprio di un mezzo della Polizia di Stato, per un evidente favore personale a Salvini, ma molti hanno anche notato con preoccupazione un’altra cosa: i due agenti che chiedono insistentemente al cronista di smettere di riprendere la scena.

I due uomini sono in costume da bagno, uno dei due chiede un documento al cronista e l’altro si identifica come poliziotto (anche se alla fine sembra ritrattare, per qualche motivo). Alle richieste di spiegazioni da parte del giornalista, uno dei due gli dice che non si può perché «è una moto della Polizia di Stato». «Non riprenda un mezzo della Polizia di Stato, perché mette in difficoltà tutti quanti noi», aggiunge poi.

Non ci sono leggi che proibiscano di fotografare e filmare gli agenti delle forze dell’ordine: si può fare, quindi, come aveva stabilito il Garante della Privacy rispondendo a un quesito posto dal ministero dell’Interno nel 2011. Gli agenti si possono fotografare e filmare mentre sono in servizio, mentre sono impegnati in operazioni, mentre presidiano manifestazioni pubbliche: insomma, generalmente quando stanno esercitando le loro funzioni. Le uniche eccezioni, aveva specificato il Garante della Privacy, sono i singoli casi in cui l’autorità pubblica abbia posto espliciti divieti. Il Garante non si era spiegato meglio, ma è presumibile che il riferimento fosse a ordinanze specifiche che proibiscano la diffusione di immagini delle forze dell’ordine in un determinato luogo e in un determinato momento, per esempio per ragioni di sicurezza.

Il Garante della Privacy aveva anche specificato però che alle foto e ai video delle forze dell’ordine si applicano le norme del Codice della Privacy: valgono, cioè, come i dati personali di un normale cittadino. Qui si apre un discorso piuttosto complesso, perché scattare una foto o girare un video è diverso da diffondere quei materiali. Il Codice prevede che, in circostanze normali, per pubblicare la foto di un comune cittadino – e quindi non di un personaggio pubblico – serva sempre il suo consenso, che si parli di un giornale, di internet o di un social network. Questo vale anche per le foto scattate in luoghi pubblici, se la persona fotografata è evidentemente il soggetto della foto: non vale invece nei casi in cui una persona risulti fotografata accidentalmente in una foto scattata per rappresentare altro, per esempio un monumento. Il Codice della Privacy, però, prevede delle eccezioni quando la diffusione della foto o del video rientra nel diritto di cronaca: quando, cioè, serve a diffondere una notizia o un’informazione di interesse generale, e lo fa senza scadere nella morbosità o violando la dignità degli interessati.

L’utilizzo di una moto d’acqua della polizia da parte del figlio del ministro dell’Interno è indubbiamente un fatto di interesse pubblico, quindi filmarlo e diffondere quel video si può considerare lecito. Proprio lo scorso febbraio la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa su un caso di questo tipo: un uomo lettone aveva fatto delle riprese in una stazione di polizia, e le aveva pubblicate su YouTube con l’intento di denunciare un torto subito. L’agenzia della privacy lettone aveva ritenuto che l’uomo avesse violato la privacy degli agenti, e il caso era finito alla Corte Suprema lettone e infine alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Il tribunale europeo aveva stabilito che le immagini degli agenti nell’esercizio delle loro funzioni sono dati personali e per questo tutelati dalla privacy, ma che la loro diffusione poteva rientrare nel diritto di cronaca anche se l’uomo non era un giornalista. La Corte aveva poi rimandato al tribunale lettone la decisione se il video in questione avesse finalità giornalistiche.

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in sostanza, aveva confermato quanto detto nel 2011 dal Garante per la privacy italiano: anche se non ci sono norme che vietino esplicitamente di fotografare o riprendere le forze dell’ordine, valgono le normali leggi sulla privacy che impediscono di diffondere immagini di altre persone senza il loro consenso, a meno che la diffusione non rientri nel diritto di cronaca (e questo dipende dalle immagini, non dal fatto che l’autore sia un giornalista o un semplice cittadino). È evidente che a decidere se la foto o il filmato violino la privacy degli agenti di polizia, oppure se rientri nel diritto di cronaca, non sono gli agenti di polizia stessi.