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  • Mercoledì 24 febbraio 2016

La sentenza della Corte Costituzionale sulla stepchild adoption

La Consulta ha dichiarato inammissibile un ricorso del tribunale di Bologna su una coppia americana: ma non vuol dire che la stepchild adoption sia incostituzionale

(PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/Getty Images)
(PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/Getty Images)

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sulla stepchild adoption promossa dal tribunale per i minorenni di Bologna. Il ricorso riguardava il caso di due madri sposate negli Stati Uniti che si sono trasferite a Bologna e che chiedevano il riconoscimento dell’adozione l’una del figlio dell’altra. La decisione della Consulta è arrivata proprio mentre al Senato è in discussione il ddl sulle unioni civili, il cui punto più controverso riguarda proprio la cosiddetta “adozione del figliastro”. Questo non vuol dire che la stepchild adoption è stata giudicata incostituzionale, ma che c’è stato un errore procedurale. Il caso delle due donne tornerà ora in tribunale. Come spiega il Sole 24 Ore, il ricorso è stato respinto per una questione tecnica: entrambe le mamme sono straniere e la legge che il Tribunale dei Minori di Bologna voleva applicare non può essere considerata in questo caso perché è quella che regola l’adozione internazionale.

In un comunicato, la Corte costituzionale ha specificato che la questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale per i minorenni di Bologna è stata dichiarata inammissibile perché il collegio di merito «ha erroneamente trattato la decisione straniera come un’ipotesi di adozione da parte di cittadini italiani di un minore straniero (cosiddetta adozione internazionale), mentre si trattava del riconoscimento di una sentenza straniera, pronunciata tra stranieri».

Eleonora Beck e Liz Joffe hanno ciascuna una propria figlia avuta tramite fecondazione eterologa: un tribunale dell’Oregon nel 2004 aveva stabilito che entrambe erano, reciprocamente, madri adottive della bambina e del bambino dell’altra. Le due donne, dopo essersi trasferite in Emilia Romagna, avevano chiesto il riconoscimento dell’adozione anche in Italia. Il tribunale dei minorenni di Bologna aveva però deciso di rinviare gli atti ai giudici costituzionali, mettendo in discussione la legittimità di due articoli della legge 184 del 1983 sulle adozioni che vieterebbero questa possibilità. Gli articoli sui quali il tribunale di Bologna aveva chiesto l’intervento della Consulta erano il 35 e 36 «nella parte in cui non consentono al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all’interesse del minore adottato (all’estero), il riconoscimento della sentenza straniera».

La sentenza era molto attesa proprio per la discussione in corso al Senato, ma anche perché i senatori che si oppongono al ddl Cirinnà avevano citato il parere presentato nel febbraio del 2015 dall’Avvocatura dello Stato su questo specifico caso. Anche il parere dello Stato chiedeva alla Consulta di rifiutare il ricorso perché il tribunale di Bologna aveva trattato il caso come un’adozione internazionale (il tribunale chiedeva in sostanza come tutelare in Italia il figlio di una famiglia omogenitoriale che si è formata all’estero) e non come un caso particolare: avrebbe dovuto dunque basarsi sull’articolo del Titolo IV della legge sulle adozioni. In base al Titolo IV un tribunale di Roma nel 2014 aveva già riconosciuto l’adozione di una bambina di cinque anni da parte della compagna della sua madre naturale.

Sempre dal Sole 24 Ore:

L’Avvocatura dello Stato aveva chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile, sottolineando che più volte a tutela dei minori i tribunali italiani hanno accolto l’istanza di adozione di coppie gay, applicando la norma che disciplina le adozioni nei casi particolari. In una memoria depositata oltre un anno fa, l’Avvocatura rilevò che la legge impugnata per il caso dei figli di Eleonora Beck e Liz Joffe già permette, in realtà, casi particolari di adozione, mettendo in primo piano la tutela dell’interesse «supremo» del minore. Una linea affermata anche da alcune sentenze di merito, prima tra tutte quella firmata dal collegio presieduto dal giudice Melita Cavallo, che nel 2014 diede il via libera all’adozione di una bambina in una coppia formata da due donne.

Nel parere dell’Avvocatura, secondo gli oppositori della stepchild adoption, era però contenuta la posizione ufficiale del governo sulla stepchild adoption stessa. Nella memoria dell’Avvocatura, secondo quanto diffuso da diversi giornali, c’è scritto che «non è astrattamente identificabile un pregiudizio per l’equilibrio psicofisico del bambino, non potendo identificarsi tout court il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale con una valutazione negativa derivante dal diffuso pregiudizio sociale sull’argomento». I senatori di Area Popolare Maurizio Sacconi e Nico D’Ascola avevano detto: «È in atto un tentativo di risolvere il nodo divisivo della genitorialità omosessuale attraverso la solita giurisprudenza creativa». Il senatore di Gaetano Quagliariello aveva dichiarato che «il governo, tramite l’Avvocatura, postula in astratto la sostanziale equivalenza tra la genitorialità omosessuale e la genitorialità eterosessuale negando di fatto il diritto dei bambini ad avere una mamma e un papà». E Carlo Giovanardi aveva parlato di «atto eversivo nei confronti della legislazione in vigore nel nostro Paese, offensivo nei confronti del nostro Parlamento».