Le pene ridotte del rogo Thyssen Krupp

Perché i giudici di Appello di Torino hanno rivisto le condanne per i manager della società, ritenuti responsabili per la morte di sette operai

Giovedì 28 febbraio, la Corte d’Assise di Appello di Torino ha ridotto le pene per i condannati in primo grado per il rogo allo stabilimento della Thyssen-Krupp di Torino, dove nel 2007 morirono sette operai a causa delle gravi ferite subite. La Corte non ha riconosciuto l’omicidio volontario, ma l’omicidio colposo, riducendo così le pene per i manager dell’azienda. La notizia è stata duramente criticata, soprattutto dai familiari degli operai che morirono nello stabilimento, e la decisione di non riconoscere l’omicidio volontario sta facendo molto discutere. Sulla Stampa di oggi, l’avvocato penalista e docente dell’Università di Torino Carlo Federico Grosso analizza e spiega le ragioni della nuova sentenza.

La Corte d’Assise di Appello di Torino ha confermato che, nel rogo alla Thyssen-Krupp, vi furono responsabilità gravissime del management dell’azienda. La Corte ha tuttavia ridotto in modo significativo le pene inflitte dal giudice di primo grado e, soprattutto, ha negato che nella causazione della morte degli operai vi sia stato dolo (cioè consapevole rappresentazione) dell’amministratore delegato della società.

Di fronte alla gravità del disastro e al grandissimo dolore cagionato, si comprende la rabbia dei familiari delle vittime alla lettura del dispositivo della nuova sentenza. Al di là di tale, inevitabile, profilo emotivo, domandiamoci tuttavia come possa essere valutata, sul terreno tecnico-giuridico, la decisione assunta ieri dalla Corte d’Assise d’Appello; e soprattutto come si spieghino le diverse valutazioni che essa ha compiuto rispetto a quelle fatte dalla Corte di primo grado.

Il profilo più rilevante concerne la mancata conferma della condanna per omicidio doloso (dolo eventuale) dell’amministratore delegato della società e la sua sostituzione con una condanna per omicidio colposo aggravato dalla cosiddetta “colpa con previsione”.

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